Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
29 novembre 2019
, n. 19
Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale
(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche i soggetti privati possono concorrere all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, secondo le modalità previste ai sensi della presente legge.
3. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 assicurano l'integrazione e il coordinamento delle azioni concordate, ferme restando le competenze delle amministrazioni coinvolte rispetto all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di interesse comune previste per l'attuazione di ciascun accordo.
Art. 2
(Strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale)
2. Costituiscono, altresì, strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale i patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani ai quali la Regione aderisce secondo le modalità e le condizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio). Ai patti territoriali di cui al presente comma continua ad applicarsi la specifica disciplina di cui alla l.r. 40/2017. E' comunque fatta salva la specifica disciplina di riferimento delle forme di accordo o di patto, ulteriori a quella di cui al precedente periodo, previste dalla normativa regionale di settore.
Art. 3
(Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale)
1. I criteri di riferimento a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, da applicarsi in relazione alla tipologia dell'intervento, anche ai fini del ricorso allo strumento più idoneo tra gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono, almeno, i seguenti:
a) di carattere programmatico, quale il contributo della proposta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
b) di carattere progettuale, quale la rilevanza della proposta rispetto al contesto locale e sovralocale;
c) di carattere territoriale, quale il contributo della proposta al conseguimento di rilevanti interessi pubblici a valenza territoriale, quali la rigenerazione urbana, nonché il miglioramento, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio;
d) di carattere ambientale, quali le azioni e gli interventi qualificanti la proposta ai fini della tutela e della valorizzazione ambientale;
f) di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale, quale la presenza di risorse che consentono di assicurare la sostenibilità nel tempo dell'investimento;
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in base al Programma regionale di sviluppo e ai suoi aggiornamenti annuali previsti nel Documento di economia e finanza regionale, tenendo conto anche di quanto disposto al comma 4:
a) sono specificati e, se del caso, integrati gli elementi di dettaglio dei criteri elencati al comma 1;
b) sono individuati appositi indicatori, rispetto a ciascuno dei criteri di cui alla lettera a), a supporto della valutazione da effettuare sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui al comma 1.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
3 bis. I criteri a supporto della valutazione di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale all’adesione a strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla normativa statale di settore.(1)
4. In caso di concorso regionale di natura meramente finanziaria alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, la Regione applica, in via prioritaria, la disciplina prevista dalle specifiche leggi regionali di settore anche per le condizioni di accesso alle relative disponibilità finanziarie.
Art. 4
(Norme applicative comuni)
1. La promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta esclusivamente alla Regione.
2. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con gli assessori regionali competenti, propone alla Giunta regionale la promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c).
3. Il Presidente della Regione procede, con le stesse modalità di cui al comma 2, ai fini dell'adesione regionale alle proposte di accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), promosse da altre amministrazioni ovvero nei casi in cui l'iniziativa dell'accordo non compete alla Regione.
4. Contestualmente all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o in qualsiasi momento, a seguito della stessa deliberazione, il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all’adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all’articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all’accordo, il Presidente della Regione può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.(2)
5. Al fine di concordare la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), l'amministrazione che promuove l'accordo costituisce e presiede un apposito comitato, denominato comitato per l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo. Per l'esercizio delle funzioni e attività di competenza, il comitato per l'accordo si avvale di una segreteria tecnica.
6. A seguito dell'approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), il monitoraggio della relativa attuazione e conclusione spetta a un apposito collegio di vigilanza, presieduto dall'amministrazione che ha promosso l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti sottoscrittori. Per l'esercizio delle funzioni e attività di competenza, il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5.(3)
7. Il regolamento di cui all'articolo 13 specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali e della segreteria tecnica di cui ai commi 5 e 6, nonché quelle di eventuali ulteriori organismi di supporto alla definizione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1.
8. Gli atti di approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati sul BURL e, ove ne ricorrano le condizioni, sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Art. 5
(Accordo quadro di sviluppo territoriale)
1. L'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è volto a definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo all'interno dei territori provinciali o della città metropolitana di riferimento, ovvero di particolare rilievo tematico regionale, individuate dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1, mediante:
3. L'AQST, sottoscritto dalla Regione e dalle autonomie locali e funzionali interessate, contiene, almeno:
b) le attività e gli interventi prioritari ai quali è indirizzata l'azione congiunta dei soggetti sottoscrittori;
d) il soggetto responsabile dell'attuazione dell'AQST e i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività e interventi, con i relativi impegni;
e) tempi, modalità e strumenti per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo, nonché per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
g) forme e condizioni di adesione, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica, di eventuali soggetti privati;
h) gli effetti derivanti da eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato; decorso il termine, l'accordo può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell'ente responsabile del protratto inadempimento;
4. Gli interventi oggetto degli AQST possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, mediante specifici accordi di programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza o, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi dell’articolo 8.(4)
5. In fase di attuazione dell'AQST, i soggetti sottoscrittori assicurano la coerenza delle rispettive programmazioni e politiche di settore con i contenuti dell'accordo, unitamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
6. L'AQST costituisce, ove esistente, il riferimento per la programmazione e il riparto delle risorse statali messe a disposizione della Regione, anche in base ad apposite intese e accordi, e destinate a tipologie di intervento ricomprese nell'AQST per investimenti nel relativo territorio.
7. L'aggiornamento, le modifiche e la chiusura dell'AQST sono effettuati secondo modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 13.
Art. 6
(Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale)
1. L'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti d'impresa, associazioni, fondazioni e altri soggetti di cui al comma 4, finalizzato all'attuazione di una specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente con gli obiettivi della programmazione regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Regione, di norma una volta l'anno, avvia una manifestazione di interesse che indica i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di AREST e specifica gli elementi di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale di cui al comma 1. La deliberazione della Giunta regionale relativa alla manifestazione di interesse è pubblicata sul BURL.(5)
3. Le proposte di AREST possono essere presentate da uno o più enti locali, anche congiuntamente, in coerenza con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione di interesse di cui al comma 2, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
b) un programma di rilancio economico-sociale-territoriale-ambientale definito come segue:
1) obiettivi e azioni in almeno uno degli ambiti tematici indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
4. La fase di presentazione delle proposte di AREST è coordinata da un soggetto capofila individuato fra comuni, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane o camere di commercio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c), all'accordo possono partecipare anche università, enti e centri di ricerca e innovazione, imprese singole o in partenariato, soggetti riconosciuti dalla Regione come aggregativi di imprese, quali i distretti del commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori a livello locale, provinciale o metropolitano, nonché organismi di diritto pubblico.
5. La Regione valuta le proposte di AREST presentate a seguito della manifestazione di interesse secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'articolo 13.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva l'elenco delle proposte ammissibili, ai fini dell'accesso alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli accordi secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7o, per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell’articolo 8.(6)
7. L'AREST può, altresì, assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di interventi di rilevante impatto economico-sociale, finalizzati al recupero occupazionale di ambiti territoriali localizzati, che concorrono all'attuazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1 e delle relative finalità; si intendono di rilevante impatto economico-sociale, ai fini della presente legge, i progetti di investimento che interessano eventi di crisi o dismissione estesi a più unità produttive operanti in un'area territoriale specificamente individuata, ovvero riguardanti la crisi industriale di un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore o anche al territorio in cui opera l'unità locale interessata.
Art. 7
(Accordo di programma)
1. L'accordo di programma (AdP) di interesse regionale assicura il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dai piani e programmi di cui all'articolo 1, comma 1, o che concorrono alla loro attuazione.
2. Il testo dell'AdP sottoscritto contiene, almeno:
a) gli obiettivi generali dell'AdP, il piano degli interventi e delle opere, l'ambito territoriale interessato, con indicazione dell'area oggetto dell'intervento;
b) l'indicazione, nel rispetto della normativa vigente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e dell'avvenuto svolgimento delle relative procedure valutative, in caso di accordo comportante variante urbanistico-territoriale;
d) il piano economico-finanziario, la relativa copertura finanziaria, la ripartizione degli oneri fra tutti i soggetti sottoscrittori e la stima dei costi di gestione;
e) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
h) gli effetti derivanti dagli eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato, decorso il quale l'AdP può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell'ente responsabile del protratto inadempimento;
3. Il procedimento di definizione dell'AdP di interesse regionale è disciplinato, in dettaglio, nel regolamento di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La proposta regionale di promozione dell'AdP, attivata anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul BURL per la presentazione di eventuali osservazioni o proposte da parte di qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, ferma restando la disciplina della fase di consultazione in caso di AdP sottoposto a VAS; la stessa procedura è prevista in caso di adesione della Regione alla proposta di AdP promossa su iniziativa di altro ente interessato.
3 bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell’accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l’autorità competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l’autorità competente è individuata all’interno dell’ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all’effettuazione di tale valutazione nell’ambito della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 25 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).(7)
4. Prima della sottoscrizione, la Giunta regionale approva i contenuti dell'ipotesi di AdP raggiunto con i soggetti e gli enti interessati. L'AdP è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti che hanno partecipato alla sua definizione, previa acquisizione del relativo, unanime consenso.(8)
5. Ove promosso dalla Regione, l'AdP è approvato con decreto del Presidente della Regione; è, parimenti, formalizzato con decreto del Presidente della Regione l'AdP di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 267/2000, ove adottato dalla stessa Regione. In caso di adesione regionale, l'AdP è approvato con atto dell'amministrazione che ne ha promosso la definizione, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. Spetta alla Regione approvare gli AdP di interesse regionale che comportano variazione del piano di governo del territorio (PGT), anche se promossi da altro ente, previa ratifica, da parte del consiglio comunale interessato, effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
7. Qualora l'AdP comporti variante agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
8. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o del piano territoriale metropolitano (PTM) è resa dalla provincia interessata o dalla Città metropolitana di Milano, anche ai fini della relativa sottoscrizione dell'AdP, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 13.
9. Qualora l'AdP comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato, contestualmente, nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a un'unica procedura di VAS.
10. L'AdP può comportare varianti anche a piani territoriali o di settore regionali. Ove di competenza del Consiglio regionale, i piani di cui al presente comma sono modificati mediante l'AdP, previa approvazione delle relative varianti da parte dello stesso Consiglio regionale.
11. L'atto di approvazione dell'AdP è pubblicato sul BURL ai fini della relativa efficacia e, ove ne ricorrano i presupposti, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali, conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e del presente articolo.
12. Qualora comporti variante urbanistico-territoriale, l'AdP è pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
13. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione dell'AdP sono considerate sostanziali, ai fini della presente legge, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento o sul perimetro dell’ambito territoriale interessato;(9)
e) modificano gli impegni, anche di carattere finanziario nei casi di cui al comma 13 bis, previsti nell'AdP;(10)
f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP o anche al PTM;(11)
f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura;(12)
13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:(13)
14. Il collegio di vigilanza valuta, all'unanimità, quali modifiche rientrano nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 13 bis, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'AdP, secondo quanto previsto ai sensi della presente legge. Le modifiche determinanti variante urbanistica comportano in ogni caso l'avvio della promozione dell'atto integrativo all'AdP secondo quanto previsto ai sensi della presente legge. Non sono ammesse le spese derivanti da modifiche sostanziali non validate dal collegio di vigilanza. Le modifiche all'AdP diverse da quelle di cui ai commi 13 e 13 bis sono autorizzate dal collegio di vigilanza a maggioranza dei componenti. Le modifiche planivolumetriche ad accordi comportanti pianificazione attuativa, che non incidono sugli aspetti di cui ai commi 13 e 13 bis, sono assunte dal comune interessato in sede di rilascio del titolo abilitativo e comunicate successivamente al collegio.(14)
15. Qualora le modifiche all'AdP comportino la rivisitazione dell'intero contenuto dell'AdP o delle finalità per le quali è stato promosso, si applica quanto previsto al comma 17, con possibilità di promuovere un nuovo AdP ai sensi dalla presente legge.
16. L'AdP si conclude con una relazione finale, approvata con voto unanime dal collegio di vigilanza, che dà atto delle risorse utilizzate e del verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
a) conseguimento di tutti gli obiettivi dell'AdP entro il termine finale previsto nel cronoprogramma allegato all'AdP o nei suoi successivi aggiornamenti;
17. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 16, il collegio di vigilanza, verificata la possibilità di dare comunque attuazione all'AdP, assume, con voto unanime e adeguata motivazione, le determinazioni conseguenti. Laddove il collegio di vigilanza attesti, con votazione assunta a maggioranza dei componenti, l'impossibilità di attuare l'AdP, ne dichiara la conclusione e l'inefficacia dell'eventuale variante urbanistico-territoriale derivante dall'AdP stesso.
18. In caso di impiego di risorse pubbliche, il collegio di vigilanza ne verifica l'utilizzo e individua, ove ne sussistano i presupposti ai sensi dei commi 16, lettere b) e c), e 17, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'AdP per cause non imputabili alle amministrazioni interessate.
19. Della conclusione dell'AdP, accertata ai sensi dei commi 16 e 17, è resa informativa alla Giunta regionale.
20. Le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, possono essere perseguite anche mediante l'AdP di cui al presente articolo.
Art. 8
(Accordo locale semplificato)
1. L'accordo locale semplificato (ALS), previsto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è finalizzato alla realizzazione di interventi e opere di valenza locale che concorrono all'attuazione delle politiche regionali previste nei piani e programmi di cui all'articolo 1, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell'interesse regionale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'accordo comporti variante agli strumenti urbanistici; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, ai fini della partecipazione all'AdP da parte della Regione.
3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione, in luogo della partecipazione all'AdP di cui all'articolo 7, l'adesione all'ALS mediante la presentazione della relativa proposta di ALS, redatta sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera b) e previa condivisione tecnica dei contenuti. A seguito della condivisione dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali procedono alla promozione dell’accordo e alla contestuale approvazione dell’ipotesi di ALS. L'adesione all'ALS comporta, per la Regione, l'assenso sui contenuti della proposta di ALS concordati con le amministrazioni locali interessate.(15)
3 bis. Gli atti integrativi all’ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.(16)
4. L'ALS, sottoscritto dalle amministrazioni interessate, contiene almeno:
c) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
d) il piano economico-finanziario dell'intervento e la relativa copertura finanziaria, l'entità dell'eventuale cofinanziamento richiesto e la stima dei costi di gestione;
i bis) la definizione del meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell’erogazione dell’eventuale cofinanziamento regionale.(17)
5. L'ALS si conclude con una relazione finale, approvata dagli enti sottoscrittori, su proposta dell'amministrazione locale che ha promosso l'ALS, che dà atto della conclusione dei lavori.
6. Qualora, per sopravvenuti motivi, le opere previste non vengano realizzate o siano realizzate solo in parte, l'amministrazione locale promotrice, anche su richiesta di una delle altre amministrazioni sottoscrittrici, invia alle parti una relazione tecnica esplicativa delle ragioni che ne hanno impedito la realizzazione e si procede ai sensi dell'articolo 7, commi 17 e 18.
7. In caso di modifiche all'ALS, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 13, 13 bis, 14 e 15.(18)
8. Con la deliberazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale definisce:
a) le condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione dell'ALS per gli interventi e le opere di valenza locale di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi:
Art. 9
(Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)
1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici all'elaborazione e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'erogazione di contributi o può realizzare gli stessi direttamente ovvero tramite gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007).
2. Per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 la Regione può contribuire alla realizzazione degli investimenti o al conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L'ammontare del cofinanziamento regionale, di norma, è individuato nell'atto di promozione o adesione all'accordo sulla base del costo complessivo degli interventi oggetto di programmazione negoziata.
3. La Regione può, altresì, concedere agevolazioni costituite da contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e garanzie. Tali contributi non sono cumulabili con quelli di cui al comma 2 e con eventuali altre agevolazioni concesse, a qualsiasi titolo, da provvedimenti regionali, e, ove prescritto il divieto di cumulo, da provvedimenti nazionali o dell'Unione europea, relativamente alle stesse opere o interventi. A fronte dei contributi può essere richiesta la prestazione di adeguate garanzie.
4. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 10
(Sottoscrizione degli accordi e inefficacia degli effetti derivanti dagli accordi approvati)
1. Salve specifiche esigenze determinate dalla complessità degli interventi oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale, la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere effettuata entro il termine previsto nell'atto di promozione, che comunque non può superare due anni, stabilito in relazione alla complessità degli interventi; decorso tale termine e ferma restando la previa diffida di cui al comma 2, non è più consentita la sottoscrizione dell'accordo, salva eventuale motivata proroga dello stesso termine, derivante dalla complessità degli interventi, disposta secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 13. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, ove ricorra la fine della legislatura regionale.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che, pur sussistendone le condizioni, sia stato sottoscritto l'accordo, l'ente promotore diffida le amministrazioni e gli altri soggetti interessati ad adempiere entro un termine non superiore a novanta giorni. L'inutile decorso del termine indicato in diffida preclude la sottoscrizione dell'accordo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 promossi dalla Regione e non sottoscritti entro la fine della legislatura regionale, non possono essere approvati, a meno di eventuale riassunzione degli atti da parte della nuova Giunta regionale, da deliberare entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma regionale di sviluppo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli accordi ai quali la Regione abbia aderito, ove non sottoscritti entro la fine della legislatura regionale, salva l'eventuale riassunzione dell'atto di adesione regionale deliberata ai sensi dello stesso comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 17 e 18, qualora i lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo non siano realizzati nel rispetto del termine finale previsto nel cronoprogramma e nei suoi successivi aggiornamenti, il collegio di vigilanza, salva motivata proroga derivante dalla complessità degli interventi assunta con voto unanime, procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo con conseguente cessazione degli effetti derivanti dall'accordo stesso; in caso di sopravvenuta inefficacia della variante urbanistica, l'amministrazione competente procede alla nuova pianificazione dell'area.
6. In caso di sopravvenuta indisponibilità, da parte dei soggetti sottoscrittori, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi, il collegio di vigilanza procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo per impossibilità di darne attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 17 e 18.
7. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in particolare riguardo agli effetti derivanti dal recesso dei partecipanti all'accordo o da inadempimenti rispetto agli impegni assunti e alle correlate responsabilità per i pregiudizi eventualmente arrecati, con la necessaria adozione, da parte delle amministrazioni competenti, delle conseguenti determinazioni.
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1. A tal fine, a metà legislatura e a fine legislatura la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione e conclusi, specificandone le modalità attuative, la durata prevista, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, lo stato di avanzamento e l'esito delle attività di monitoraggio;
b) i punti di forza e di debolezza riscontrati nell'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di programmazione negoziata, con particolare riferimento ai fattori che ostacolano o facilitano la stipula degli accordi, il rispetto degli impegni da parte dei soggetti coinvolti e il contributo dato alle politiche regionali.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. La Giunta regionale, con cadenza annuale, informa il Consiglio regionale in merito alle proposte pervenute di promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, indicando lo stato di avanzamento delle valutazioni in corso, nonché gli accordi conclusi.(19)
Art. 12
(Sistema informativo regionale della programmazione negoziata)
1. Al fine di supportare le scelte programmatorie regionali e assicurare la gestione dei procedimenti amministrativi di attuazione, monitoraggio e controllo degli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione si avvale di un apposito sistema informativo che garantisce:
a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative alle opere, agli interventi o ai programmi di intervento oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale;
b) l'integrazione e l'inserimento delle informazioni di cui alla lettera a) all'interno del patrimonio informativo del SIT di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005;
c) la progressiva integrazione con le banche dati della programmazione regionale e con quelle relative alle valutazioni ambientali di competenza regionale;
d) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie alla predisposizione, da parte della Giunta regionale, della relazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. La Giunta regionale cura l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo di cui al comma 1 con la collaborazione degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti procedurali, fisici, economici, finanziari e di risultato delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento programmati o in corso di attuazione.
Art. 13
(Disposizioni attuative di dettaglio)
1. La Giunta regionale specifica con regolamento(20):
a) gli eventuali contenuti degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, ulteriori a quelli previsti dalla presente legge;
b) le procedure e le modalità di promozione, adesione e partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 agli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale previsti all'articolo 2, comma 1;
Art. 14
(Abrogazioni, norme transitorie e finali)
1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3:
b) il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 'Programmazione negoziata regionale');(22)
c) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo).(23)
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 8, comma 8, e il regolamento di cui all'articolo 13 sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La legge ed il regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 o a quella di efficacia della deliberazione di cui al comma 2, se successiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti normativi abrogati di cui al comma 1, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.(24)
4. Le disposizioni della presente legge si applicano agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, promossi dalla Regione o con adesione regionale dalla data di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7.
4 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì: (25)
a) agli accordi approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di semplificazione 2021›, in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa l’applicazione a tali accordi della procedura per l’approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui all’articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la disciplina attuativa di cui alla presente legge;
b) agli accordi promossi dalla Regione o con adesione regionale, ai sensi della l.r. 2/2003, prima della data di cui al comma 3 e non ancora approvati all’entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di semplificazione 2021›, a decorrere dalla fase di definizione in essere, per ciascun accordo, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, ivi incluse, a seguito dell’eventuale approvazione dell’accordo, le relative procedure e modalità di attuazione e conclusione.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di semplificazione 2022", in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.(26)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 3, commi 1, 2 e 3, 8, comma 8, e 13 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per gli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 2/2003 non ancora approvati prima della data di cui al comma 3, la relativa approvazione deve essere effettuata entro e non oltre due anni da tale data. Decorso il termine di cui al precedente periodo, non è più consentita l'approvazione dell'accordo, salva motivata proroga del termine, stabilita dal comitato per l'accordo o dalla conferenza tra i rappresentanti di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000, in base alla complessità degli interventi.
7. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavori per la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 2/2003 non siano stati conclusi nel rispetto del termine finale previsto nel cronoprogramma complessivo e nei suoi successivi aggiornamenti, il collegio di vigilanza, salva motivata proroga, assunta con voto unanime, derivante dalla complessità degli interventi, procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo, con conseguente cessazione degli effetti derivanti dall'accordo stesso. Laddove l’accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione può proporre ai sottoscrittori la chiusura dell’accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche. In caso di cessazione degli effetti di variante urbanistica, l'amministrazione competente procede alla nuova pianificazione dell'area, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 10.(27)
8. I rinvii agli accordi di programma o agli altri strumenti di programmazione negoziata regionale previsti ai sensi delle leggi regionali di settore si intendono riferiti, ove compatibili, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. E' comunque fatta salva la specifica disciplina degli accordi di programma prevista dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione dei programmi integrati di intervento che comportano variante agli strumenti urbanistici e aventi rilevanza regionale.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 9, comma 1, e per le agevolazioni di natura corrente di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già appostate a bilancio alla Missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', Programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale che, per il triennio 2019-2021, ammontano rispettivamente a euro 44.000,00 nel 2019 e a euro 364.000,00 nel 2020.
2. Alle spese in conto capitale per il cofinanziamento regionale dell'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 9, comma 2, e per le agevolazioni in conto capitale di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già appostate a bilancio alla Missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', Programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale che, per il triennio 2019-2021, ammontano rispettivamente a euro 56.302.055,00 nel 2019, a euro 52.784.798,00 nel 2020 e a euro 23.922.195,00 nel 2021.
3. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 previste in euro 70.000,00 per l'anno 2020 si provvede con le risorse allocate alla Missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione'; Programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2019 le spese di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nei limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla Missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', Programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale '.
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
8. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) numero 1) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
11. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e) numero 2) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
12. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. e) numero 2) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11, dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11, dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
17. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f) numero 3) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 1) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 2) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia