Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 12

Legge di semplificazione 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12

Art. 1
(Modifiche agli articoli 37, 42, 44 e 148 della l.r. 6/2010. Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 6/2010. Abrogazione degli articoli 35, 36, 39, 40 e 41 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 35 e 36 sono abrogati;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nuovi mercati all'ingrosso possono essere istituiti con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previo parere preventivo vincolante della Giunta regionale.
1 ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.';
c) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
'Art. 37 bis
(Ampliamento dei mercati all'ingrosso)
1. I mercati all'ingrosso esistenti possono essere ampliati con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia su iniziativa:
a) dei comuni e delle comunità montane;
b) di consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
c) di consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.';
d) gli articoli 39, 40 e 41 sono abrogati;
e) l'alinea del comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: 'Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:';
f) al comma 3 dell'articolo 42 le parole ', nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1,' sono soppresse;
g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 è soppressa;
h) al comma 1 dell'articolo 148 le parole 'in conformità con gli indirizzi del piano,' sono soppresse.
Art. 2
(Modifiche agli articoli 88 e 89 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 bis dell'articolo 88 è aggiunto il seguente:
'4 ter. Nei casi di modifiche, di cui al comma 3, lettera a), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente, gli obblighi di cui all'articolo 89 possono comunque essere assolti con la dotazione del prodotto idrogeno, fermo restando l'obbligo di dotazione dell'erogatore di elettricità di cui al medesimo articolo.';
b) alla rubrica dell'articolo 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per la dotazione del prodotto idrogeno';
c) al comma 2 dell'articolo 89, dopo le parole 'GPL, e in aggiunta,' le parole 'nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale,' sono soppresse;
d) al comma 2 dell'articolo 89 le parole 'e pari o inferiore a 50 kW' sono soppresse;
e) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 89 è sostituito dal seguente: 'In tal caso l'impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL, se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 87, comma 2, dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti o, in alternativa, può dotarsi del prodotto idrogeno.';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 89 è aggiunto il seguente:
'4 bis. È fatta salva la possibilità di realizzare stazioni di rifornimento che eroghino esclusivamente idrogeno.'.
Art. 3
1. All'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'il sistema dell'interoperabilità disciplinato ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 160/2010';
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. Al fine di favorire l'accelerazione delle tempistiche per la gestione delle istanze per il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), i SUAP utilizzano modalità automatiche per l'inoltro delle medesime istanze alle Agenzie di tutela della salute (ATS) e per la messa a disposizione del provvedimento di riconoscimento all'operatore economico interessato, nonché per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di semplificazione degli adempimenti per l'attività d'impresa sono disposte le modalità attuative delle disposizioni di cui al primo periodo.'.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 6, 14, 18, 21, 26, 29, 38, 39 e 40 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 le parole 'e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché alimentazione e aggiornamento del sistema informativo regionale di cui all'articolo 14, comma 3, con i dati relativi alle strutture ricettive, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).';
b) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'4. L'Osservatorio rende disponibili i dati relativi alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia, curandone la pubblicazione sul portale regionale.';
c) al comma 5 bis dell'articolo 14 le parole: ', alle SCIA' sono soppresse;
d) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: ', con o senza servizio autonomo di cucina,' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Solo gli appartamenti di cui al precedente periodo sono dotati di servizio autonomo di cucina.';
e) al comma 7 dell'articolo 21 le parole 'trasmettono alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione' sono sostituite dalle seguenti: 'inseriscono i dati relativi alle strutture ricettive nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 14, comma 3.';
f) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici.';
g) al comma 2 dell'articolo 29 le parole 'comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici';
h) al comma 3 dell'articolo 38 le parole ', all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività' sono soppresse;
i) al comma 6 dell'articolo 38 le parole 'alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: 'alla sospensione temporanea e alla cessazione dell'attività';
j) al comma 7 dell'articolo 38 le parole 'cessazione temporanea dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: 'sospensione temporanea dell'attività', le parole 'e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1.';
k) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
'7 bis. Le attività ricettive di cui alla presente legge durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea non possono esercitare alcun tipo di attività avente finalità turistica.';
l) il comma 12 dell'articolo 38 è abrogato;
m) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è inserito il seguente:
'3.1. I soggetti che non ottemperano al divieto di svolgere l'attività turistica durante il periodo di interruzione e sospensione temporanea di cui all'articolo 38, comma 7 bis, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.';
n) il comma 2 dell'articolo 40 è abrogato.
Art. 5
1. All'articolo 50 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
'6 bis. I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Non richiedono ulteriore valutazione di incidenza i tagli e le attività selvicolturali eseguiti in conformità alle disposizioni dei piani di assestamento e dei piani di indirizzo forestale.'.
Art. 6
(Modifiche agli articoli 19 e 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'1. Il provvedimento di adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato, a cura dell'ente gestore, negli albi pretori dei comuni e della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Ferma restando la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al primo periodo, nell'ambito dell'ente gestore del parco l'autorità competente per la VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che dà anche atto degli esiti della valutazione di incidenza o che, in alternativa, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 6 bis, della presente legge; il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore del parco, è trasmesso alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.';
b) al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole 'pianificazione regionale' sono inserite le seguenti: ', anche in relazione agli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale,';
c) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 bis è sostituita dalle seguenti:
'c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale, provinciale e metropolitano, ad eccezione dei casi di cui al comma 6 bis del presente articolo;
c bis) effettua la valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;';
d) dopo il comma 6 dell'articolo 25 bis è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti gestori di parchi regionali e naturali effettuano la valutazione di incidenza dei rispettivi piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti, di cui agli articoli 17 e 19 bis.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti di approvazione dei piani dei parchi regionali e naturali, nonché a quelli delle relative varianti, avviati e non ancora adottati dai rispettivi enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità di svolgimento della procedura di VAS, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai fini dell'approvazione dei piani, di cui agli articoli 19 e 19 bis della l.r. 86/1983, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 17 e 32 della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 11 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
'11 bis. Il PTCP e il PTM possono essere aggiornati annualmente, rispettivamente con deliberazione del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dell'aggiornamento annuale del piano territoriale regionale (PTR), di cui all'articolo 22, e comunque nel rispetto degli obiettivi programmatici e delle disposizioni del PTR. L'aggiornamento del PTCP o del PTM può comportare adeguamenti conseguenti al rapporto di monitoraggio di piano e l'introduzione di modifiche e integrazioni volte a garantire il coordinamento con altri atti sia della programmazione provinciale o metropolitana, sia della programmazione regionale, statale ed europea, assicurandone la compatibilità. A cura della provincia e della Città metropolitana di Milano viene pubblicato sul BURL l'avviso dell'avvenuto aggiornamento di cui al presente comma. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul BURL è subordinata all'invio alla Regione degli atti del PTCP e del PTM in forma digitale. Il piano aggiornato è depositato presso la segreteria provinciale o metropolitana. Per l'aggiornamento di cui al presente comma non sono richiesti né la valutazione da parte della Regione né il parere della conferenza di cui all'articolo 16, per il PTCP, né quello della conferenza metropolitana integrata di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 32/2015, per il PTM.';
b) il comma 13 dell'articolo 17 è sostituto dal seguente:
'13. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi dei commi 11 bis e 12.';
c) al comma 14 dell'articolo 17 le parole 'Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12' sono sostituite dalle seguenti: 'Le varianti al PTCP e al PTM, diverse da quelle di cui ai commi 11, 11 bis e 12';
d) al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 32 le parole 'riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile' sono sostituite dalle seguenti: 'riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, nonché con la normativa edilizia, con quella igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile, nonché riguardo all'appropriatezza degli elementi tecnici e prestazionali inerenti alla qualità del progetto architettonico dell'intervento, ai progetti delle opere di urbanizzazione e di attrezzature per servizi o alla eventuale definizione di un atto d'obbligo o di una convenzione urbanistica'.
Art. 8
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 7 ter è inserito il seguente:
'7 quater. Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.'.
Art. 9
1. All'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)(9)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
'11. Le somme per investimenti assegnate ai sensi del comma 10 sono prioritariamente destinate a servizi, opere e interventi riguardanti i territori dei comuni interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla presente legge.'.
Art. 10
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 9 agosto 2024, suppl. n. 32. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 8 aprile 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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