Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2013 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (allegato1).
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2014)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2014 è determinato in € 1.359.252.531,31 di cui € 862.505.222,05 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e € 496.747.309,26 riferito ai conti ordinari, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.359.252.531,31.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, la dotazione finanziaria di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 20.01 'Fondo di riserva', è incrementata di € 1.359.252.531,31.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)
1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 è determinato in € 1.465.533.038,35. Esso risulta quale differenza ottenuta stornando dal saldo finanziario positivo per l'anno 2013, pari ad € 2.777.745.212,53, di cui al comma 1, lettera j), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 l'ammontare pari ad € 4.243.278.250,88 relativo alle quote vincolate ed accantonate, al netto del fondo pluriennale vincolato, reiscritte alla competenza 2014 in conseguenza dei seguenti decreti del dirigente della funzione specialistica U.O. Programmazione e Gestione finanziaria: n. 346/2014, n. 416/2014, n. 498/2014, n. 664/2014, n. 813/2014, n. 1122/2014, n. 1151/2014, n. 1199/2014, n. 1259/2014, n. 1461/2014, n. 1499/2014, n. 1559/2014, n. 1590/2014, n. 1600/2014, n. 1655/2014, n. 1666/2014, n. 1686/2014, n. 1748/2014, n. 1749/2014, n. 1750/2014, n. 1809/2014, n. 1810/2014, n. 1929/2014, n. 2017/2014, n. 2225/2014, n. 2485/2014, n. 2491/2014, n. 2746/2014, n. 2794/2014 e n. 2921/2014.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.465.533.038,35 l'indebitamento previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente) per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2013 è rideterminato per l'anno 2013 in € 1.465.533.038,35.
3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2014/2016 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico' rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi, programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio 2014/2016.
4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2013 e del valore degli investimenti da finanziarsi a debito di cui ai commi 2 e 3 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2014/2016 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti'-Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' è ridotta di € 524.466.961,65.
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.465.533.038,35;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.990.000.000,00;
- la dotazione finanziaria di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' programma 01 'Fondo di riserva' è ridotta di € 524.466.961,65.
Art. 4
(Utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2014 di economie di esercizi precedenti relative alle risorse del fondo per le risorse svincolate, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009)
1. In merito all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2014 della somma di € 52.781.712,48, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative alle risorse del fondo per le risorse svincolate, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 23 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione), alla missione 20 'Fondi e accantonamenti' programma 03 'Altri Fondi', tenuto conto che con il decreto n. 813 del 6 febbraio 2014 del dirigente della funzione specialistica U.O. Programmazione e Gestione finanziaria si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2014 l'importo di € 52.781.712,48 sul capitolo 10388 'Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in capitale' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti' programma 03 'Altri Fondi', al bilancio per l'esercizio finanziario 2014 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9989 'Quote di economie dell'esercizio precedente relative a capitoli autonomi e di cofinanziamento regionale di programmi UE-voce 9989' (articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione') è ridotta di € 52.781.712,48.
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 10388 'Programmazione comunitaria 2014-2020 - spesa in capitale' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti' programma 03 'Altri Fondi' è ridotta di € 52.781.712,48.
Art. 5
(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 36 dello stesso decreto in applicazione del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 - modifiche alla l.r. 34/1978 e alla l.r. 19/2012)
1. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009) nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 36 del d.lgs. 118/2011, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), ad integrazione delle modifiche progressivamente apportate alla normativa contabile regionale rispettivamente con le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico); articolo 6 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico); articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014); articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 55 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(1)è aggiunto il seguente:
'8 bis. Per tutte le entrate che, sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 sono accertate per cassa, l'atto relativo all'accertamento avviene automaticamente con l'emissione dell'ordinativo di incasso.';
b) dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico)(2)è aggiunta la seguente:
'f bis) le variazioni riguardanti l'iscrizione delle entrate e delle relative spese riguardanti poste autonome di natura compensata la cui destinazione specifica sia tassativamente regolata dalla legislazione nazionale e regionale in vigore.'.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. A partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2014 per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.
1 ter. Per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 in relazione alla fattispecie prevista al comma 1 bis, Regione Lombardia procede alla restituzione di quanto versato, in deroga a quanto previsto all'articolo 46, comma 7 e al limite minimo previsto all'articolo 96, commi 2 e 6, della presente legge.';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 92 è inserito il seguente:
'3 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali, sono applicabili le modalità previste per gli enti locali.'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 1 bis, della l.r. 10/2003, introdotto dalla lettera a) del comma 1, stimati rispettivamente in € 1.600.000,00 per l'anno 2014 e in € 3.500.000,00 annui per le annualità 2015 e 2016, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 1 ter, della l.r. 10/2003, introdotto dalla lettera a) del comma 1, stimate in € 1.900.000,00 per il 2014 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' del bilancio 2014-2016.
4. Gli introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' derivanti dal pagamento dei diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di notifica e di accompagnamento, destinati ai sensi dell'articolo 7, comma 20, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) allo svolgimento dell'attività di sorveglianza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), possono essere, per la parte non utilizzata, destinati rispettivamente al finanziamento:
a) delle spese in conto capitale per interventi di prevenzione e precauzione connesse all'attività di gestione rifiuti e per le azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti in coerenza con il piano regionale di gestione rifiuti di cui alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti' titolo 2 'Spese in conto capitale';
b) delle spese relative al personale assegnato alle istruttorie delle pratiche relative ai rifiuti di cui alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti' titolo 1 'Spese correnti'.
5. Le restituzioni di somme non utilizzate da parte dei soggetti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza, finalizzate ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e dei provvedimenti conseguenti al rifinanziamento delle attività stesse, sono destinate per l'anno 2014 e fino ad un importo massimo di € 2.000.000,00 a finanziare i contratti di solidarietà di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà), a titolo di anticipazione delle risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014). A tal fine per l'anno 2014 la disponibilità di competenza e di cassa della missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale' programma 02 'Formazione professionale' è aumentata di € 2.000.000,00 a fronte della riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 04 'Istruzione e diritto allo studio' programma 02 'Altri ordini di istruzione non universitaria'.
6. E' autorizzata la spesa di € 76.000.000,00, per investimenti in ambito sanitario anche in relazione ai proventi realizzati a seguito dell'alienazione dell'Ospedale di Bergamo, di cui € 36.517.837,00 per il 2014 e € 39.482.163,00 per il 2015, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute' programma 05 'Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari' titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
7. Le somme di cui al comma 6 sono prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), alla copertura dei rientri del fondo rotativo per l'edilizia sanitaria per gli anni 2014-2015.
8. Per l'anno 2014 è stabilito un contributo in conto esercizio a favore di ARCA s.p.a. pari ad € 3.005.202,00 cui si provvede con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute' programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
9. Per gli anni successivi il contributo viene determinato con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978.
10. Per la realizzazione di iniziative funzionali alla attuazione di programmi regionali è autorizzata nel 2014 la capitalizzazione di Finlombarda s.p.a. per € 10.000.000,00, stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
11. Regione Lombardia autorizza la complessiva spesa rispettivamente di € 400.000,00 sul 2014 e di € 500.000,00 sul 2015 a valere sulle risorse disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero' programma 01 'Sport e tempo libero' per il finanziamento di grandi eventi sportivi: campionati nazionali mondiali, europei e coppe del mondo ed eventi nazionali e internazionali che si svolgeranno sul territorio lombardo.(4)
12. Per gli anni 2014 e 2015 sono a tal fine autorizzati i finanziamenti delle seguenti iniziative per i seguenti importi:

DISCIPLINA
EVENTO
DATA
LUOGO
CONTRIBUTO RL
Pallavolo
Campionato mondiale Donne - fase finale
2014
Milano, Forum di Assago
400.000
Canoa Kayak
Campionato mondiale canoa sprint
2015
Milano, Idroscalo
80.000
Sci Nautico
Campionato mondiale (Wakeboard)
2015
Milano, Idroscalo
35.000
Tiro a volo
Campionato mondiale delle discipline Olimpiche
2015
Lonato del Garda (BS)
50.000

13. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale. Le risorse residue potranno essere utilizzate per finanziare negli anni 2014-2015 eventi con le stesse caratteristiche di cui al comma 11.
14. Alle spese per gli esercizi successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978.
15. La Giunta regionale è autorizzata a mettere in atto le misure e i provvedimenti ritenuti necessari per garantire adeguato sostegno economico alla specifica categoria dei lavoratori esodati in attesa del trattamento previdenziale, esclusi dal sostegno al reddito per il periodo oltre il 31 dicembre 2013 per effetto delle intervenute disposizioni in materia di pensioni che hanno posticipato le finestre previdenziali nell'arco del 2014. A tal fine per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa massima di € 500.000,00, a valere sulle risorse in disponibilità presso Finlombarda s.p.a., ai sensi del comma 1 dell'articolo 27-ter della legge regionale 34/1978.
16. Regione Lombardia assicura la partecipazione finanziaria al cofinanziamento regionale dei contratti di filiera, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) nel limite complessivo di spesa di € 1.000.000,00, corrispondente al 10 per cento della spesa ammessa al finanziamento dai competenti organi nazionali, da erogare sotto forma di contributi in conto capitale secondo criteri e modalità da individuare con provvedimento della Giunta regionale a valere sulle risorse in disponibilità presso Finlombarda s.p.a., ai sensi del comma 1 dell'articolo 27-ter della l.r. 34/1978.
17. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera di mettere in atto le misure e i provvedimenti ritenuti necessari a garantire il servizio 'Angeli amministrativi' per favorire il rapporto fra imprese e pubblica amministrazione. A tal fine per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di € 800.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
18. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2014-2016 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 'Variazione di entrate' e Tabella 2 'Variazione di spese' (allegati 2 e 3).
Art. 7
1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 ter le parole ', ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici,' sono soppresse;
b) dopo il comma 3 ter sono inseriti i seguenti:
“3 ter 1. A decorrere dall’anno 2015 per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica superficiale destinate al raffreddamento di impianti termoelettrici l’importo unitario del canone annuo è fissato in 12.000,00 euro per modulo d’acqua e l’ammontare da corrispondere all’amministrazione regionale è determinato come segue:
a) una quota fissa annua ed anticipata da versare entro la scadenza di cui al comma 2 pari ad 1/3 dell’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario del canone per il valore massimo della portata di concessione o della domanda di concessione espresso in moduli;
b) una quota variabile, da versare in aggiunta a quanto corrisposto ai sensi della lettera a) entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e pari a 2/3 dell’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario del canone per il valore massimo della portata di concessione o della domanda di concessione espresso in moduli moltiplicato per la percentuale di effettivo utilizzo, nell’anno solare di riferimento, rispetto alla portata massima di concessione o della domanda di concessione.

3 ter 2. La disposizione di cui al comma 3 ter 1 si applica a decorrere dall’annualità 2015 anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone dovuto nella misura corrispondente.

3 ter 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei commi 3 ter 1 e 3 ter 2, al fine di beneficiare dell’applicazione della modalità di determinazione del canone ivi disciplinata, i soggetti titolari delle derivazioni e delle utenze interessate presentano agli uffici regionali competenti il progetto di adeguamento delle modalità per la misurazione, la registrazione e la trasmissione delle portate e dei volumi d’acqua effettivamente derivati ed utilizzati nell’anno solare.

3 ter 4. Per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica, di cui ai commi 3 ter 1 e 3 ter 2, assoggettate al canone ad uso industriale e per le quali non sono state corrisposte alla Regione, in tutto o in parte, le somme previste a titolo di canone demaniale o di indennizzo per l’uso delle acque demaniali effettuato in pendenza del rilascio del titolo concessorio, è consentita la regolarizzazione della relativa posizione debitoria senza interessi di mora né sanzioni, a condizione che i soggetti interessati comunichino all’amministrazione regionale, entro il 30 settembre 2014, l’intenzione di corrispondere per il periodo 2003-2014, in relazione alle derivazioni di proprio interesse, una somma pari ad almeno il 90 per cento degli importi determinati secondo i seguenti criteri, tenuto altresì conto delle sentenze intervenute nel relativo contenzioso:
a) applicazione del canone per le derivazioni ad uso industriale, dimezzato per gli anni dal 2003 al 2006 incluso, compresa l’addizionale regionale;
b) applicazione del canone per le derivazioni ad uso industriale, intero per gli anni dal 2007 al 2014 incluso, compresa l’addizionale regionale per l’anno 2007;
c) assunzione, quale importo unitario del canone per gli anni dal 2012 al 2014 incluso, del valore unitario del canone industriale fissato per le derivazioni d'acqua con portata inferiore a trenta moduli (3.000 l/s).

3 ter 5. I soggetti interessati dichiarano, nella comunicazione di cui al comma 3 ter 4, di impegnarsi a corrispondere le somme dovute entro il 30 ottobre 2014, anche mediante parziale compensazione con crediti relativi a indennizzi o contributi per l’emergenza idrica relativa agli anni 2003, 2005, 2006.

3 ter 6. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter 4 sono iscritte al Titolo 3 “Entrate extra tributarie”– Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014.

3 ter 7. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 3 ter 1, stimati rispettivamente in 40.000.000,00 euro per l’annualità 2015 e 35.000.000,00 euro per l’annualità 2016, si fa fronte nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio effettuate con la manovra di assestamento.”.
Art. 8
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(6), è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 17è inserito il seguente:
'Art. 17 bis
(Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio 'chi inquina paga', di cui agli articoli 3 ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall'attività di gestione di rifiuti di cui al Titolo III bis, Parte II, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. E' fatta salva l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29 decies, comma 9, e 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, anche nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 211, nonché di divieto d'inizio ovvero di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 216, comma 4, dello stesso decreto legislativo. La Regione provvede in sostituzione dell'autorità competente, se inattiva, nel rispetto del principio di leale collaborazione e, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 13 bis.
2. L'intervento di cui al primo periodo del comma 1 è disposto dall'autorità competente, che procede a:
a) determinare i criteri e le modalità idonee a prevenire o a ridurre una eventuale contaminazione, prescrivendo le azioni ritenute necessarie;
b) assegnare al soggetto obbligato un termine congruo entro cui provvedere, scaduto il quale provvede d'ufficio.
3. Se il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell'autorità competente, l'autorità può adottare ed eseguire d'ufficio le misure necessarie per la prevenzione del pericolo, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.
4. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, la Regione può finanziare i progetti di intervento predisposti dall'autorità competente, secondo un ordine di priorità definito sulla base dei rischi in atto.
5. Le misure di cui ai commi 1, 4 e 6 sono adottate nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio. Le spese sostenute dall'autorità competente, a seguito dell'avvio delle procedure per l'escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa e nelle more della loro riscossione ovvero nei casi di incapienza delle stesse, sono interamente a carico del soggetto obbligato, sul quale le autorità si rivalgono.
6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento da parte della Regione ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione adotta i necessari provvedimenti d'urgenza; qualora il soggetto tenuto a intervenire non si conformi alle prescrizioni impartite con il provvedimento, la Regione interviene d'ufficio con le modalità di cui al comma 2, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1, 4 e 6 previsti per il 2014 in € 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti' titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
8. Per gli esercizi successivi al 2014 le spese di cui ai commi 1, 4 e 6 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti'.'.
Art. 9
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 'Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)'. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 26/2003 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006)
1. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(7), è aggiunta la seguente:
'c quater) l'approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento));'.
2. All'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(8), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole 'con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2 ter e dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003';
b) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
'2 ter. La Regione è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alle installazioni esistenti qualificate come 'non già soggette ad AIA' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i - quinquies), del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 3, del d.lgs. 46/2014.'.
3. All'esercizio delle funzioni regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede con adeguate risorse umane alla cui relativa spesa si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' programma 10 'Risorse umane' titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
Art. 10
(Cessione a Infrastrutture Lombarde s.p.a. del ramo d'azienda di Finlombarda s.p.a. dedicato allo sviluppo delle politiche energetiche regionali. Conferimento a Infrastrutture Lombarde s.p.a. delle funzioni affidate in esercizio ad ARPA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2012)
1. E' autorizzata la cessione a Infrastrutture Lombarde s.p.a. del ramo d'azienda di Finlombarda s.p.a. dedicato allo sviluppo e all'attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica, e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.
2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione deve essere portato a compimento il trasferimento del ramo d'azienda di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettiva la cessione del ramo d'azienda da Finlombarda s.p.a. a Infrastrutture Lombarde s.p.a.
4. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della cessione del ramo d'azienda di cui al comma 1, sono attribuite ad Infrastrutture Lombarde s.p.a. le funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 27, comma 17 nonies, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), affidate in esercizio all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
5. Quanto previsto dal presente articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione.
Art. 11
(Modifiche alla l.r. 12/2012 e alla l.r. 24/2006. Disposizioni transitorie)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10è soppresso;
b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 le parole ', fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, per le quali il riferimento a Cestec s.p.a. deve ritenersi relativo ad ARPA' sono sostituite dalle seguenti: 'o a Infrastrutture Lombarde s.p.a., secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'.';
c) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le parole 'da Cestec s.p.a. ad Arpa e';
d) il comma 5 dell'articolo12è abrogato.
2. Al secondo, sesto e settimo periodo del comma 17 nonies dell'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(10), le parole 'Cestec s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'Infrastrutture Lombarde s.p.a.'.
3. I procedimenti avviati da ARPA per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 27, commi 17 bis, 17 quinquies e 17 sexies, della l.r. 24/2006 e per l'irrogazione delle sanzioni ivi previste, in corso alla data di cui all'articolo 10, comma 4, sono presi in carico da Infrastrutture Lombarde s.p.a..
4. Infrastrutture Lombarde s.p.a. redige, con cadenza annuale, il piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici e il resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Il resoconto è pubblicato sul sito istituzionale della società.
Art. 12
(Ottimizzazione della gestione di cassa degli enti sanitari di cui alle lettere da a) a d) della Sezione II dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006)
1. Al fine di ottimizzare la programmazione e la gestione integrata della liquidità regionale e delle disponibilità liquide del servizio sanitario regionale, gli enti sanitari di cui alle lettere da a) a d) della Sezione II dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) possono attivare anticipazioni di tesoreria per fronteggiare i fabbisogni di cassa anche temporanei solo a seguito di autorizzazione da parte della Regione Lombardia.
2. Per la finalità di cui al comma 1, in conformità all'articolo 19, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la Regione provvede a destinare parte della liquidità regionale per far fronte ai fabbisogni di cassa degli enti sanitari regionali. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e le condizioni per la concessione dell'anticipazione di liquidità e del finanziamento straordinario di cui ai commi 3 e 5, nonché le modalità del successivo rimborso.
3. Per sopperire ai fabbisogni ordinari di cassa degli enti sanitari determinati entro i limiti di legge per le anticipazioni di tesoreria, la Regione concede un'anticipazione di liquidità, senza l'applicazione di interessi, con restituzione obbligatoria entro il termine dell'esercizio. Nel caso in cui gli enti sanitari non restituiscano le somme entro il termine dell'esercizio, la Regione provvede al recupero tramite corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali spettanti agli stessi enti sanitari.
4. Per far fronte a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) in entrata la previsione del titolo 5 tipologia 200 è aumentata di € 50.000.000,00;
b) in spesa la missione 13 programma 07 è aumentata di € 50.000.000,00.
5. Per sopperire ai fabbisogni di cassa che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3, la Regione concede un finanziamento straordinario, senza l'applicazione di interessi, a valere sulle risorse del servizio sanitario regionale nei limiti dello 0,5 per cento del finanziamento sanitario corrente indistinto per ciascun esercizio, ove ricorrano le condizioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. Le somme erogate sono rimborsate a quote annuali costanti sulla base di un apposito piano finanziario pluriennale previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. Nel caso in cui gli enti sanitari non restituiscano le somme entro i termini determinati nel piano finanziario, la Regione provvede al recupero della quota annuale tramite corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali spettanti agli stessi enti sanitari.
6. Entro sei mesi dalla concessione del finanziamento straordinario l'ente sanitario ricevente definisce la situazione creditoria e debitoria tra l'ente stesso e la Regione, anche in attuazione dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011. In caso di mancata definizione della situazione creditoria e debitoria entro il termine previsto, la Regione provvede al recupero del finanziamento tramite corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali spettanti all'ente sanitario stesso.
7. Per far fronte a quanto disposto dal comma 5, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) in entrata la previsione del titolo 5 tipologia 300 è aumentata di € 60.000.000,00;
b) in spesa la previsione della missione 13 programma 07 è aumentata di € 60.000.000,00.
8. La Regione impegna ed accerta nel corso dell'esercizio l'importo dei finanziamenti straordinari concessi agli enti sanitari ed i relativi rimborsi in conformità dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011. Contestualmente è accantonata e resa indisponibile una quota delle risorse del servizio sanitario regionale corrispondente all'ammontare dei finanziamenti straordinari concessi. Il rimborso delle quote annuali effettuate sulla base del piano finanziario consente lo svincolo delle somme accantonate da reimpiegare nell'ambito del servizio sanitario regionale.
Art. 13
(Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale pubblica - ALER)
1. Per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) assolvono agli adempimenti previsti dal presente articolo al fine di accedere, in via straordinaria, al contributo regionale previsto in € 20.000.000,00 nel 2014 ed in € 46.000.000,00 nel 2015, allocati alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa' programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' titolo 2 'Spese in conto capitale', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2014-2016.
2. L'accesso al contributo regionale straordinario di cui al comma 1è concesso all'ALER che si trovi in stato di disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni di disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali.
3. L'ALER che si trovi nella situazione di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale:
a) una relazione, sottoscritta dal presidente e dal direttore generale e corredata dal parere del collegio dei sindaci, che dimostri il sussistere delle condizioni di disequilibrio;
b) un piano di risanamento di durata non superiore al triennio, predisposto dal presidente e dal direttore generale, che contenga le misure finalizzate a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario aziendale attraverso le necessarie azioni di riduzione dei costi, riorganizzazione, razionalizzazione ed incremento dell'efficienza. Il piano deve essere accompagnato dal parere del collegio dei sindaci relativamente all'idoneità ad assicurare il riequilibrio della gestione economico-finanziaria. Il piano di risanamento è approvato dalla Giunta regionale. In considerazione della maggiore consistenza del patrimonio gestito da ALER Milano, la Giunta regionale, su richiesta motivata dell’azienda, può estendere la durata del piano di risanamento aziendale per ulteriori due anni, fino a un massimo di cinque anni consecutivi.(11)
4. La verifica dell'attuazione del piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 3 è effettuata dalla direzione regionale competente con cadenza annuale, sulla base di una apposita certificazione sottoscritta dal presidente e dal direttore generale dell'ALER e corredata dal parere del collegio dei sindaci; resta ferma la possibilità di procedere a verifiche intermedie e, ove ritenute necessarie da una delle parti, a verifiche di carattere straordinario.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento, in misura tale da pregiudicarne il risultato atteso tenuto conto dell'entità degli scostamenti dagli obiettivi indicati nel medesimo piano, accertato in sede di verifica annuale ai sensi del comma 4, comporta il recupero delle somme erogate all'ALER a titolo di contributo straordinario, anche a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, nonché la possibilità di revocare l'incarico del presidente dell'ALER ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con conseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore generale secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 27/2009.
Art. 14
(Misure straordinarie a supporto del risanamento aziendale di ALER Milano)
1. Al fine di conseguire il risanamento aziendale, ALER Milano approva, in deroga all'articolo 46, comma 4, e all'articolo 47, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) un piano straordinario di vendite.
2. Il piano previsto dal comma 1 può prevedere per gli alloggi assegnati, in deroga ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 46 della l.r. 27/2009:
a) l'abbattimento del 30 per cento dell'importo del valore di mercato delle unità abitative determinato mediante apposita perizia;
b) la facoltà di acquisto degli alloggi anche per i familiari non conviventi dell'assegnatario, nei limiti dei parenti e degli affini entro il secondo grado, ferma l'applicazione della previsione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 46 della l.r. 27/2009;
c) la comunicazione della proposta di vendita a un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi della lettera a).
3. Alle vendite di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 11 dell'articolo 46 della l.r. 27/2009.
4. Per le finalità di cui al comma 1, ALER Milano, in deroga all'articolo 47, comma 2, della l.r. 27/2009, è autorizzata alla vendita di alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, mediante asta pubblica ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'alloggio libero determinato mediante apposita perizia, abbattuto sino al 30 per cento. Nel caso di edifici condominiali in cui ALER Milano detiene la quota di partecipazione di minoranza è consentita la vendita, in un unico lotto, degli alloggi liberi rimasti invenduti nell'ambito del singolo edificio.
5. I proventi derivanti dalle vendite previste dal piano straordinario, fermo restando che non possono essere utilizzati per finanziare spese correnti, confluiscono nel piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della presente legge.
6. La Giunta regionale può costituire forme di garanzia e di micro credito e concedere ulteriori agevolazioni finalizzate a sostenere l’acquisto, da parte degli assegnatari e dei familiari conviventi, nonché dei familiari non conviventi di cui alla lettera b) del comma 2, degli alloggi di proprietà di ALER Milano, individuando, in tal caso, le risorse finanziarie necessarie.(12)
6 bis. Per la finalità di cui al comma 1, ALER Milano è autorizzata ad escludere dall’ambito di applicazione della disciplina di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)) fino ad un massimo del trenta per cento degli alloggi di proprietà che risultano sfitti alla data di entrata in vigore della legge recante “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”. All’assegnazione degli alloggi di cui al presente comma si provvede, previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, con le modalità previste dall’articolo 13, comma 6 bis, del regolamento regionale 1/2004.(13)
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione per un tempo prestabilito corrispondente alla durata del piano di risanamento aziendale adottato da ALER Milano ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).(14)
8. Salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 27/2009.
8 bis. In vigenza del piano straordinario di vendite di cui al comma 1, ALER Milano, al fine di favorire la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, oltre all’impiego delle risorse disponibili, può conferire beni immobili e altri diritti reali immobiliari, per una superficie complessiva non superiore a 50.000 mq, a fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e facenti parte del sistema integrato dei fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del d.p.c.m. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), destinato all’housing sociale.(15)
8 ter. I conferimenti di cui al comma 8 bis devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione presentati, anche da soggetti privati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei, contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). (15)
8 quater. Gli immobili oggetto di conferimento sono valutati al prezzo di mercato, determinato da perizia fornita da un esperto indipendente, tenuto conto del relativo stato di conservazione e di localizzazione fisica, nonché del contesto di riferimento.(15)
8 quinquies. I conferimenti di cui al comma 8 bis sono effettuati a fronte dell’emissione di quote di partecipazione al fondo immobiliare che possono prevedere il solo rimborso del capitale in sede di liquidazione alla scadenza della partecipazione detenuta. La liquidazione delle quote può avvenire anche in natura, mediante il trasferimento di una componente di alloggi ristrutturati, da destinare alle esigenze abitative in regime di edilizia residenziale pubblica.(15)
Art. 15
(Anticipazione finanziaria in favore dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale pubblica (ALER) di Lodi)
1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la concessione di un finanziamento a favore di ALER Lodi di importo massimo di € 2.500.000,00 a tasso zero, da restituire in tre anni mediante rate semestrali costanti di € 416.667,00, decorrenti a partire dal centottantesimo giorno successivo alla conclusione del piano di risanamento aziendale attivato in base all’art 13 della presente legge e con scadenza l'ultimo giorno del mese.(16)
2. Ulteriori condizioni e modalità per l'erogazione delle somme e per il successivo rimborso sono individuate dalla Giunta regionale con proprio successivo provvedimento.
3. Le risorse relative al finanziamento di cui al comma 1 sono allocate alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa' programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019/2021.(17)
4. Le somme restituite da ALER Lodi ai sensi del comma 1 sono introitate, a partire dall'anno previsto dal piano di rientro, al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' Tipologia 300 'Riscossione crediti di medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e successivi.(18)
Art. 16
(Fondo Regionale di Edilizia sociale)
1. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, è istituito presso Finlombarda s.p.a. un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di nuova edificazione, di acquisto, di recupero, riqualificazione e manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Il fondo di cui al comma 1è alimentato dalle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e da risorse autonome.
3. La Regione assicura la partecipazione finanziaria tramite cofinanziamento regionale da approvare annualmente con legge di bilancio.
Art. 17(19)
Art. 18
(Modifiche alla l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell’articolo 67 sono aggiunti i seguenti commi:
“13 bis. Le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti dal 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 sono erogate esclusivamente alle aziende o loro raggruppamenti che:
a) svolgono servizi di trasporto pubblico locale in quanto titolari di contratti e/o concessioni di competenza degli enti locali o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente ai servizi di trasporto pubblico locale;
b) svolgono servizi ferroviari in quanto titolari di contratto di servizio con Regione Lombardia limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente al servizio;
c) gestiscono infrastrutture – reti ferroviarie, metropolitane e tranviarie, impianti a fune, depositi – funzionali allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri.
Sono esclusi le aziende o loro raggruppamenti relativamente al personale, seppur inquadrato con CCNL autoferrotranvieri:
a) dedicato a servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale;
b) dedicato a servizi di trasporto pubblico non rientranti in affidamenti di competenza degli enti o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico.

13 ter. Per l’anno 2014 le risorse regionali e statali di cui al comma 13 bis, stanziate alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 02 “Trasporto pubblico locale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi, sono assegnate ed erogate con cadenza mensile con atto del dirigente competente. L’assegnazione alle aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bis è commisurata al numero medio di addetti per l’anno di riferimento e al parametro medio aziendale, coerentemente con le determinazioni assunte in attuazione delle leggi statali in materia, ed è effettuata sulla base di apposita documentazione presentata:
a) dalle aziende;
b) in caso di raggruppamento di imprese o di società consortili, da ciascuna delle aziende costituenti;
c) dalle aziende che, per i soggetti sopra individuati, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo.

13 quater. Le risorse riconosciute ai sensi del comma 13 bis, dall’anno 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, sono assegnate ed erogate in quote mensili, per quanto di competenza, alle agenzie di bacino o, sino alla loro costituzione e piena operatività, ai comuni capoluogo ed alle province, quest’ultime destinatarie anche delle quote di competenza dei comuni regolatori non capoluogo, con atto del dirigente competente; le risorse riconosciute alle aziende che erogano servizi regionali di navigazione lacuale sono assegnate alle rispettive autorità di bacino lacuale. Gli enti interessati, ai fini della stabilità economico–finanziaria dei rispettivi affidamenti, provvedono ad erogare le risorse mantenendo la medesima periodicità. Per consentire la quantificazione delle risorse da assegnare annualmente a partire dal 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, le aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bis trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante ‘Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’, alla competente direzione generale regionale la certificazione relativa al contingente 2014 del personale inquadrato con CCNL autoferrotranvieri, articolata per ciascuna delle eventuali aziende costituenti e comprensiva dei dati relativi ad aziende che, per i medesimi soggetti, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo; la certificazione è corredata della specifica del numero dei dipendenti e del parametro retributivo medio attribuibile a ciascun ambito territoriale.”.
Art. 19
(Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della l. 350/2003)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella n. 1 (allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2014 diminuito di € 491.576.412,13 quanto alla previsione di competenza e aumentato di € 916.457.831,66 quanto alla previsione di cassa; per il 2015 e il 2016 risulta rispettivamente aumentato di € 152.091.506,00 e diminuito di € 220.022.964,00 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella n. 2 (allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2014 diminuito di € 491.576.412,13 quanto alla previsione di competenza e aumentato di € 916.457.831,66 quanto alla previsione di cassa; per il 2015 e il 2016 risulta rispettivamente aumentato di € 152.091.506,00 e diminuito di € 220.022.964,00 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2014 - 2016 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui all'allegata Tabella 2 a).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2014/2016 come da allegata Tabella 2 b).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2014/2016 come da allegata Tabella 2 c).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5).
9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6).
10. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente), in ottemperanza all'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), a seguito delle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni è rideterminata in € 124.318.977,65 per l'anno 2014, in € 33.315.292,00 per l'anno 2015 e in € 19.246.598,00 per l'anno 2016.
11. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 (Variazioni di entrate), il ricorso al prestito autorizzato dall'articolo 2, comma 6, della l.r. 23/2013, relativo al valore degli investimenti da finanziare a debito, è diminuito di € 9.469.492,00 per il 2014 ed è aumentato di € 219.679.059,00 per il 2015.
Art. 20
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2014-2016)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dai precedenti articoli della presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 23/2013 di cui all'articolo 2, comma 4, lettere f), g), i), j), l), m), p) e s).
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2014-2016 (allegato 9);
d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10 - a) b) c));
e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 11);
f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 34/1978 (allegato 12);
g) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 13);
h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 14);
i) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti (allegato 15).
Art. 21
(Disposizioni non finanziarie)
1. All'articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera f octies) è aggiunta la seguente:
'f nonies) il Fondo per l'edilizia scolastica istituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).'.
2. L'articolo 69 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(22)è sostituito dal seguente:
'Art. 69
(Agenti contabili)
1. Sono agenti contabili le persone giuridiche o fisiche che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'ente, sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle norme di contabilità dell'ente, sulla base dei principi generali della materia. L'utilizzo di carte di credito o di debito in sostituzione di anticipazione di denaro contante per eseguire spese in occasione di missioni autorizzate non configura la qualifica di agente contabile.
2. I funzionari delegati sono agenti contabili, funzionari e/o dirigenti, dipendenti dell'amministrazione regionale, delegati ad esercitare attività di riscossione o pagamento di somme per conto della Regione, secondo modalità disciplinate dal regolamento di contabilita' e dai provvedimenti attuativi.
3. L'erogazione delle spese può essere effettuata attraverso i funzionari delegati, sia centrali sia decentrati, attraverso accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilita' .
4. Entro il termine del 31 marzo gli agenti contabili provvedono alla resa del conto della propria gestione, relativa all'esercizio finanziario precedente, alla struttura competente della Regione.
5. Entro il termine di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale approva i conti resi dagli agenti contabili regionali, a seguito dell'attività di controllo amministrativo effettuato dalla competente struttura, che li trasmette alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione degli stessi.'.
3. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l'istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;';
b) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.';
c) il comma 1 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1. In attuazione dell'articolo 9 della l. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. L'avvio dell'attivitàè contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP, a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperatività, comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale.';
d) il comma 2 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.';
e) il comma 4 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'4. L'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990. In sede di controllo le autorità amministrative competenti, qualora rilevino delle difformità, invitano il titolare dell'impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.';
f) il comma 5 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'5. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).';
g) il comma 13 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).';
h) alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ad eccezione dei casi di cui al comma 7.';
i) al comma 7 dell'articolo 7, dopo le parole: '(Norme in materia ambientale)' sono aggiunte le seguenti: 'ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati dall'articolo 20, comma 4, della l. 241/1990'.
4. Non è soggetto all'obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune che si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere confinante unicamente con comuni non tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata e non intenzionati ad associarsi con il comune in obbligo;
b) avere superato la soglia demografica prevista per l'obbligo di gestione associata ai sensi del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto.
5. La mancata volontà di associarsi con il comune in obbligo ai sensi del comma 4, lettera a), deve essere adeguatamente motivata e documentata dal comune interessato alla deroga.
6. Il comune interessato presenta richiesta motivata di deroga alla Giunta regionale, che delibera previa verifica della documentazione allegata alla richiesta.
7. I comuni che conseguono la deroga alla obbligatorietà della gestione associata di cui al comma 4 definiscono autonomamente le modalità ed il numero di funzioni che intendono associare. Tali comuni, nel definire le scelte associative, concorrono al contenimento della spesa pubblica di cui al d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 secondo il limite minimo di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni).
8. Alle deroghe ai limiti demografici minimi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012), si applica quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge.
9. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis:
1) dopo le parole 'All'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a., sono attribuite le funzioni di' sono inserite le seguenti: 'soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché di';
2) le parole 'per l'acquisizione di beni e servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'acquisizione di beni, servizi e lavori';
b) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:
'3 ter. ARCA s.p.a. e gli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 costituiscono un sistema integrato che opera a supporto della Giunta regionale al fine di razionalizzare la spesa pubblica. ARCA s.p.a. coordina la pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui al citato allegato A1, avvalendosi del Tavolo Tecnico degli appalti cui partecipano gli enti medesimi. Il Tavolo Tecnico degli appalti è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina le forme di partecipazione e le modalità di funzionamento, inclusi gli strumenti di delega allo svolgimento delle procedure aggregate nel rispetto del ruolo di soggetto aggregatore di ARCA s.p.a..

3 quater. Le funzioni attribuite ad ARCA ai sensi del comma 3 ter sono esercitate a decorrere dall'istituzione del Tavolo Tecnico degli appalti.';
c) all'alinea del comma 4 le parole 'programmazione regionale degli acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'programmazione integrata di cui al comma 3 ter';
d) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
'b) aggiudicare appalti pubblici di lavori, forniture e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3;';
e) alla lettera c ter) del comma 4 le parole 'beni e servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'beni, servizi e lavori'.
10. Il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014)(25)è così sostituito:
'18. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia al fine della concessione, da parte della Banca Europea per gli Investimenti, della linea di credito a Finlombarda s.p.a. destinata al finanziamento di soggetti di diritto privato o pubblico, piccole e medie imprese, nonché imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3.000, definite in base agli standard Banca Europea per gli Investimenti come Mid cap, anche per interventi di efficienza energetica e realizzazione di infrastrutture relative all'evento Expo 2015.'.
11. Alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 16 (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità' e modifica della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011')(26)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole 'dagli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010'.
12. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia)(27) le parole '31 dicembre 2014' sono sostituite con le seguenti: '31 dicembre 2016'.
Art. 22
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 19 dicembre 2012, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2012, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 7, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 24, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 24, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 24, lett. c) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
19. L'articolo è stato abrogato dall'art. 16, comma 1 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 2014, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 13 marzo 2012, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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