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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
17 luglio 2017
, n. 19
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus scrofa) sul territorio regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.
Art. 2
(Zonizzazione del territorio regionale)
1. La Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e le consulte faunistico-venatorie di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee in cui la presenza della specie non è ammessa.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1è operata in base ai seguenti criteri:
3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate altresì le unità di gestione della specie.
5. Ai fini della presente legge, per controllo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all'articolo 41 della l.r. 26/1993 e agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
Art. 3
(Gestione del cinghiale)
1. La Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 2, delibera le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti.(1)
2. La Regione, sentita la Provincia di Sondrio, in attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, nelle aree idonee, per ogni unità di gestione, definisce le densità obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.
3. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le densità obiettivo sono definite d'intesa con i relativi enti gestori.(2)
4. La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione:
a) su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri - Turistico Venatorie (AATV) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva;(3)
a bis) approvano i piani di prelievo venatorio in selezione, sentito l’ISPRA e su proposta dei soggetti di cui alla lettera a), da far pervenire alla competente struttura regionale entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine, la Regione e la Provincia di Sondrio procedono comunque alla predisposizione e all’approvazione dei suddetti piani;(4)
Art. 4
(Prelievo venatorio e controllo del cinghiale)
1. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
3. Le attività di controllo del cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, dove sono stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, sono attuate nei modi e termini consentiti previa autorizzazione di durata annuale da parte della Regione o dalla Provincia di Sondrio con indicazione dei luoghi, tempi e metodi del controllo.
Art. 5
(Indennizzo e prevenzione dei danni)
1. Per i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e per le relative opere di prevenzione si applicano l'articolo 47 della l.r. 26/1993, l'articolo 33 bis della l.r. 86/1983 e l'articolo 9, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
2. Nelle zone di montagna con i prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico il risarcimento danni ai prati permanenti, di cui al comma 1, deve comprendere oltre al mancato raccolto anche i costi di ripristino della continuità del cotico erboso. In questa fattispecie il risarcimento è esteso a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli.
4. Per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC in cui è consentito, in tutto o in parte, il prelievo venatorio del cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari all'ammontare del contributo base di euro 51,65, previsto dall'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993.
5. Limitatamente alla caccia di selezione, i comitati di gestione possono altresì prevedere un ulteriore contributo integrativo, non superiore ad euro 51,65, per ogni capo di cinghiale maschio di classe II prelevato oltre al secondo.(8)
6. Al fine di prevenire immissioni di cinghiali e di loro meticci su tutto il territorio regionale, in conformità al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, l'allevamento del cinghiale è consentito unicamente ai titolari di allevamento di categoria A e B di cui all'articolo 22, comma 7, del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria").
Art. 6
(Valorizzazione della carne di cinghiale)
1. La Regione valorizza la risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne di cinghiale anche mediante percorsi di riconoscimento della qualità.
2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio promuovono la realizzazione, per ogni ATC e per ogni CAC, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale, dislocati sul territorio in modo diffuso e omogeneo.
3. I cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo sono conferiti a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) o, limitatamente ai casi in cui i soggetti che hanno effettuato l'abbattimento abbiano operato a titolo volontario o siano proprietari o conduttori che abbiano effettuato il controllo sui loro fondi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, possono essere lasciati nella disponibilità di questi ultimi ai fini di autoconsumo, nel limite massimo di quattro capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.(9)
4. Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l’abbattimento, gli ATC, i CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo mediante procedure di evidenza pubblica. In alternativa, per la cessione delle carcasse di cinghiale, ATC, CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, anche in forma associata, individuano un’apposita struttura (CLS) attraverso un avviso pubblico di selezione per la cessione di cinghiali prelevati in controllo. I proventi delle cessioni sono destinati all'indennizzo e alla prevenzione dei danni di cui all’articolo 5, nonché, limitatamente ai territori dei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, al rimborso delle spese sostenute dagli ATC e dai CAC, nonché dagli operatori volontari nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività di prelievo. Per il rimborso delle spese sostenute dai medesimi operatori, limitatamente ai medesimi territori, gli ATC e i CAC possono utilizzare anche altre risorse disponibili nei propri bilanci .(10)
5. ATC e CAC promuovono accordi con le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare ad attività di beneficenza alimentare una quota dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo.(11)
Art. 7
(Attività di recupero degli ungulati feriti)
1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è svolta dai servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati previa frequenza di apposito corso e superamento di prova d'esame. Sono valide le abilitazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici albi. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia e si configura come servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.
Art. 8
(Divieti e sanzioni)
1. Su tutto il territorio regionale, con esclusione delle AFV e delle AATV adeguatamente recintate, è vietata l'immissione di cinghiali.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 221/2015, è vietato altresì il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo. Tale divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 19, comma 2, e alle zone di addestramento cani di cui all'articolo 21 della l.r. 26/1993, nonché alle AFV e alle AATV adeguatamente recintate di cui al comma 1.
3. Alle violazioni dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lett. l), della legge 157/1992.
4. Si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 150,00 a euro 900,00 e la confisca degli animali per chi detiene o alleva cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi delle disposizioni regionali vigenti;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, presso allevamenti autorizzati, detiene o alleva cinghiali o loro meticci in difformità dalle disposizioni regionali vigenti;
c) da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera b); in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00;
d) da euro 103,00 a euro 619,00 per i concessionari di AFV e di AATV in cui si esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4; in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00.
5. Le sanzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono raddoppiate in caso di violazioni commesse in aree non idonee alla presenza del cinghiale.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 26/1993.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per l'indennizzo dei danni provocati dai cinghiali, di cui all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
2. Alle spese in conto capitale per le opere di prevenzione previste all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 20.000,00 nel 2017, euro 30.000,00 nel 2018 ed euro 30.000,00 nel 2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse stanziate alla missione alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 02 'Caccia e pesca' - Titolo 2 'Spese in capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
3. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, autorizzate in euro 30.000,00 nel 2017 e a partire dal 2018 da determinarsi con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, si fa fronte nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
NOTE:
1. La Corte costituzionale con sentenza n. 206/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 36, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8 e dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 36, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) e lett. c), della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia