Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

TITOLO I(2)
Disposizioni generali
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.
1 bis. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientale, paesaggistico e culturale.(3)
TITOLO II(4)
Rete escursionistica e catasto regionale
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:
a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;
c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;
d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente.
d bis) sentieri di montagna di interesse storico: tracciati formatisi naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato ad opera dell’uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente, presenti lungo l’arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico.(5)
2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:
a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;
c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).
Art. 3
(Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia)
1. E' istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agrosilvopastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;
c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.
1 bis. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera a)(6).
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'.(7)
3 bis. Nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei trenta giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4.(8)
4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.
5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.
5 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3 bis per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.(9)
6. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.
Art. 3 bis(10)
(Sezione speciale sentieri di montagna di interesse storico)
1. All’interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inseriti i sentieri di montagna di interesse storico, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d bis). L’inserimento dei sentieri di montagna di interesse storico nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e dell’Associazione nazionale Alpini (ANA).
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)”, la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia’) definendo i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale nell’ambito dello stesso catasto.
Art. 4
(Rete escursionistica della Lombardia)
1. La REL è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3.
1 bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico.(11)
2. La REL si articola in percorsi:
a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;
b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.
3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:
a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);(12)
b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);(13)
b bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;(14)
c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.
3 bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5 bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1.(15)
4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.
5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.
6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonché i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l’ambiente circostante. L’escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.(16)
6 bis. L'iscrizione nel catasto della REL e l’esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente naturale di chi li percorre.(17)
7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.
8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4 bis, della l.r. 31/2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.(18)
Art. 5
(Programma triennale)
1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla l.r. 12/2005 e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma finanziario triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione, anche ai fini di migliorarne l’accessibilità, dei percorsi inseriti nella REL e nel Registro delle strade storiche di montagna ad interesse storico non carrabile, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.(19)
2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Segnaletica direzionale e attrezzature)
1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.
2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.
3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati.(20)
Art. 6 bis
(Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano)(21)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano:
a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;
b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.
Art. 7
(Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna)(22)
1. E' istituita la Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:(23)
a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:
a) assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che la presiede;(24)
b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;(25)
d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.(26)
3. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento.
4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.
Art. 8
(Divieti)
1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:
a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.
Art. 9
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.
3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.
Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti:
a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);
b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;
c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.
2. Il regolamento di cui al comma 1è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III(27)
Strade di montagna di interesse storico
Art. 10 bis(28)
(Strade di montagna di interesse storico)
1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d’oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché strade militari dismesse presenti lungo l’arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico, culturale e turistico, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino lombardo il cui carattere storico e culturale è attestato da appositi documenti.
2. La Regione procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione del Registro di cui all'articolo 10 ter e promuove:
a) la ricerca sulle tecniche costruttive finalizzata a interventi di conservazione e recupero delle strade storiche non carrabili;
b) interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi non carrabili, anche ai fini di migliorarne l’accessibilità;
c) iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività turistica, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;
d) un confronto tra il demanio militare e l’ente locale interessato al fine di avviare progetti di riqualificazione dei manufatti di pregio storico documentabile, delle opere militari di difesa strategica e delle fortificazioni di pregio storico, presenti sui relativi itinerari, e dismessi dal demanio militare, che possano essere acquisiti da parte degli enti locali.
Art. 10 ter(29)
(Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico)
1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. L’inserimento nel Registro avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)”, la Giunta regionale integra il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia’) definendo i criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 1.
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:
a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;
b) il livello di realizzazione della REL;
c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;
d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;
e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.
1 bis. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.(30)
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in euro 30.000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente incremento della missione 6 'Politiche giovanili, Sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in complessivi euro 60.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente incremento della missione 6 'Politiche giovanili, Sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici di cui all’articolo 5 e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui all’articolo 6, quantificabili per l’anno 2017 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse già appostate alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale“ dello stato di previsione delle spese di bilancio 2017-2019.(31)
4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziate annualmente alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale.(31)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
22. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
23. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
24. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. l) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
25. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. m) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
26. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. n) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
28. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
29. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 3, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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