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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
28 novembre 2018
, n. 16
Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017
(BURL n. 48, suppl. del 30 Novembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-11-28;16
Art. 1
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2016)
1. All'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 2 le parole 'A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: 'A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila';
b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).'.
Art. 2
(Modifica all'articolo 21 della l.r. 16/2016)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 16/2016(1)è sostituita dalla seguente:
'b) conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;'.
Art. 3
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 16/2016)
1. Al comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 16/2016(1) dopo le parole 'gli appartenenti alle forze di polizia' sono inserite le seguenti: 'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco'.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2016)
1. All'articolo 23 della l.r. 16/2016(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'nella misura massima del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 20 per cento';
b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole 'e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validitàè funzionale alla successiva assegnazione' sono sostituite dalle seguenti: 'e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale';
c) al comma 6 dopo le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)' sono inserite le seguenti: 'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)';
d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:
'c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo;';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia