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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
31 luglio 2013
, n. 5
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-07-31;5
Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2012 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (allegato 1).
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2013)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2013 è determinato in € 722.270.691,90 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 722.270.691,90.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)
1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 è determinato in € 1.548.928.172,26. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2012 di € 3.788.809.764,30 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 e l'avvenuta utilizzazione anticipata delle economie di spesa con vincolo di destinazione per complessivi € 5.337.737.936,56 in conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di economie di spesa autonome e vincolate ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) per un importo complessivo di € 4.828.781.571,18 con i decreti del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 498 del 28.1.2013; n. 722 del 4.2.2013; n. 961 dell'11.2.2013; n. 1141 del 14.2.2013; n. 1200 del 14.2.2013; n. 1752 dell'1.3.2013; n. 1789 del 4.3.2013; n. 2182 del 12.3.2013; n. 2400 del 18.3.2013; n. 2403 del 18.3.2013; n. 2404 del 18.3.2013; n. 2514 del 19.3.2013; n. 2646 del 26.3.2013; n. 2691 del 27.3.2013; n. 2725 del 28.3.2013; n. 2758 del 29.3.2013; n. 2801 del 2.4.2013; n. 2864 del 4.4.2013; n. 2945 del 5.4.2013; n. 3018 del 9.4.2013; n. 3145 dell'11.4.2013; n. 3229 del 15.4.2013; n. 3412 del 18.4.2013; n. 3514 del 22.4.2013; n. 3531 del 22.4.2013 e n. 3551 del 23.4.2013;
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di economie di spesa vincolate ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978 per un importo complessivo di € 950.691,54 con il decreto del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 3531 del 22.4.2013;
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di economie di spesa vincolate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) per un importo complessivo di € 224.245.365,06 con i decreti del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 472 del 25.1.2013; n. 1752 dell'1.3.2013; n. 2287 del 14.3.2013; n. 2400 del 18.3.2013; n. 2403 del 18.3.2013; n. 2636 del 25.3.2013; n. 2945 del 5.4.2013; n. 3018 del 9.4.2013 e n. 3514 del 22.4.2013;
d) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di economie di spesa derivanti dal riaccertamento dei residui ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) per un importo complessivo di € 102.058.672,39 con i decreti del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 992 dell'11.2.2013; n. 1200 del 14.2.2013; n. 1383 del 20.2.2013; n. 1537 del 25.2.2013; n. 1752 dell'1.3.2013; n. 1788 del 4.3.2013; n. 2287 del 14.3.2013; n. 2771 del 29.3.2013 e n. 3736 del 30.4.2013;
e) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di economie di spesa derivanti dal riaccertamento dei residui ai sensi dell'articolo 7 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 per un importo complessivo di € 181.701.636,39 con il decreto del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 473 del 25.1.2013 e con le deliberazioni della Giunta regionale del 3 aprile 2013, n. 5 e del 16 aprile 2013, n. 36.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.548.928.172,26 l'indebitamento previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2012 è rideterminato per l'anno 2013 in € 1.548.928.172,26.
3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2013/2015 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico' rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi, programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015.
4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2012 di cui al comma 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni:
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.548.928.172,26;
Art. 4
(Utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2013 di economie di esercizi precedenti su spese per contributi in annualità)
1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2013 della somma di € 11.470,92 corrispondente a economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, e tenuto conto che con il decreto del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 3229 del 15.4.2013 si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2013 l'importo di € 11.470,92 sul 'Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondo di riserva', al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione')' è ridotta di € 11.470,92;
Art. 5
(Utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2013 dei riaccertamenti ai sensi degli articoli 7 e 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011)
1. Ai fini della regolarizzazione contabile relativa all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2013 della somma di € 72.733,24 corrispondente allo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) e tenuto conto che si è provveduto a iscrivere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con il decreto del Dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 473 del 25.1.2013 l’importo di € 72.733,24, al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
2. Ai fini della regolarizzazione contabile relativa all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2013 delle somme di € 18.364.893,15 per l’esercizio finanziario 2013 e di € 2.951.992,01 per l’esercizio finanziario 2014, corrispondenti al riaccertamento dei residui relativi agli esercizi pregressi all’avvio della sperimentazione, ai sensi dell’art. 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, e tenuto conto che con i decreti del dirigente della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria n. 1537 del 25.2.2013 e n. 2771 del 29.3.2013 si è provveduto a iscrivere rispettivamente l’importo di € 18.364.893,15 per l’esercizio finanziario 2013 e l’importo di 2.951.992,01 per l’esercizio finanziario 2014, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 sono apportate le variazioni riportate all’allegato 2.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 64 a 67 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Eventuali somme versate a titolo di IRESA sono rimborsate. Nel caso si tratti di somme introitate dalla Regione il rimborso avviene con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Gestione delle entrate e servizi fiscali', titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 10/2003(1), le parole: ', a decorrere dal 1° gennaio 2013,' sono soppresse.
3. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in € 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2013-2015, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
4. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 17 'Contributi agli enti locali' è sostituita dalla seguente: 'Contributi agli enti locali e alle autorità responsabili degli agglomerati';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e per ciascuno di essi l'autorità responsabile per gli adempimenti stabiliti dal medesimo decreto per gli agglomerati. La Giunta è autorizzata a concedere alle province, ai comuni ed alle autorità responsabili degli agglomerati contributi alle spese per la mappatura acustica di cui al citato d.lgs.194/2005.';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Agli oneri conseguenti al comma 3 bis dell'articolo 17, quantificati in € 50.000,00 per il 2013 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 08 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento', titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.'.
5. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2013 è autorizzata l'iscrizione, in entrata e in spesa, di € 9.298.029,33 da destinare al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio ferroviario di interesse regionale.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.
7. In relazione all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico), a seguito della adozione della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) che ha disposto l'applicazione del vincolo del pareggio del bilancio e del conseguente divieto del ricorso all'indebitamento a partire dal 1° gennaio 2016, gli stanziamenti riferiti agli esercizi 2014 e 2015, relativi a spese per investimenti da finanziarsi con debito, hanno natura autorizzatoria.
8. Per la realizzazione di iniziative funzionali alla attuazione di programmi regionali è autorizzata nel 2013 la capitalizzazione di Finlombarda s.p.a. per € 15.000.000,00, stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato', titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
9. Al comma 110 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3), le parole: ', di monitoraggio' sono soppresse.
10. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)(4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche mediante la progressiva acquisizione, ove necessario tramite specifiche convenzioni, dei sistemi di monitoraggio geologico esistenti sul territorio lombardo, gestiti da enti diversi, garantendone l'adeguamento tecnologico e il potenziamento, al fine di sviluppare un'unica rete regionale integrata.'.
11. Agli oneri conseguenti all'applicazione del comma 10, quantificati in € 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2013-2015, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2013 con le risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria', titolo 2 e per gli esercizi 2014 e 2015 con le risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
12. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2008)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi da 3 a 3.3 dell'articolo 1, sono sostituiti dai seguenti:
'3. L'Agenzia regionale centrale acquisti, istituita dalla l.r. 12/2012 per lo svolgimento, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007'), delle funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e nell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007), nonché di Unioncamere Lombardia, è trasformata in società per azioni con la denominazione di 'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.' (di seguito ARCA s.p.a.), con effetto dalla data di insediamento dell'organo di amministrazione.
3.1. Le quote di ARCA s.p.a. sono interamente detenute dalla Regione Lombardia.
3.2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione di ARCA s.p.a..
3.3. Gli organi dell'Agenzia regionale centrale acquisti e il personale operante a qualsiasi titolo presso la medesima continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di cui al comma 3; da tale data ARCA s.p.a. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia, compresi quelli relativi ai beni e al personale operante a qualsiasi titolo presso l'Agenzia.';
3.1. Le quote di ARCA s.p.a. sono interamente detenute dalla Regione Lombardia.
3.2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione di ARCA s.p.a..
3.3. Gli organi dell'Agenzia regionale centrale acquisti e il personale operante a qualsiasi titolo presso la medesima continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di cui al comma 3; da tale data ARCA s.p.a. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia, compresi quelli relativi ai beni e al personale operante a qualsiasi titolo presso l'Agenzia.';
13. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
14. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7) le parole 'dall'Agenzia regionale centrale acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.'.
15. L'articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(8)è abrogato. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6 ter, della l.r. 33/2007, come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012.
16. Per la costituzione del fondo di dotazione dell'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. si prevedono per l'anno 2013 € 120.000,00 stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato', titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
17. E' autorizzata, per l'anno 2013, rispettivamente la spesa di € 20.000.000,00 da destinare a interventi socio-sanitari a favore delle famiglie e dei componenti fragili e di € 1.000.000,00 da destinare ad interventi socio-sanitari di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne in attuazione della legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) da stanziare alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', titolo 1 'Spese correnti' la cui copertura è assicurata a valere sulle risorse già previste per il finanziamento del Servizio socio-sanitario, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 a legislazione vigente e programmatico).
18. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(9), è sostituito dai seguenti:
'2. L'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Resta per l'operatore l'obbligo di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo le norme vigenti.
2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'.'.
2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'.'.
19. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 18 quantificati in € 500.000,00 per ciascun anno nel biennio 2014-2015 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
20. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(10)è sostituito dal seguente:
'Art. 53
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 o in base al sistema di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo.
2. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995. Gli stessi importi sono adeguati annualmente in ragione della variazione del tasso di inflazione programmata.
3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applica l'importo di 2,50 euro per tonnellata.
4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi:
5. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applicano i seguenti importi:
6. Si applica il 20 per cento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 9.
7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Ai fini della presente legge si considera recupero energetico la produzione di energia elettrica o di calore destinato al teleriscaldamento.
8. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera b), e 5, lettera b), sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.
9. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6.
10. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.
12. Le autocertificazioni di cui al comma 11 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionalì. L'aliquota di cui al comma 3 è adeguata all'importo di 3 euro per tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 2015.'.
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 o in base al sistema di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo.
2. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995. Gli stessi importi sono adeguati annualmente in ragione della variazione del tasso di inflazione programmata.
3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applica l'importo di 2,50 euro per tonnellata.
4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi:
a) 8,50 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati alle lettere b), c) e d);
c) 5,20 euro per tonnellata per rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto;
d) 8,50 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.
5. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applicano i seguenti importi:
a) 10,00 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c);
c) 10,00 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.
6. Si applica il 20 per cento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 9.
7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Ai fini della presente legge si considera recupero energetico la produzione di energia elettrica o di calore destinato al teleriscaldamento.
8. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera b), e 5, lettera b), sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.
9. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6.
10. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.
12. Le autocertificazioni di cui al comma 11 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionalì. L'aliquota di cui al comma 3 è adeguata all'importo di 3 euro per tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 2015.'.
21. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 20 quantificati in € 1.800.000,00 per ciascun anno nel biennio 2014-2015 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
22. La Giunta regionale, con riferimento al processo di ricostruzione conseguente al verificarsi degli eventi sismici che nel maggio 2012 hanno colpito anche il territorio lombardo nelle province di Mantova e Cremona, sostiene iniziative funzionali al pieno utilizzo della sovvenzione concessa dalla Commissione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), al fine di sviluppare sinergie virtuose tra le risorse comunitarie e quelle regionali. E' conseguentemente autorizzata, per l'esercizio 2014 alla missione 11 'Soccorso civile', programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali', titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di € 7.000.000,00 da destinare al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSUE approvati dal Commissario delegato per la ricostruzione. La Giunta regionale con successivo provvedimento individua criteri e modalità di assegnazione delle risorse.
23. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (allegati 3 e 4).
Art. 7
(Variazione di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella n. 1 (allegato 3).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2013 diminuito di € 867.592.765,46 quanto alla previsione di competenza e invariato quanto alla previsione di cassa; per il 2014 e il 2015 risulta rispettivamente diminuito di € 383.205.063,81 e di € 409.818.861,20 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella n. 2 (allegato 4).
4. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2013 diminuito di € 867.592.765,46 quanto alla previsione di competenza e invariato quanto alla previsione di cassa; per il 2014 e il 2015 risulta rispettivamente diminuito di € 383.205.063,81 e di € 409.818.861,20 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2013/2015 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui all'allegata Tabella 2 a).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2013/2015 come da allegata Tabella 2 b).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2013/2015 come da allegata Tabella 2 c).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2 il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7).
10. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 19/2012, in ottemperanza all'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') e successive modifiche ed integrazioni, la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell'allegata Tabella B (allegato 8) e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
11. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 'Variazioni di entrate' il ricorso al prestito autorizzato dall'articolo 2, comma 8, lettera b), della l.r. 19/2012 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, è aumentato rispettivamente di € 17.702.123,37 nel 2013, di € 182.408.065,27 per il 2014 e di € 150.180.197,46 per il 2015.
Art. 8
(Aggiornamento degli allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dai precedenti articoli della presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 19/2012(11) di cui all'articolo 2, comma 6, lettere f), g), i), j), l), m) e q) e comma 10.
2. Sono approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 9);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 11);
d) il prospetto concernente la composizione del fondo svalutazione crediti (allegato 12 a), b) e c));
e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 13);
f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 34/1978 (allegato 14);
Art. 9
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: 'entro sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro nove mesi';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 10è aggiunto il seguente:
'1-bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale.'.
2. L’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” - Collegato 2009)(13)è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Sostegno finanziario di iniziative del PRS)
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.”.
(Sostegno finanziario di iniziative del PRS)
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dell'ambiente)(15)è inserito il seguente:
'3 bis. I tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.'.
5. All'articolo 34 ter della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole:
'quando derivano dai trasferimenti statali disposti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge.';
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai soggetti indicati al comma 2 possono altresì essere concessi contributi regionali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale in relazione:
3 ter. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell'anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi.';
a) al valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente;
b) alla gravità della disabilità accertata, con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;
3 ter. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell'anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi.';
c) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: 'Con esclusivo riferimento ai contributi di cui al comma 3,';
d) dopo il comma 4è inserito il seguente:
'4 bis. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti di erogazione, i contributi assegnati anteriormente all'entrata in vigore della legge recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) restano confermati se gli interventi finanziati riguardano l'adeguamento di abitazioni private e ricadono nelle tipologie individuate dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e dall'Allegato alla presente legge.'.
6. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
'5 bis. L'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 2 del r.d. 639/1910 deve recare l'indicazione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 474 e 480 del c.p.c..';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 92 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali possono altresì applicarsi le procedure previste dal r.d. 639/1910; in tal caso le procedure per la riscossione coattiva sono avviate con l'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 90, comma 5 bis.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell'efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1.'.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell'efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1.'.
7. Il terzo e quarto periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(18) sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
8. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(19) sono sostituiti dai seguenti:
'3 bis. Qualora entro i termini previsti dalla normativa nazionale non sia adottato, per ciascun anno, il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell'obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione, le modalità applicative stabilite sulla base dell'intesa dell'anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'intesa medesima.
3 ter. Ulteriori spazi finanziari che dovessero essere destinati alla Regione, in aggiunta agli spazi assegnati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato 'Legge di stabilità 2011'), secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.'.
3 ter. Ulteriori spazi finanziari che dovessero essere destinati alla Regione, in aggiunta agli spazi assegnati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato 'Legge di stabilità 2011'), secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.'.
9. Al fine di assicurare la piena valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di proprietà della Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a cedere allo Stato, agli enti locali, ed altri enti pubblici e agli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), mediante vendita o donazione, beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile divenuti non più di utilità regionale o la cui gestione sia eccessivamente onerosa; di tale circostanza deve darsi adeguata motivazione nel provvedimento di cessione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia