Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono volte a favorire il perseguimento di specifici obiettivi di promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, in relazione all'interesse pubblico all'efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti alle economie locali dalla loro ottimale funzionalità.
2. Ai fini della presente legge:
a) per territori montani si intendono i territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
b) per infrastrutture connesse e funzionali si intendono, rispettivamente, le infrastrutture riconducibili a un rapporto di collegamento anche di natura economica con il servizio erogato attraverso gli impianti di risalita e quelle necessarie alla gestione del servizio stesso.
3. La Regione favorisce iniziative per riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistico-sportiva nei territori montani, in ragione dell'elevata incidenza del comparto turistico sull'economia regionale e locale e della necessità di favorire la permanenza della popolazione negli stessi territori montani.
4. Al fine di assicurare una gestione ef ficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i patti territoriali di cui all'articolo 2, e contribuire allo sviluppo infrastrutturale montano, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di concorrenza, supportando le società di cui all'articolo 3 secondo le modalità operative e le condizioni previste allo stesso articolo.
5. La Regione promuove un'attenta attività di analisi economico-finanziaria delle singole stazioni sciistiche e delle relative potenzialità turistiche, al fine di supportare investimenti e sviluppo del territorio montano con una strategia che individui strumenti e possibili ricadute.
Art. 2
(Patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani)
1. Ai fini della presente legge, il patto territoriale è l'accordo promosso e sottoscritto da enti locali o da altri soggetti pubblici avente ad oggetto l'attuazione congiunta di un programma di interventi volto al raggiungimento di specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale dei territori montani, di cui all'articolo 1.
2. I portatori di interesse pubblici e privati possono concorrere all'impostazione in via generale degli obiettivi del patto territoriale e alla realizzazione dei relativi interventi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale ed europea in tema di contratti pubblici. I soggetti privati non possono tuttavia partecipare in alcun modo alla formazione e all'adozione di decisioni caratterizzate dall'esercizio di potestà pubbliche.
3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'eventuale adesione della Regione ai patti territoriali, stabilendone anche i contenuti minimi per un intervento diretto della Regione.
4. Fatte salve le disposizioni relative ai servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale sugli impianti individuati dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e quelle relative ai servizi funiviari e funicolari comunque classificati come servizi di trasporto pubblico locale, i patti territoriali possono prevedere che l'affidamento, da parte degli enti locali territorialmente interessati e competenti, dell'attività di gestione degli impianti di risalita e delle infrastrutture connesse mediante le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) avvenga su base associata, determinando in tale ultimo caso l'ambito territoriale di riferimento e le modalità organizzative che regolano il rapporto tra gli enti associati.
5. In caso di adesione della Regione, il patto territoriale, su richiesta degli enti locali territorialmente interessati, può prevedere un ruolo di coordinamento da parte della Regione stessa. La Provincia di Sondrio, per gli interventi ricadenti nell'ambito del rispettivo territorio, concorre a tale coordinamento.
5 bis. Per il finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo degli obiettivi di promozione definiti ai sensi della presente legge, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 25/2007.(1)
Art. 3
(Società e interventi per lo sviluppo infrastrutturale montano)
1. Il patto territoriale può prevedere la costituzione, da parte degli enti locali territorialmente interessati, di società pubbliche aventi per oggetto prevalente la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse in ambito montano, ivi inclusi gli impianti di risalita. Il patto territoriale può prevedere, altresì, in caso di adesione della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'affidamento, da parte della Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 2, comma 2, nonché della normativa sulle società a partecipazione pubblica e in materia di aiuti di Stato, della realizzazione di nuove infrastrutture di cui al primo periodo e dell'ammodernamento di quelle esistenti a una società a partecipazione regionale già costituita, individuata dalla stessa Regione.
2. Qualora sussistano la convenienza economica e la capacità del progetto di assicurare, nel medio lungo periodo, un livello di redditività adeguato per il capitale investito, la Giunta regionale può con apposita deliberazione autorizzare Finlombarda Spa a erogare eventuali finanziamenti, a restituzione, per supportare gli investimenti infrastrutturali delle società di cui al primo periodo del comma 1. Ai finanziamenti di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 4
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(2) , è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Per supportare l'incremento dell'offerta turistico-sportiva nei territori montani, sono incentivati l'adeguamento tecnologico e funzionale e il potenziamento, nonché la rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismessi, anche mediante l'apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita.
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, anche per potenziare l'offerta in chiave di mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici, sono privilegiati gli interventi di aumento della portata oraria degli impianti, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto originario, e la realizzazione di opere a servizio dell'utenza.
4 quater. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attuative dei commi precedenti.'.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella promozione e sviluppo del territorio montano interessato da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) i risultati dell'analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 1 e i relativi sviluppi;
b) l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 2 e il numero di enti locali o soggetti pubblici coinvolti;
c) l'attuazione delle misure previste all'articolo 3, il numero di società pubbliche costituite, le caratteristiche degli interventi di sviluppo e investimento realizzati e gli strumenti attivati;
d) i risultati economici ottenuti;
e) le eventuali criticità e i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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