Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 17

Diffusione del turismo equestre tramite la realizzazione di reti di ippovie. Modifiche alle leggi regionali 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) e 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;17

Art. 1
(Modifica alla l.r. 27/2015)
1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) le parole 'ed enogastronomico' sono sostituite dalle seguenti: ', enogastronomico ed equestre'.
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 5/2017)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo le parole 'e dei sentieri di montagna d'interesse storico' sono sostituite dalle seguenti: ', dei sentieri di montagna d'interesse storico e delle ippovie';
b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 ter. La presente legge reca, infine, disposizioni relative alle ippovie al fine di favorire il turismo equestre.';
c) dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'd ter) ippovia: tracciato con le caratteristiche definite dal regolamento di cui all'articolo 10, provvisto di apposita segnaletica destinato al transito anche degli equidi con cavaliere o con conduttore e individuato sul sedime di sentieri o di qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene.';
d) dopo l'articolo 3 bis è inserito il seguente:
'Art. 3 ter
(Sezione speciale ippovie)
1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inserite le ippovie, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d ter). L'inserimento delle ippovie nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e del Comitato regionale Lombardia della Federazione italiana sport equestri (FISE). Inoltre, a titolo consultivo, può avvalersi del supporto tecnico del comitato lombardo della Federazione italiana di turismo equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva - ANTE (FITETREC-ANTE).'
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e) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: 'Programma triennale e valorizzazione del partenariato pubblico-privato';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale promuove la costituzione da parte degli enti territorialmente competenti di partenariati tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei percorsi di cui alla presente legge, anche mediante il completamento e il collegamento di tracciati già esistenti con priorità per i percorsi che connettono punti di interesse ambientale, paesistico, turistico, oppure punti di servizio quali, a titolo esemplificativo, rifugi, bivacchi, scuderie e centri ippici, o di ristoro, anche per equidi, nel rispetto delle normative e delle disposizioni anche di carattere locale.';
g) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: 'Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie';
h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole: 'Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie';
i) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'd bis) un rappresentante del Comitato regionale Lombardia della FISE.';
j) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'c bis) le specifiche caratteristiche, anche dimensionali e strutturali, delle ippovie, i limiti di utilizzo anche in relazione alla fruizione plurima, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale inserita nel catasto della REL.';
k) dopo il comma 4 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 ter, comma 2, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
4 ter. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2 bis, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
4 quater. Alle spese derivanti dai commi 4 bis e 4 ter per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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