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Legge Regionale
27 marzo 2017
, n. 10
Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo
(BURL n. 13, suppl. del 30 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-27;10
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera b), dello Statuto d'autonomia e dell'articolo 31, primo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il fattore famiglia lombardo quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia.
2. Ai fini della presente legge si intende per fattore famiglia lombardo un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.
3. I criteri e le modalità attuative del fattore famiglia lombardo sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del fattore famiglia lombardo costituito con le modalità di cui all'articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.
Art. 2
(Ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo)
1. Il fattore famiglia lombardo può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.
2. In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore, il fattore famiglia lombardo trova immediata applicazione con riferimento:
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, da sottoporre al parere delle commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione ad ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.
Art. 3
(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo)
1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, si attiene ai seguenti principi:
a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori: (1)
1) 1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
d) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in regione Lombardia, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia lombardo viene applicato.
2. La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia lombardo.
3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:
Art. 4
(Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo)
1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo e ne determina il regolamento.
2. L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e uno espressione del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.
3. L’Osservatorio effettua il monitoraggio degli esiti applicativi del fattore famiglia lombardo e trasmette annualmente la propria relazione alla Giunta regionale.(3)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti con l’introduzione del fattore famiglia lombardo nel favorire l’accesso a prestazioni e servizi agevolati per le famiglie numerose o con presenza di situazioni di svantaggio e di fragilità. A tal fine, anche tenendo conto delle attività di monitoraggio svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
2. Con cadenza triennale, la relazione di cui al comma 1 comprende una sezione che descrive e documenta i risultati conseguiti, complessivamente e nei singoli ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo, rispetto a:
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alla fase di prima applicazione del fattore famiglia lombardo, come prevista al comma 2 dell'articolo 2, sono destinati 1.500.000,00 euro per il 2017 e corrispondenti risorse per il 2018 e il 2019 nell'ambito delle risorse stanziate a bilancio alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
NOTE:
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. cc), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. cc), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia