Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 1
(Finalità)
1. In conformità alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), la presente legge persegue l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 102/2014, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite l'efficace progettazione degli impianti di illuminazione esterna, l'ottimizzazione dei consumi, dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi, nonché la prevenzione del deterioramento della qualità della illuminazione nel tempo.
3. La presente legge persegue, altresì, l'ottimizzazione e l'innovazione dei servizi pubblici di illuminazione mediante azioni di promozione, di sostegno e di incentivazione all'impiego diffuso di materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), al fine di soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature:
a) apparecchio di illuminazione: dispositivo che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose o moduli LED e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica;
b) apparecchio di illuminazione internalizzato: apparecchio che, per il proprio posizionamento, risulta già schermato e non può diffondere luce verso l'alto, quale l'illuminazione di porticati, logge, sottopassi, gallerie e, in generale, ambienti delimitati da schermi opachi o da impalcati nella parte superiore;
c) documento di analisi dell'illuminazione esterna, di seguito DAIE: documento comunale di censimento degli impianti di illuminazione esterna, di individuazione delle criticità, delle opportunità e delle modalità di riqualificazione ai fini del risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 7;
d) gestore di impianto di pubblica illuminazione esterna: affidatario del servizio di illuminazione pubblica;
e) impianto di illuminazione esterna: sistema complesso di elementi quali il quadro elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta contiguità territoriale e che risulta costituito da uno o più apparecchi illuminanti o sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione. Si distingue in impianto di:
1) illuminazione pubblica: illuminazione di pubbliche vie e piazze, di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza, i cui costi energetici e manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di rilevazione del fabbisogno d'illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell'intensità del flusso luminoso;
2) illuminazione privata: illuminazione di aree private quali giardini di proprietà, rampe di garage o di ambiti non ricadenti nella definizione di illuminazione pubblica;
f) impianto di modesta entità: impianto di illuminazione esterna come definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 2, in ragione dell’evoluzione tecnologica anche in termini di rilevanza del relativo flusso;(1)
g) impianto temporaneo: installazioni finalizzate a transitorie esigenze di sicurezza, a ricorrenze o a celebrazioni locali, aventi le seguenti caratteristiche tra loro alternative:
1) durata massima di esercizio giornaliero inferiore o uguale a quattro ore;
2) durata massima di esercizio inferiore a quindici giorni solari consecutivi, con ripetitività dell'evento ristretta a soli due esercizi annuali;
h) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o che determini perdita di biodiversità;
i) LED: sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n di materiale inorganico, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica secondo le norme CEI EN 62031:2009;
j) modulo LED: unità fornita come sorgente luminosa; in aggiunta a uno o più LED, essa può contenere componenti aggiuntivi quali ottici, meccanici, elettrici ed elettronici, ma non l'unità di alimentazione secondo le norme CEI EN 62031:2009;
k) osservatorio astronomico: installazione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
l) rischio fotobiologico: rischio di danno alla retina, all'occhio o ai tessuti in genere, connesso a particolari bande dello spettro elettromagnetico che possono influire in maniera anche grave e con danni permanenti;
m) rischio di alterazione del ritmo circadiano: rischio legato alla potenziale influenza delle differenti componenti dello spettro luminoso della luce sul normale andamento del sistema di regolazione del ritmo biologico, caratterizzato da un periodo di circa ventiquattro ore, che regola molte delle funzioni vitali quali ciclo sonno-veglia, secrezione di melatonina, temperatura corporea, parametri legati al sistema circolatorio e produzione di ormoni;
n) zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso: area di tutela per le finalità degli osservatori astronomici e delle aree naturali protette riconosciuta ai sensi dell'articolo 9;
o) materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione: ogni attrezzatura, hardware ed eventuale software, integrata all'impianto di illuminazione esterna, che ne implementi le funzionalità per finalità di videosorveglianza, comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della viabilità e dei parcheggi, erogazione del servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per ogni altra utilità simile.
Art. 3
(Ambito di applicazione e disposizioni generali)
1. La presente legge si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna, con l'esclusione di:
a) apparecchi di illuminazione internalizzati;
b) impianti di modesta entità;
c) impianti temporanei;
d) luminarie e addobbi installati in occasione delle celebrazioni natalizie;
e) sistemi di segnalazione e di regolazione del traffico veicolare;
f) sistemi di segnalazione della navigazione lacustre, aerea e idroviaria;
g) sistemi per la sicurezza delle strutture militari e di quelle in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico e alla amministrazione della giustizia;
h) dispositivi luminosi di emergenza e relativi alla protezione civile.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna da realizzare sul territorio regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con le esclusioni di cui al comma 1, sono progettati e installati secondo le disposizioni del presente articolo e del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Gli apparecchi di illuminazione esterna garantiscono:
a) la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte;
b) i requisiti di prestazione energetica, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2;
c) i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2;
d) la non alterazione del ritmo circadiano;
e) il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.
4. Gli impianti di illuminazione esterna:
a) rispondono a specifici requisiti di prestazione energetica e garantiscono efficienza sotto il profilo costi-benefici;
b) sono provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all'uso della superficie illuminata;
c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta, previsto dalle norme tecniche di riferimento.
5. Gli impianti di pubblica illuminazione esterna, realizzati in attuazione della presente legge, devono essere di proprietà pubblica.
6. E' vietato utilizzare fasci di luce roteanti di qualsiasi tipo.
7. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private né illuminare siti naturali o artificiali, qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dalle relative norme di recepimento statali e regionali, fatte salve le deroghe previste dalle norme stesse.
Art. 4
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo ai fini della riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso derivante dall'illuminazione esterna.
2. La Giunta regionale definisce con regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, nonché della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, in particolare, le norme tecniche riguardanti le prestazioni energetiche minime, la dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte, il sovradimensionamento rispetto al livello minimo di luminanza degli impianti di illuminazione, le modalità d'impiego degli impianti di illuminazione dedicati alle attività sportive, all'illuminazione dei monumenti, alle insegne e ad altri ambiti specifici. Il regolamento dispone specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE, di cui all'articolo 7, e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni. Definisce, altresì, la procedura da seguire per garantire la pubblicità dei dati di cui all'articolo 5, comma 4.
4. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale promuove la gestione del servizio di pubblica illuminazione esterna in forma associata tra i comuni.
5. La Giunta regionale promuove iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna, inquinamento luminoso e relativo monitoraggio, finalizzate alla corretta applicazione della presente legge. Tali attività possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di enti e associazioni interessati.
6. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) implementazione, gestione e aggiornamento del Sistema informativo territoriale regionale (SIT), ai sensi dell'articolo 5;
b) promozione di campagne informative sull'inquinamento luminoso, sugli sviluppi del settore e relative applicazioni;
c) consulenza e supporto agli enti locali;
d) georeferenziazione delle mappe delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 9, e relativa pubblicazione sul geoportale regionale.
7. Le funzioni e le attività di cui ai commi 4, 5 e 6 sono esercitate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale - SIT)
1. La Giunta regionale implementa il Sistema informativo territoriale regionale (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna.
2. L'individuazione dei dati necessari all'implementazione del SIT di cui al comma 1, le specifiche tecniche per la georeferenziazione degli impianti e le modalità di aggiornamento dei dati sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico; l'atto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
3. I comuni forniscono alla Regione i dati di cui al comma 2 e li aggiornano, con cadenza biennale, entro il 30 aprile. I comuni che non forniscono i dati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 sono esclusi dai benefici economici regionali di settore, fino all'effettiva fornitura dei dati.
4. I dati di cui al comma 1 relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna sono resi disponibili in modalità open data secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Art. 6
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni approvano il DAIE, redatto secondo i contenuti di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. In conformità a quanto stabilito nel DAIE, i comuni:
a) determinano le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso;
b) perseguono la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, tenuto conto dei contratti in essere, quantificano le risorse economiche indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi;
c) indicano i criteri di riferimento per regolare le concessioni per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione esterna, assicurando comunque la proprietà pubblica degli impianti stessi;
d) determinano le misure e le azioni per promuovere e incentivare l'utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione esterna per la fornitura di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o);
e) promuovono, ove già non prescritto ai sensi della normativa vigente, forme di gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, anche per garantirne la migliore economicità.
3. Spettano ai comuni, in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2. In caso di accertata inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 6 e 7, i comuni territorialmente competenti dispongono l'adeguamento degli apparecchi o degli impianti di illuminazione esterna, indicando anche il termine per l'adeguamento alle norme regionali inapplicate. Fino all'avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere spenti o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza, devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso.
4. Spettano ai comuni l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3 e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
Art. 7
(Documento di analisi dell'illuminazione esterna - DAIE)
1. Al fine di individuare le potenzialità di intervento sul sistema di impianti di illuminazione pubblica e per conseguire un adeguato risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso, il DAIE contiene i seguenti elementi:
a) censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto viario presente sul territorio amministrativo; ricognizione dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione esterna e dei dati di proprietà; verifica della rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza, e delle eventuali criticità;
b) individuazione delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 9;
c) identificazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna e la riduzione dell'inquinamento luminoso;
d) individuazione della tempistica e delle modalità per perseguire la proprietà pubblica degli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, tenuto conto dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b);
e) identificazione delle opportunità per la realizzazione di linee di alimentazione dedicate per gli impianti di pubblica illuminazione esterna;
f) individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l'implementazione degli impianti di pubblica illuminazione esterna per l'erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari;
g) identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e).
2. Il DAIE è approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, o, per i soli comuni dotati di piano dell'illuminazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso), entro cinque anni dalla pubblicazione nel BURL dello stesso regolamento.
3. Il DAIE è aggiornato al fine di tenere conto di significative variazioni della consistenza degli impianti di illuminazione esterna e dell'affermarsi di nuove tecnologie che possono impattare sulla progettazione, manutenzione e gestione degli impianti stessi, nonché dell'evolversi della conoscenza scientifica sugli effetti dell'inquinamento luminoso sulla salute, sugli esseri viventi e sugli ecosistemi.
4. I soli comuni provvisti del DAIE o del piano dell'illuminazione, efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono ottenere i benefici economici regionali di settore.
Art. 8
(Compiti dei gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna)
1. I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza, entro un anno dalla pubblicazione nel BURL del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, necessari alla implementazione del SIT di cui all'articolo 5, comma 1, e alla approvazione del DAIE di cui agli articoli 6 e 7.
2. I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 con cadenza biennale, entro il 31 marzo.
Art. 9
(Zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso)
1. I gestori degli osservatori astronomici che svolgono ricerca e divulgazione scientifica possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.
2. La richiesta, indirizzata alla competente struttura regionale, contiene:
a) motivazioni delle salvaguardie richieste;
b) individuazione dell'area proposta su cartografia in adeguata scala;
c) elenco dei comuni interessati dalla zona di tutela.
3. L'area della zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, riconosciuta ai sensi del comma 1, può avere un raggio massimo di venticinque chilometri dall'osservatorio.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1è attribuito con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico.
5. Le zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso sono rappresentate mediante cartografia in scala adeguata sul geoportale della Regione.
6. I parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.
7. I comuni il cui territorio ricade all'interno delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso:
a) richiedono ai gestori delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, prima dell'approvazione del DAIE, un parere sui contenuti del DAIE in relazione alle finalità di salvaguardia delle aree o delle attività tutelate; il parere è trasmesso al comune entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di scostamento, anche parziale, dal parere, il comune motiva la scelta nell'atto di approvazione del DAIE;
b) possono svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 3, anche con il supporto dei gestori delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, previo accordo sottoscritto dalle parti interessate.
Art. 10
(Sanzioni)
1. I comuni provvedono a irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base ai seguenti criteri:
a) sanzione non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, a seconda del grado di incompletezza dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna o dell'assenza dei dati da rendere disponibili, in caso di inottemperanza, da parte dei gestori, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
b) sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro in caso di mancata, parziale o tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3. L'ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso;
c) sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in ragione della dimensione dell'impianto, in caso di mancato rispetto del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, da parte di progettisti, installatori o gestori. L'ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono riscosse e introitate dai comuni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 1/2012.
Art. 11
(Norme transitorie e finali)
1. I piani dell'illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000 e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000, n. 17 'Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all'articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) e agli articoli 6 e 9, comma 4, da 'le insegne luminose' fino a 'entro le ore ventidue nel periodo di ora solare', della l.r. 17/2000. Fino alla medesima data, i bandi e gli altri atti regionali che prevedono benefici economici di settore determinano gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, che devono essere specificati dai comuni che intendono ottenere detti benefici e non sono già provvisti di piano dell'illuminazione approvato ai sensi della l.r. 17/2000 e della l.r. 38/2004.
3. Le fasce di rispetto per gli osservatori astronomici, identificate con deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 2611 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto) e deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2006, n. 3720 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici - l.r. 17/2000) in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 17/2000, sono assimilate alle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso di cui all'articolo 9 fino alla data di emanazione dei rispettivi decreti ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
4. La deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. 6162 (Criteri di applicazione della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 'Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso') cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Il decreto 3 agosto 2007, n. 8950 (Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione) cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso)(2);
b) legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000 n. 17 'Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' ed ulteriori disposizioni)(3);
c) articolo 1, comma 20, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)(4);
d) articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2006)(5);
e) articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - 'Collegato ordinamentale 2007')(6).
2. Restano validi i risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.
3. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2000, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 21 dicembre 2004, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2005, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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