Legge Regionale 31 luglio 2012 , n. 14

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)

(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-31;14

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3(1)
Art. 4(1)
Art. 5(1)
Art. 6(1)
Art. 7
(Norma transitoria)
1. L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 bis
(Semplificazione in materia di rimozione dell’amianto)(2)
1. La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell’utente e con costi a carico del soggetto servito.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi