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Legge Regionale
31 luglio 2012
, n. 14
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)
(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-31;14
Art. 7
(Norma transitoria)
1. L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 bis
1. La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell’utente e con costi a carico del soggetto servito.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 50) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4 della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia