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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
8 agosto 2017
, n. 20
Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini
(BURL n. 32 suppl. del 10 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-08;20
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di qualificare la spesa pubblica e migliorare l'efficacia delle risposte ai cittadini, la presente legge promuove lo sviluppo della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 45 dello Statuto di autonomia della Lombardia.
Art. 2
(Programma per il controllo e la valutazione delle politiche regionali)
1. Su proposta formulata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva il programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali e i successivi aggiornamenti annuali, entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Comitato formula la proposta di programma triennale a seguito di consultazione delle commissioni consiliari e tenendo conto delle materie di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dal programma regionale di sviluppo.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione realizza il programma di cui al comma 1 con le risorse di bilancio destinate all'attività del Comitato stesso.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della programmazione delle borse di studio previste all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 (Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale), destina un numero di borse di studio non inferiore a tre alle attività tecniche di analisi e valutazione di leggi e politiche regionali, anche al fine di formare giovani analisti di politiche regionali.
Art. 3
(Coordinamento per la valutazione)
1. Per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale ai fini della valutazione delle politiche regionali, il Presidente della Giunta regionale designa un proprio rappresentante per i rapporti con il Comitato paritetico di controllo e valutazione.
2. Il Comitato e il rappresentante della Giunta regionale per la valutazione individuano e concordano le modalità più efficaci e efficienti per le attività finalizzate all'esercizio della funzione di controllo e valutazione, anche attraverso incontri periodici, avvalendosi delle strutture di Giunta e di Consiglio, in particolare nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle presenti disposizioni e delle norme che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale;
Art. 4
(Requisiti della valutazione)
1. Il controllo sull'attuazione delle leggi regionali e la valutazione degli effetti delle politiche regionali fa ricorso a metodologie e tecniche di ricerca riconosciute dalla comunità scientifica e, in particolare, alle tecniche di valutazione controfattuale e può comprendere:
Art. 5
(Esiti dell'attività di controllo e di valutazione)
Art. 6
(Trasparenza e partecipazione)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono l'informazione ai cittadini sulle politiche attuate, le risorse impiegate e i risultati delle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.
Art. 7
(Accesso ai dati e procedure)
1. La Giunta regionale garantisce il più efficace accesso alle informazioni sulle politiche regionali al Consiglio regionale e ai soggetti da questo incaricati di effettuare studi e valutazioni.
Art. 8
(Valutazione sperimentale)
1. Nel programma regionale di sviluppo o nei suoi aggiornamenti annuali possono essere individuati obiettivi di particolare rilevanza sociale ed economica i cui progetti possono essere oggetto di sperimentazione controllata. A tali progetti, alla cui realizzazione possono collaborare soggetti pubblici e privati, sono destinate adeguate risorse, da definire in sede di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate su missioni e programmi a cui i progetti stessi afferiscono.
Art. 8 bis
1. Per promuovere la cultura e la pratica dell’analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l’attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia, in sede di programmazione della valutazione ai sensi dell’articolo 2, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all’analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l’ammontare della relativa spesa.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge in termini di diffusione delle pratiche valutative sulle politiche regionali. A tal fine il Comitato paritetico di controllo e valutazione riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, nell'ambito della relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 109, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio.
Art. 9 bis
1. Alle spese previste dall’articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall’esercizio finanziario 2019 e successivi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia