Legge Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3

Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)

(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di attività di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi del mercato interno, al fine di perseguire, garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, l'obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE e dell'obiettivo di cui al comma 1, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
3. La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE .
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA
Art. 2(3)
TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE E DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE(4)
Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia.
4. [Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.](5)
5. Le imprese che esercitano l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla l. 1/1990, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della l.r. 73/1989, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di acconciatore è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni della l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di acconciatore in Regione Lombardia.
Art. 4 bis
(Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)(6)
1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.
2. L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l’attivitàè tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: “Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e di decoro urbano necessari per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6. (7)
6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l’amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
7. La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell’attività.
8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell’attività.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante: “Legge di semplificazione 2016” esercitano l’attività hanno l’obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 5(3)
Art. 6(3)
Art. 7(3)
Art. 8(3)
Art. 9(3)
Art. 10(3)
Art. 11(3)
Art. 12(3)
Art. 13(3)
Art. 14(8)
[(Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1:
a) le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;
c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;
d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.]
Art. 15(3)
Art. 16(3)
Art. 17(3)
Art. 18(8)
[(Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale)
1. L'avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della l.r. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del d.lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.]
Art. 19(3)
Art. 20(3)
Art. 21(3)
Art. 22(3)
Art. 23(3)
Art. 24(3)
Art. 25(3)
Art. 26(3)
Art. 27(3)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
Art. 28
1. La Regione Lombardia entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2010 e relative modalità applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui all'articolo 68 della l.r. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'articolo 17 della l.r. 6/2010, nonché adotta gli atti di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 6/2010.
2. Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma 1, in quanto compatibili, continuano ad applicarsi, fino al relativo adeguamento.
3. I comuni, entro centottanta giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del territorio ai criteri regionali di cui agli articoli 4 e 149 della l.r. 6/2010.
4. Gli enti locali, ove necessario, adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria normativa alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 29
1. La struttura regionale competente provvede all'attuazione della presente legge.
Art. 30
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. La rubrica è stata sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
5. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma con sentenza n. 98/2013. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) e dall' art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
8. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo con sentenza n. 98/2013. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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