Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'agricoltura sociale' l'insieme delle attività condotte con modalità ecosostenibili e con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata tra loro o con cooperative e imprese sociali come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pubblici e privati, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione e a favorire la coesione sociale in ambito locale, con una delle attività di cui all'articolo 3, comma 1;
b) 'fattorie sociali' le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale come definita dalla lettera a) del presente comma e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5.
1 bis. Le fattorie sociali si distinguono in fattorie sociali inclusive e fattorie sociali erogative a seconda che svolgano le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), o le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).(1)
2. Le attività di cui al comma 1 lettera a), oltre che dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono essere esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo così come previsto dalla normativa nazionale vigente e nel rispetto delle modalità definite dai relativi decreti ministeriali attuativi.(2)
Art. 3
(Ambiti di attività e modalità operative)(3)
1. Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione agli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a politiche attive per:
a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze quali alcolisti e tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
b) l'assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità fisica o psichica attraverso attività terapeutiche o di coterapia quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia;
c) la fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e rigenerative e di accoglienza rivolte a persone e fasce fragili di popolazione o con particolari esigenze quali anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali 'social housing' e comunità residenziali 'cohousing' al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;(4)
d) la promozione di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo il principio di sussidiarietà, nonché, previa intesa, in collaborazione con l'autorità giudiziaria.
3. Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).
4. Le fattorie sociali, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale di Regione Lombardia, nonché i soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
Art. 4(5)
Art. 5
(Registro, rete delle fattorie sociali, formazione degli operatori e contrassegno identificativo)(6)
1. E' istituito il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le fattorie sociali operanti in Lombardia debitamente accreditate. Il registro è costantemente aggiornato a seguito di ogni accreditamento e pubblicato sul portale della Regione.(7)
1 bis. Per presentare domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione. Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell’attività agricola rispetto a quella sociale e la frequenza di un corso per operatori agrituristici.Per lo svolgimento delle attività di agri-nidi e agri-asili non è necessaria la frequenza del corso di cui al primo periodo, ma trovano applicazione le specifiche normative di settore.(8)
1 ter. Le fattorie sociali si dotano, per fini promozionali, di un contrassegno identificativo avente le caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.(8)
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, definisce con apposito regolamento i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle fattorie sociali, tenendo conto dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550, della specificità e delle varietà di modalità di esercizio delle esperienze lombarde già avviate, della qualità dei servizi offerti, della disponibilità di competenze professionali, nonché di indici di efficienza ed efficacia. Con il medesimo regolamento sono definiti anche le modalità per lo svolgimento dell'attività e i relativi obblighi, nonché le modalità di tenuta del registro delle fattorie sociali, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo.(9)
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali accreditate e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli locali.(10)
4. La rete regionale lombarda delle fattorie sociali opera in stretta sinergia con le altre reti regionali a tal fine istituite per la condivisione delle competenze acquisite, lo scambio di esperienze e la sensibilizzazione.
Art. 6
(Misure di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, quali il programma di sviluppo rurale (PSR), e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;
b) la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta;
c) il riconoscimento alle fattorie sociali e ai soggetti indicati nell'articolo 2 di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto della normativa di riferimento;
d) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
e) l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, delle ATS, nonché a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.
Art. 7
(Interventi pubblici)
1. I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca alla mafia ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) possono essere concessi in uso in via prioritaria alle fattorie sociali.
2. Nelle gare indette da enti pubblici per l'assegnazione dei servizi di ristorazione possono essere previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.
Art. 7 bis
(Controlli)(11)
1. 1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di fattoria sociale, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi alle attività stesse.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede la fattoria sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 7 ter
(Sanzioni)(11)
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 162 della l.r. 31/2008, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 chi esercita l'attività di fattoria sociale in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento specificati nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a 1.000 chi non rispetta gli obblighi definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.
Art. 8(12)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere la pratica dell'agricoltura sociale. A questo scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione della rete delle fattorie sociali, l'andamento delle iscrizioni nel registro di cui all'articolo 5, la diffusione e la varietà che hanno avuto la domanda e l'offerta dei servizi messi a disposizione dai soggetti accreditati;
b) l'attuazione delle misure di sostegno previste all'articolo 6 e degli interventi pubblici previsti all'articolo 7, il numero, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) gli esiti dei servizi offerti in termini di inserimenti lavorativi, reinserimenti sociali, numero di persone con disabilità assistite e persone fragili seguite;
d) il grado di integrazione raggiunto fra l'attività delle fattorie sociali e i servizi sociosanitari e il livello di cooperazione realizzato fra gli attori nei diversi ambiti di intervento;
e) l’esito dei controlli effettuati, la motivazione e l’entità delle sanzioni eventualmente applicate;
f) le eventuali criticità o i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La rete delle fattorie sociali e gli enti territoriali coinvolti forniscono alla Regione dati e informazioni idonee a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(13)è abrogato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.(14)
1 bis. Nel registro di cui all'articolo 5 sono iscritte, di diritto, le fattorie sociali già iscritte nell'elenco delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 bis della l.r. 31/2008. Resta altresì confermato, fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1 ter, il logo identificativo delle fattorie sociali adottato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 8 bis.(15)
Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
3. La rubrica è stata sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
6. La rubrica è stata sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. dd) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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