Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 18

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;18

Art. 1
(Finalità e istituzione)
1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante per i diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2
(Beneficiari degli interventi)
1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti nel territorio regionale.
Art. 3
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
b) promuove e monitora la diffusione e l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:
1. parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;
2. libertà di scelta e autonomia decisionale;
3. assenza di abusi e maltrattamenti;
4. diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare;
5. partecipazione e inclusione sociale;
6. forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;
c) promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni, le realtà economiche e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;
d) promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera b), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
e) promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi verso le nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
g) promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
h) promuove iniziative a tutela delle persone anziane anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;
i) nel caso di segnalazioni di omissioni o di inosservanze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b), effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;
j) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
k) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
l) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;
m) su richiesta, espressa dal Consiglio o dalla Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
n) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 7, attiva progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti degli anziani, in proprio o in collaborazione con altri soggetti istituzionali, privati o del Terzo settore;
o) può promuovere, d'intesa con i competenti assessorati, eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.
2. Il Garante promuove idonee forme di collaborazione con i Garanti regionali delle altre Regioni, ove istituiti, nonché con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane e partecipa alle relative iniziative di coordinamento.
Art. 4
(Attribuzione delle funzioni al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità)
1. Le funzioni di Garante regionale per i diritti delle persone anziane previste dalla presente legge sono attribuite al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità).
2. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità esercita le funzioni di Garante regionale per i diritti delle persone anziane disciplinate dalla presente legge coordinandosi, ove occorra, con il Difensore regionale di cui alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).
Art. 5
(Modifica alla l.r. 18/2022)
1 . Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(1)è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole 'delle vittime di reato' sono aggiunte le seguenti: ', delle persone anziane'.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 3 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti degli anziani;
d) l'entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.
3. Con la relazione di cui all'articolo 6, comma 1 , il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi della presente legge, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e successivi.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2022, n. 18 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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