Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 8

Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;8

Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, nel riconoscere l'importanza dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo e garantisce un presidio indispensabile per il territorio, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. La Regione garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera e indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini.
Art. 2
(Finalità)
1. La presente legge, ai fini dell'articolo 1:
a) prevede interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali, al fine di preservare una molteplicità di operatori del settore dell'informazione;
b) detta disposizioni di salvaguardia a favore delle emittenti locali nei casi di crisi occupazionale, promuovendo appositi interventi volti a scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti;
c) contrasta eventuali squilibri territoriali;
d) sostiene l'innovazione organizzativa e tecnologica;
e) prevede la tutela di una più ampia comunicazione istituzionale, sostenendo le emittenti locali nella figura di attori principali per la comunicazione istituzionale regionale, al fine di garantire un'informazione diffusa, indipendente e pluralista e il rapporto di partecipazione tra cittadini e istituzioni.
1 bis. La presente legge prevede altresì la valorizzazione del ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche locali on line nella promozione della conoscenza dell’attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.(1)
Art. 3
(Interventi regionali a sostegno delle emittenti radiotelevisive)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione programma interventi a favore dell'emittenza radiotelevisiva con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT).(2)
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscono, sviluppano o qualificano la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.
3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo, l'indipendenza dell'informazione e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.
4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni 'CORECOM'), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
b) agevolazione delle iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
c) priorità per i progetti che promuovono l'educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme, nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;
d) preferenza per la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale;
e) agevolazione dei progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possono rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione non precaria. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno sono dirette in particolare a:
a) agevolare, in via prioritaria, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
b) favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile in forme non precarie, le iniziative volte a promuovere informazione riguardo la dimensione europea, la realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
c) sostenere le trasmissioni via internet (IpTv e web radio), specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
d) incoraggiare, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, concessionarie per la raccolta pubblicitaria di più aziende editoriali, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
f) sostenere la costruzione e il coordinamento di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedano una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni a carattere sociale, sia a fini di prevenzione sociale, ambientale e sanitaria;
g) sostenere, con appositi finanziamenti o forme di sostegno al credito, iniziative di autoimprenditorialità poste in essere da lavoratori e lavoratrici di emittenti locali della regione, coinvolte in processi di crisi o procedure di licenziamento collettivo;
h) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali;
i) promuovere la progettazione e la realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
j) promuovere, con appositi finanziamenti e accordi con gli enti preposti, progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possono rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, anche favorendo la creazione di appositi consorzi o associazioni temporanee d'impresa per consentire una migliore fruizione del materiale suddetto da parte di soggetti pubblici e privati;
k) agevolare la costruzione di piattaforme aperte e sistemi editoriali basati su open data che consentono l'archiviazione, l'indicizzazione e la condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale;
l) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale sostenendo con premi e incentivi le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all'informazione giornalistica;
m) promuovere e qualificare le trasmissioni di interesse regionale e locale;
n) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale;
o) favorire la realizzazione di programmi in lingue e dialetti locali;
p) sostenere e favorire l'adeguamento ai nuovi standard tecnologici.
Art. 4
(Beneficiari)
1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 3 le emittenti radiotelevisive locali che hanno almeno una sede operativa in Lombardia e che producono e diffondono informazione locale con frequenza quotidiana.
2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 3 le emittenti radiotelevisive locali che presentano i seguenti requisiti:
a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente;
b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
c) non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica;
e) applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private;
f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale;
g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato;
h) non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti.
3. Costituisce fattore premiante l'avere promosso interventi di assunzione e di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile.
4. Con deliberazione di cui all'articolo 3 sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.
Art. 5
(Strumenti di intervento)
1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
a) convenzioni con le società di telecomunicazioni, con la società concessionaria del servizio pubblico televisivo e multimediale e con altri soggetti no profit attivi nel campo della comunicazione indipendente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
d) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;
e) iniziative premiali rivolte ai giovani, finalizzati al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione.
Art. 5 bis
(Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale)(3)
1. È istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line locale, finalizzato all’erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, che prevedono spazi informativi sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia.
2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1 i soggetti che prevedono spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali e si impegnano a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.
3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il cinquanta per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti minimi previsti dall’articolo 4 e che effettuano l’informazione istituzionale di cui al comma 1.
4. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il venti per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le testate giornalistiche locali on line che effettuano l’informazione istituzionale di cui al comma 1 e che possiedono i seguenti requisiti minimi:
a) avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede operativa;
b) avere un direttore responsabile iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti;
c) pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) produrre principalmente informazione;
f) avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie;
h) avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti.
5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga al riparto previsto dai commi 3 e 4, in via straordinaria e tenuto conto del ruolo svolto dall’emittenza locale nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i contributi sono assegnati sulla base della seguente ripartizione:
a) nella misura di euro 500.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali inserite nelle graduatorie definitive per l’annualità 2019 approvate dal Ministero dello Sviluppo economico ai fini dell’erogazione dei contributi del Fondo statale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), in proporzione al punteggio assegnato ad ognuna di esse nella graduatoria stessa e sulla base dei criteri di ripartizione del fondo previsti all’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti di cui alla presente lettera si impegnano a diffondere e trasmettere specifici programmi sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) nella misura di euro 250.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al comma 3 diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) nella misura di euro 250.000,00 alle testate giornalistiche locali on line di cui al comma 4.
6. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti i criteri e la procedura per l’assegnazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
7. In relazione agli anni successivi al 2021, con provvedimenti della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti:
a) annualmente, la ripartizione tra le due categorie di beneficiari di cui rispettivamente ai commi 3 e 4, tenuto conto delle percentuali minime di cui ai predetti commi;
b) i criteri e la procedura per l’assegnazione dei contributi, integrando i requisiti minimi di cui ai commi 3 e 4, qualora necessario.
Art. 6
(Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)
1. Alle forme di sostegno di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi disciplinati dalla presente legge per sostenere le emittenti radiotelevisive locali e preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza dell'informazione in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive: gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti; i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Per consentire la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla relazione di cui al comma 1, i beneficiari degli interventi di sostegno previsti agli articoli 3 e 5 sono tenuti a fornire alla Giunta regionale informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse ricevute ai sensi della presente legge.
3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 8
(Controlli e sanzioni)
1. La Giunta regionale verifica che le risorse ricevute siano utilizzate in conformità alle finalità di quanto previsto dalla presente legge. In caso di difformità la Giunta provvede alla revoca del contributo.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, stimate in euro 70.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestioné, programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2018-2020.
2. Per gli esercizi successivi al 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 1 si provvede, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestioné, programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti'.
2 bis. Alle spese per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 bis, comma 5, stimate in euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2021-2023, alla missione 01 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’, programma 11 ‘Altri servizi generali’ - Titolo I ‘Spese correnti’, dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2021-2023.(4)
2 ter. All’autorizzazione delle spese derivanti dall’articolo 5 bis per gli esercizi successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente alla missione 01 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’, programma 11 ‘Altri servizi generali’ - Titolo I ‘Spese correnti’.(4)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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