Legge Regionale 18 giugno 2019 , n. 11

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 25, suppl. del 21 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-18;11

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 8 ter è abrogato;
b) dopo il Titolo VI è inserito il seguente:
'TITOLO VI BIS
Disposizioni in materia di florovivaismo

Art. 75 bis
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.
2. Il florovivaismo consiste nell'attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 71, nonché nell'attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti complementari all'attività principale, nei limiti di cui all'articolo 75 ter. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.
3. Per i limiti di fatturato oltre i quali l'attività di vendita rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) si osservano, in particolare, le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001.

Art. 75 ter
(Strutture di vendita e assortimento merceologico )
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, la superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei soli prodotti complementari all'attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati.
2. Ai fini del presente titolo, l'imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche:
a) prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi;
b) prodotti complementari all'attività principale quali:

1. substrati colturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, terricci, cortecce, torbe, prodotti fitosanitari non professionali;
2. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci;
3. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati;
4. attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa;
5. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.
3. La Giunta regionale può approvare disposizioni di maggior dettaglio dell'elenco merceologico di cui al comma 2. Con la medesima deliberazione può stabilire, con riguardo ai prodotti di origine extra aziendale, soglie massime di vendita di tali prodotti al fine di valorizzare le produzioni florovivaistiche locali.

Art. 75 quater
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della presente legge. A tal fine entro due anni dalla entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'), la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme regionali in materia di florovivaismo;
b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche;
c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale relativa alle informazioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.';
c) la rubrica del Titolo X è sostituita dalla seguente: 'Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura';
d) gli articoli da 150 a 164 sono sostituiti dai seguenti:
'Art. 150
(Multifunzionalità dell'azienda agricola)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:
a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;
b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;
c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali.
2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori agricoli.

Art. 151
(Attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;
b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica;
c) l’organizzazione, all’interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;
d) l’organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.
3. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno di cui al comma 2, lett. b), i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.
4. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), è consentita la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 e di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta.
6. Le attività agrituristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno, i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.
7. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

Art. 152
(Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche)
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.
2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per la restante parte del territorio in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 163.
3. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.
4. In caso di modifiche aziendali tali da rendere prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che può fissare un termine, non superiore a tre mesi, entro cui provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o, in alternativa, richiedere la variazione del certificato stesso. Se le modifiche sono dovute a espropriazioni per pubblica utilità o ad altre cause di forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere aumentato fino a dodici mesi.
5. Conseguito l'attestato e ottenuta la certificazione di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la Giunta regionale.
6. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione necessaria per la presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
7. L'esercizio di attività agrituristiche non è consentito a coloro i quali versano nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006.

Art. 153
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Gli operatori agrituristici presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica.
3. In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

Art. 154
(Locali da destinare ad attività agrituristiche)
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.
2. Gli edifici rurali di cui al comma 1 sono compatibili con ogni destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
3. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. E', altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.
4. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').

Art. 155
(Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati)
1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati all'interno di strutture edilizie esistenti.
3. Per la produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande si osservano le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.
4. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.
5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. L'autorità sanitaria, nello svolgimento di controlli sulle attività svolte, tiene conto della ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria all'attività agrituristica e della limitata quantità delle produzioni stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio di attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le loro caratteristiche di ruralità.

Art. 156
(Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti)
1. L'operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.
2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento;
b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, compresi prodotti iscritti nell’elenco dei prodotti tradizionali e prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l’azienda agrituristica, anche di altre Regioni.
3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.
4. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni, fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica.
5. Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), non inferiore al quaranta per cento.
6. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al comma 2, lettere a) e b), inclusi i vini.
7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.

Art. 157
(Obblighi di chi svolge attività agrituristiche)
1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:
a) rispettare quanto indicato nella SCIA;
b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;
c) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;
d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;
e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee;
f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;
h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;
i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;
j) presentare comunicazione al comune entro l'1 ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

Art. 158
(Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche)
1. Sono riservati esclusivamente alle aziende agricole in cui si svolgono attività agrituristiche l'uso della denominazione 'agriturismo' e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare le aziende agrituristiche, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 152, comma 5.
3. Le aziende agrituristiche, oltre il marchio di cui al comma 2, utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). Utilizzano inoltre i criteri di classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).
4. All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.

Art. 159
(Fattorie didattiche e fattorie sociali)
1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento. All'elenco di cui al primo periodo possono essere iscritti gli operatori agrituristici che hanno frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.
3. La Regione promuove altresì le fattorie sociali secondo le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). Per quanto non attiene specificatamente all'attività di fattoria sociale, trovano applicazione le disposizioni del presente titolo.

Art. 160
(Enoturismo)
1. La Regione promuove l'enoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.
3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.

Art. 161
(Controlli)
1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 162
(Sanzioni)
1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione.
2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l'attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi ed è revocato il certificato di connessione.
4. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i vincoli fissati dall'articolo 156, commi 2 e 4, nell'approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall'articolo 156, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.
5. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all'articolo 156, comma 5, nell'approvvigionamento di materie prime.
6. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite annuo di pasti previsti dal certificato di connessione o anche il limite massimo di pasti al giorno di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), o all'articolo 151, comma 6. Costituisce grave violazione il superamento per più del dieci per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.
7. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.
8. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'articolo 158, comma 4, o espone una segnaletica difforme da quella prevista.
9. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.
10. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.
11. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.
12. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.
13. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 157 non specificatamente sanzionati.
14. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a 1.000,00 chi non rispetta gli obblighi e i vincoli specifici di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c).
15. L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.
16. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alle ATS competenti per territorio. I comuni competenti all'irrogazione delle sanzioni comunicano alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'esito dei procedimenti sanzionatori.
17. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti da 1 a 7 e da 10 a 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
18. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 8 e 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
19. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Art. 163
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:
a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;
b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali;
c) i criteri, gli obblighi e i vincoli specifici relativi alle diverse attività agrituristiche;
d) le modalità di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e di tenuta dell'elenco;
e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;
f) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche;
g) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, le modalità di svolgimento di tale attività e i relativi obblighi, le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, le modalità di tenuta dell'elenco stesso, gli obblighi da osservare per il mantenimento dell'iscrizione, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento;
h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti;
i) le modalità di svolgimento dei controlli e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;
j) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione al presente titolo.


Art. 164
(Altre attività connesse a quella agricola)
1. L'imprenditore agricolo, oltre all'attività agrituristica, può svolgere le attività connesse di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché le attività previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 164 bis
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della presente legge. A tal fine entro due anni dalla entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'), la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme regionali in materia di agriturismo con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale');
b) le dimensioni, i servizi erogati, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle attività;
c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale relativa alle informazioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.'.
Art. 2
(Adeguamento del r.r. 4/2008)
1. Il regolamento di attuazione del Titolo X della l.r. 31/2008 vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è adeguato alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla stessa data; fino all'adeguamento continua a trovare applicazione per quanto compatibile con le disposizioni stesse
Art. 3
(Norme transitorie)
1. Ai florovivaisti è concesso un termine di dodici mesi a partire dal primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della presente legge per adeguarsi ai parametri di cui all'articolo 75 ter, comma 1, della l.r. 31/2008.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi alle fattorie didattiche adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in base all'articolo 8 ter della l.r. 31/2008.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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