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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
17 dicembre 2012
, n. 18
Legge finanziaria 2013
(BURL n. 51, suppl. del 18 Dicembre 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-12-17;18
Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Per il triennio 2013/2015 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
2. Le quote a carico dell'esercizio 2013 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 sui relativi programmi per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A, ad eccezione degli investimenti finanziati con debito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico'.
4. Gli oneri finanziari derivanti dalle previsioni di spesa disposte sugli anni 2014 e 2015 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2014/2015.
5. Sono autorizzate per il triennio 2013/2015 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.
7. Gli stanziamenti previsti a bilancio, ai sensi degli articoli 66 e 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sono riscrivibili secondo le modalità di cui all'articolo 50 della l.r. 34/1978.
11. La concessione della singola garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale, come indicato nell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11 della legge regionale 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 a legislazione vigente e programmatico').
12. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di garanzie in relazione alle obbligazioni assunte da Arexpo s.p.a nell'ambito delle attività previste per EXPO 2015. La concessione della singola garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale, come indicato nell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11 della legge regionale 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico').
13. A partire dall'esercizio finanziario 2013 la Regione dà attuazione alle disposizioni che prescrivono l'erogazione di risorse o anche contributi nei limiti delle disponibilità di risorse a bilancio e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Ai fini della riorganizzazione del modello ospedaliero, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 60 milioni per un piano straordinario di ammodernamento tecnologico complesso e di qualificazione delle strutture pubbliche, da approvare da parte della Giunta regionale entro un mese dall'approvazione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 36 dello stesso decreto.
Art. 2
(Istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011)
1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente nelle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio. Il Collegio opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti.(3)
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione da un elenco istituito presso le competenti strutture della Giunta regionale, e da due membri supplenti anch’essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.(4)
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti coloro i quali risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni contabili dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
3 bis. Ai fini del presente articolo, per aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale s’intendono le aziende di trasporto pubblico locale titolari di affidamenti di rete di trasporto di bacino provinciale o di affidamento di rete di trasporto di bacino urbano di comune capoluogo di provincia.(5)
4. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità previste al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo della Regione. L'incarico di revisore non può essere esercitato, inoltre, dai consiglieri regionali, dai membri della Giunta regionale e da coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente, nonché dai membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dai dipendenti della Regione e degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti:
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità e gli adempimenti conseguenti;(6)
f) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis.(8)
6. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.(9)
8. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:
a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di bilancio e di stabilità, nonché di assestamento e di variazione del bilancio;(10)
b) esprime, inoltre, parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
b bis) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l’esistenza delle attività e delle passività, l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; (11)
b ter) vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;(11)
b quater) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;(11)
c bis) svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);(12)
c ter) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all’articolo 69 della l.r. 34/1978;(13)
8 bis. I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8 e la relazione di cui alla lettera c ter) dello stesso comma sono resi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 ter per le sole variazioni di bilancio. (14)
8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e comunque, se inerenti a proposte di iniziativa consiliare, entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla stessa Giunta regionale per la trasmissione della relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine, il parere s’intende espresso in senso positivo.(15)
9. La Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 8.
10. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti della Regione nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali.
11. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata, incrementato del 20 per cento. Al presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente comprensiva dell'incremento del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. A ciascun componente del Collegio spetta altresì un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00 elevato ad euro 3.000,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede regionale riconosciuto esclusivamente sulla base delle presenze registrate presso la stessa sede regionale per un importo rispettivamente di euro 100,00 ed euro 200,00 a seduta e comunque nei limiti dei predetti importi massimi annui. Anche tali importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, secondo il regime fiscale e previdenziale specifico di ciascun componente.(16)
12. L'incarico di revisore dei conti presso la Regione è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso gli enti locali purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio regionale.
12 bis. Il Collegio opera anche nei confronti del Consiglio regionale nel rispetto dell'autonomia a esso riconosciuta dall'articolo 22 dello Statuto d'autonomia. Il regolamento contabile del Consiglio regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi, nonché le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione.(17)
Art. 3
(Adeguamento del fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica)
1. Per la realizzazione degli scopi istituzionali e degli obiettivi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, anche attraverso la valorizzazione delle società da essa partecipate e con il coinvolgimento degli enti di ricerca e del sistema sanitario regionale, è autorizzato l'adeguamento del fondo di dotazione patrimoniale con un importo pari a euro 20 milioni.
Art. 4
(Attuazione delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui al d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012)
1. I dirigenti e i dipendenti della Giunta regionale e degli enti dipendenti di cui alla sezione I, dell'allegato A1, della l.r. 30/2006 che, alla data del 31 dicembre 2012, sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle vigenti norme per l'accesso al trattamento pensionistico sono collocati a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° marzo 2013.
2. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche della Giunta regionale sono rideterminate nei numeri massimi di 225 posizioni per la dirigenza e di 2.850 per il comparto, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.(18)
3. Ai sensi del comma 2, gli Enti dipendenti di cui alla sezione I, dell'allegato A1, della l.r. 30/2006, ridimensionano la dotazione organica entro 6 mesi successivi alla data di insediamento della nuova Giunta.
4. Sono inoltre applicate le misure di riduzione delle spese della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, mediante la riduzione, per l'anno 2013, dei relativi stanziamenti.
Art. 5
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
“Art. 64
(Oggetto dell'imposta)
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.”;
(Oggetto dell'imposta)
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.”;
b) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:
“Art. 65
(Soggetto passivo)
1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice, in mancanza della dichiarazione dell’esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aereomobile.”;
(Soggetto passivo)
1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice, in mancanza della dichiarazione dell’esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aereomobile.”;
c) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
“Art. 66
(Determinazione dell'imposta)
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.”;
(Determinazione dell'imposta)
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.”;
d) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
“Art. 67
(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)
1. Il soggetto passivo provvede a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.
5. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.”;
(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)
1. Il soggetto passivo provvede a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.
5. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.”;
e) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:
“Art. 67 bis
(Esenzioni, norme transitorie e rinvii)
1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio, e adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 1085/1982.
3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.”;
(Esenzioni, norme transitorie e rinvii)
1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio, e adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 1085/1982.
3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.”;
f) al comma 6 ter dell'articolo 77 le parole: 'scuole materne di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome)' sono sostituite dalle seguenti: 'scuole dell'infanzia di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)';
g) dopo il comma 3 dell'articolo 82, è aggiunto il seguente:
“3 bis. La quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), all'aliquota di compartecipazione prevista dallo stesso decreto legislativo, è riversata direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.”;
h) dopo il comma 2 dell'articolo 95, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulta dall’Anagrafe tributaria regionale o dalle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore. La misura delle spese ripetibili è pari a quella prevista dall’articolo 90, comma 2.”;
i) dopo la tabella B, sono aggiunte le seguenti:
Tabella B1-bis. Definizioni
(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell’aeromobile). E’ positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.
Tabella B2-bis. Corrispondenza delle misure dell’imposta
Tabella B3-bis. Valori dei parametri delle misure
* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).
Tabella B1-bis. Definizioni
Classe 1 | Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1 |
Classe 2 | Aeromobili certificati capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1 |
Classe 3a | Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica |
Classe 3b | Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >= 5 EPNdB |
Classe 3c | Aeromobili certificati capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1 |
(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell’aeromobile). E’ positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.
Tabella B2-bis. Corrispondenza delle misure dell’imposta
Classe | Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell’aeromobile |
Classe 1 | a1*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a1*25 + b1*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 |
Classe 2 | a2*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a2*25 + b2*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 |
Classe 3a | a3*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 |
Classe 3b | 0,75*(a3*MTOW(tons)) se MTOW(tons) <=25 0,75*[a3*25+b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25 |
Classe 3c | 0,50*(a3*MTOW (tons)) se MTOW(tons) <=25 0,50*[a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25 |
Tabella B3-bis. Valori dei parametri delle misure
a1 | € 0,62 |
a2 | € 0,46 |
a3* | € 0,16 |
b1 | € 0,82 |
b2 | € 0,60 |
b3* | € 0,20 |
* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).
NOTE:
9. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 4, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22 e successivamente dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
10. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35.
14. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. j) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 e dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. j) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 14, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22 e successivamente dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza di tale ultima modifica, si veda art. 21, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia