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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
23 dicembre 2010
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19
Art. 1
(Norme a garanzia della continuità dei servizi)
1. In sostituzione dei trasferimenti statali, di cui rispettivamente al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), e alla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), eliminati o ridotti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per garantire la continuità dei contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, la Regione finanzia con risorse proprie l'UPB 3.1.2.120 'Servizio Ferroviario Regionale' la cui quantificazione è determinata con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
2. Per assicurare l'assolvimento della propria funzione istituzionale nei confronti dell'Agenzia regionale per l'Istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL), la Regione finanzia con risorse proprie l'UPB 2.3.2.401 'Promozione e sviluppo del mercato del lavoro', in assenza delle risorse statali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), soggette ai tagli previsti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) la cui quantificazione è determinata con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978.
Art. 2
(Patto di stabilità e misure di riduzione della spesa corrente degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, alla sezione I, della l.r. 30/2006, n. 30. Misure di riduzione della spesa corrente delle Aziende sanitarie)
1. Ai sensi dell'articolo 79 ter della l.r. 34/1978, e dell'articolo 77 ter della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, anche sulla base delle previsioni che saranno assunte con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo, dell'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, determina le misure per il concorso degli enti del sistema di cui all'allegato A1, alla sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007 ) al patto di stabilità regionale.
2. La Giunta regionale determina le misure di riduzione della spesa corrente anche ai fini del concorso di cui al comma 1, con particolare riferimento agli ambiti di spesa individuati dalle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, graduandole anche in ragione della natura e delle attività del singolo ente; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa e le conseguenze in caso di mancato rispetto, anche ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).(1)
3. La Giunta regionale determina, altresì, le misure di riduzione della spesa corrente delle aziende sanitarie, con particolare riferimento agli ambiti di spesa di cui al comma 2; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto.
Art. 3
(Ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa con modifiche alla l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale e alla l.r. 17/1996 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 ovvero ricoperto sulla base di disposizioni di legge, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di venticinque euro a seduta.
1 bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.(2)
2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(3), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6, dell'articolo 25, è sostituito dal seguente:
'6. L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale, contenuto nel limite di 340 unità a partire dalla legislatura 2000-2005, progressivamente ridotto nel corso delle legislature successive, è contenuto, dal 1 gennaio 2011, nel limite di 240 unità. Per assicurare il rispetto del parametro qualitativo di virtuosità, determinato dal rapporto tra personale delle categorie e personale di qualifica dirigenziale, la Giunta regionale procede ad effettuare interventi di razionalizzazione organizzativa volti alla riduzione dell'organico della dirigenza. [Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004.](4) La Giunta regionale provvede a quantificare i risparmi e a determinare i criteri e le modalità di utilizzo.';
b) la rubrica dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'Art. 44
(Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale)';
(Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale)';
c) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito del seguente:
'2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al trattamento accessorio collegato alla valutazione della performance per essere attribuite al personale nelle misure previste dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa.';
d) al comma 1, dell'articolo 90, le parole 'nel triennio 2008/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/2001, nel triennio 2011/2013'.
Art. 4
(Tempestività dei pagamenti della Regione, degli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e delle aziende sanitarie)
1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, la Regione, gli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e le aziende sanitarie assicurano, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, che il pagamento a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali aventi ad oggetto forniture di merci o prestazioni di servizi da parte di soggetti pubblici o privati sia effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, nel rispetto della normativa sul patto di stabilità interno. Restano salvi i termini diversi previsti dai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale definisce le modalità tecniche e organizzative necessarie al fine di assicurare il rispetto dei termini massimi di cui comma 1. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia. In attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, conservano efficacia le misure già adottate.
Art. 7
(Indici di virtuosità dei comuni)
1. La Regione, nel quadro del concorso al miglioramento della finanza pubblica ed ai fini dell'introduzione di criteri di premialità nelle politiche regionali, individua indicatori economico-finanziari-strutturali di virtuosità dei comuni della Lombardia.
2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sulla base dei documenti di bilancio e di programmazione dei comuni e sono orientati a misurare l'equilibrio finanziario dell'ente, in particolare:
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono altresì stabilite, previa intesa con l'ANCI, le modalità di rilevazione e di gestione dei dati e di utilizzo degli indicatori di virtuosità.
4. La Giunta regionale provvede, qualora necessario, ad aggiornare e integrare periodicamente gli indicatori di cui al comma 2.
Art. 10
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
1. In considerazione delle disposizioni del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 che comportano una riduzione delle risorse necessarie a garantire l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alle relative disposizioni attuative, le risorse sono assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali competenti con l'obiettivo di garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, salvaguardare la tutela ambientale, favorire lo spostamento modale dalla gomma al ferro, l'ottimizzazione e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
2. Nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale determina con proprio atto l'esatta assegnazione agli enti locali delle risorse, considerato l'impatto delle tariffe sui ricavi operativi, nonché la necessità di garantire un'equa distribuzione dei tagli e contenere la riduzione dell'offerta attuale dei servizi di trasporto pubblico locale, secondo criteri di premialità che tengano conto, per ogni bacino territoriale di competenza per l'esercizio dei servizi, delle caratteristiche della domanda di trasporto pubblico, anche in relazione all'incidenza degli utenti abbonati o occasionali sul totale degli introiti, delle caratteristiche demografiche e territoriali, nonché delle modalità di effettuazione del servizio di trasporto.
3. In considerazione della riduzione delle risorse regionali trasferite per l'esercizio dei servizi di trasporto di cui al comma 1, le aziende affidatarie dei servizi in regime di contratto o di concessione attuano specifiche azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e politiche commerciali di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale; gli enti locali titolari dei contratti di servizio o affidanti servizi in regime di concessione provvedono ad una razionalizzazione dei servizi di propria competenza, nonché a introdurre forme innovative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi.
4. Le risorse che saranno messe a disposizione dallo Stato per limitare gli effetti di quanto stabilito dalla l.122/2010 saranno prioritariamente destinate al mantenimento di un adeguato livello dei servizi nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
5. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema, a partire dall'anno 2011, in deroga alla disciplina prevista dalla l.r. 11/2009 e dalle relative disposizioni attuative, la Giunta regionale può disporre un'idonea manovra tariffaria, previa adozione di:
a) emissione di titoli di viaggio che abilitino all'utilizzo integrato dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
c) introduzione di specifiche agevolazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio riservate ai titolari di abbonamento.
Gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza.
6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto le caratteristiche e le modalità di emissione dei nuovi titoli di viaggio integrati e delle agevolazioni di cui al comma 5. Con il medesimo atto la Giunta regionale, al fine di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e l'integrazione tariffaria, disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'emissione di titoli di viaggio integrati regionali giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e mensili validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, i cui introiti saranno ripartiti tra le aziende sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente alla valorizzazione economica dei titoli di viaggio e delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 28, comma 4, lettera a), e articolo 31 della l.r. 11/2009, sulla base delle risorse disponibili a bilancio.
7. Al fine di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, anche semplificandone i sistemi di pagamento, la Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile che consenta la gestione delle politiche tariffarie integrate tramite l'utilizzo di tecnologie innovative cui aderiscono enti locali e aziende.
8. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 11/2009(8)è sostituito dal seguente:
"3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari e automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere superiore a anni nove.".
9. In attuazione delle disposizioni del presente articolo, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, limitatamente a quanto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 13
(Soppressione dei diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane)
1. A seguito dell'unificazione degli adempimenti a carico delle imprese artigiane per le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni al registro imprese e all'albo delle imprese artigiane, sono soppressi i diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(9) alla quale è apportata la seguente modifica:
2. I trasferimenti della Regione al sistema camerale per la tenuta degli albi delle imprese artigiane, attività delegata ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 112 del 1998 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), sono ridotti tenendo conto dei cessati introiti derivanti dalla soppressione dei diritti di segreteria e del contenimento dei costi sostenuti dalla CCIAA a seguito della semplificazione e automazione dei procedimenti relativi agli albi artigiani.
Art. 15
(Norma a garanzia delle disponibilità finanziarie a favore del sistema economico)
1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico lombardo restano garantite le disponibilità finanziarie pari ad € 290 milioni, attualmente gestite da Finlombarda s.p.a, per l'attuazione di quanto stabilito dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale 28 settembre 2010, n. IX/56 e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 4 giugno 2014, n. 16. L'art. 1, comma 2 della l.r. 4 giugno 2014, n. 16è stato di seguito modificato dall'art. 21, comma 11, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24.
6. L’articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 36) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia