Legge Regionale 21 ottobre 2022 , n. 20

Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni sui cimiteri per animali da compagnia e sugli impianti di incenerimento nel rispetto della normativa europea e statale vigente, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, nonché di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute.(2)
1 bis. Per animali da compagnia si intendono quelli appartenenti ad una delle specie di cui all’Allegato I, Parte A e Parte B, del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.(3)
Art. 2
(Costruzione e gestione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia)(4)
1. I cimiteri per animali da compagnia possono essere:
a) dedicati alla sola deposizione di urne cinerarie o alla sola inumazione;(5)
b) dedicati sia alla deposizione di urne cinerarie sia alla inumazione delle carcasse.
2. La costruzione e l'ampliamento dei cimiteri per animali da compagnia sono soggetti al rilascio dei necessari titoli edilizi da parte del comune competente per territorio, nonché al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore e avvengono esclusivamente in aree individuate nell'ambito della pianificazione urbanistica. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio, per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari, e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per gli aspetti di competenza. Le aree adibite a cimiteri per animali da compagnia e a tal fine individuate dai comuni sono altresì soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).(6)
3. I soggetti privati interessati alla gestione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia presentano apposita SCIA al comune di competenza, attestante la sussistenza dei requisiti tecnici, strutturali e impiantistici definiti dal regolamento di cui all’articolo 10 o previsti dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento.(7)
4. I comuni, singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, possono autorizzare, nell'ambito delle aree di cui al comma 2 o in altre aree purché compatibili con la pianificazione urbanistica, la realizzazione di impianti per l’incenerimento delle carcasse degli animali di cui all'articolo 1, previo rilascio dei titoli edilizi, ove necessari, e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alle emissioni in atmosfera, per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), subordinata all'acquisizione del parere favorevole del dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente. Gli impianti per la cremazione di carcasse animali sono muniti del certificato di prevenzione incendi.(8)
Art. 3
(Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia)(10)
1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.
2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all’interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.
3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.
Art. 4
(Gestione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento)(11)
1. I cimiteri e gli impianti di incenerimento per animali da compagnia possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici sia da soggetti privati.(12)
Art. 5
(Raccolta e trasporto carcasse animali)
1. La raccolta e il trasporto delle carcasse animali destinate ai siti cimiteriali o agli impianti di incenerimento, ove non effettuate direttamente dal proprietario, vengono effettuate conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 per il trasporto di carcasse.(13)
Art. 6
(Ingresso delle carcasse e delle ceneri nelle aree cimiteriali)
1. Nei cimiteri di cui alla presente legge possono essere inumate le carcasse e accolte le ceneri degli animali da compagnia.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ingresso delle carcasse e delle ceneri degli animali da compagnia all'interno del cimitero è consentito previa consegna al gestore di un'autocertificazione, da redigere secondo la modulistica definita con il regolamento di cui all'articolo 10, con la quale il proprietario dichiara l'assenza a carico del proprio animale di provvedimenti sanitari previsti dalla normativa vigente o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le circostanze della morte dell'animale. Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuto incenerimento, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario.(14)
3. I soggetti gestori dei cimiteri di cui alla presente legge che consentono l'ingresso di carcasse o di ceneri di animali da compagnia senza aver preventivamente acquisito l'autocertificazione e, se del caso, il certificato di cui al comma 2 incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.
4. Il gestore del cimitero provvede, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, alla registrazione informatica non modificabile dell'accettazione delle carcasse e delle ceneri di animale all'interno del cimitero.
5. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 1.200,00.
Art. 7
(Inumazione delle carcasse di animali da compagnia)
1. Le carcasse degli animali da compagnia inumate devono essere contenute in appositi contenitori che ne consentano la decomposizione.
2. Nel sito di inumazione possono essere posati appositi monumenti funerari, cippi o targhe che non riportino riferimenti a simboli o contenuti religiosi.
Art. 8
(Esumazioni)
1. Le esumazioni ordinarie delle carcasse degli animali da compagnia si eseguono dopo almeno cinque anni per gli animali di peso fino a quaranta chilogrammi e dopo almeno dieci anni per gli animali di peso superiore a quaranta chilogrammi.(15)
2. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede ad una nuova inumazione, della durata di un anno.
3. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa sia completamente mineralizzata, è possibile cremare le ossa nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative ceneri possono essere sparse nello spazio appositamente destinato all'interno del cimitero o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
4. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali per la cremazione individuale sono inceneriti non individualmente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Art. 9
(Vigilanza e applicazione delle sanzioni)(16)
1. La vigilanza sui cimiteri per animali da compagnia spetta ai comuni che si avvalgono delle ATS competenti per territorio per la verifica degli aspetti igienico-sanitari e dell’ARPA per la verifica degli aspetti inerenti alla tutela ambientale.(17)
1 bis. Le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5, sono irrogate dai comuni che introitano i relativi proventi.(18)
Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale le modalità attuative della presente legge, con particolare riferimento a:
a) requisiti tecnici, strutturali e impiantistici dei cimiteri per gli animali da compagnia e degli impianti di incenerimento;(19)
a bis) compiti dei gestori dei cimiteri;(20)
b) documentazione tecnica di cui devono essere corredati i progetti di costruzione o di ampliamento dei cimiteri e degli impianti di incenerimento;(21)
c) modalità tecniche e operative di inumazione ed esumazione delle carcasse;
c bis) caratteristiche e dimensioni delle fosse per l’inumazione e delle cellette per le urne cinerarie;(22)
d) (23)
e) caratteristiche del suolo su cui realizzare i cimiteri;
f) (23)
g) modulistica di cui all'articolo 6, comma 2;
h) modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 4;
h bis) tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.(24)
Art. 10 bis
(Rinvio alla normativa statale)(25)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all’osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.
Art. 11
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
4. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. d) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. j) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
11. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. k) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. l) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
16. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. m) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. n) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
20. La lettera è stata aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. q) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
21. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. r) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. s) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
23. La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. t) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
24. La lettera è stata aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. u) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
25. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. v) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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