Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 22

Legge di stabilità 2025-2027

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;22

Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
2. Sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate nell'allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. E' confermato per il 2027 il contributo pari a euro 6.000.000,00 da parte di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022). Le relative risorse, da destinarsi a politiche ambientali, sono introitate al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - Tipologia 101 'Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e allocate in spesa alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 6 'Valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per esercizi successivi al 2027 il contributo è rideterminato con legge annuale di approvazione del bilancio.
2. Per l'anno 2025 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della regione Lombardia alla 'Fondazione Lombardia per l'ambiente') quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Alla Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione Lombardia, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027. A tal fine per gli anni dal 2025 al 2027 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 annui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
4. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali) l'accantonamento autorizzato alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' in euro 19.698.443,00 annui dal 2020 al 2026 è ridotto di euro 5.000.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026.
5. Per il prolungamento della linea metropolitana 5 da Milano a Monza è autorizzato il finanziamento, per gli anni dal 2027 al 2033, di una quota pari a euro 251.247.580,00 come di seguito ripartita: euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032 ed euro 27.695.860,00 per l'esercizio 2033. A tal fine è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale la spesa di euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032 ed euro 27.695.860,00 per l'esercizio 2033, cui si fa fronte con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' del bilancio regionale.
6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate, negli esercizi dal 2021 al 2023, per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse relative alla remunerazione delle funzioni non tariffabili 'Anziani in acuzie', 'Complessità di gestione del File F' e 'Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario', per una spesa complessiva fino al massimo di euro 340.000.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di quindici anni. A tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi, la spesa annua di euro 22.600.000,00 dal 2025 al 2038 e di euro 23.490.999,00 nel 2039.
7. In coerenza con quanto disposto dal comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) per ciascun anno del triennio 2025-2027 è autorizzata, a valere sulle risorse della missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, a favore delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico la spesa complessiva di euro 4.500.000,00 finalizzata a potenziare la capacità di completare il trasferimento tecnologico quale patrimonio del servizio sanitario regionale, avvalendosi della Fondazione per l'Innovazione e il trasferimento tecnologico (FITT), di cui i predetti IRCCS sono membri. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
8. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole 'al 2025' sono sostituite dalle seguenti: 'al 2026';
b) al comma 19 dopo le parole 'al 2026' sono aggiunte le seguenti: 'ed euro 4.400.000,00 per il 2027'.
9. Il contributo per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, previsto in euro 300.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 5 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi', recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano), è rideterminato per ciascun anno del triennio 2025-2027 in euro 400.000,00. Per gli esercizi successivi al 2027 il contributo di gestione del Parco Agricolo Sud Milano è determinato con legge di approvazione annuale del bilancio.
10. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023)(2), così come modificato dall'articolo 2, comma 3 e comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025) è sostituito dal seguente:
'7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 9.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 14.300.000,00 per l'esercizio 2026, di euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2027, di euro 42.300.000,00 per l'esercizio 2028, di euro 40.500.000,00 per l'esercizio 2029 e di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2030 per il rinnovo del parco autobus da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture e per la digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse ai soggetti competenti.'.
11. Alla spesa di cui al comma 10 si provvede con le risorse della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2025-2027 e successivi, la cui copertura finanziaria è garantita con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e successivi.
12. L'importo dell'anticipazione finanziaria concessa, al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, ai sensi dell'articolo 4, commi 19-21, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), alle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto nel limite massimo di euro 20.000.000,00, è rideterminato in euro 40.000.000,00.
13. Le somme relative al finanziamento di cui al comma 12 sono allocate in spesa alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e, quando restituite dalle società regionali entro un anno dalla concessione, introitate al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027.
14. Al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2025 la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un'anticipazione di cassa a favore delle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006, fino al limite massimo di euro 40.000.000,00, necessaria nell'ambito dell'attività di acquisizione di beni e servizi funzionali alla gestione sanitaria, a valere sulle risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio 2025-2027. Le somme restituite da Aria S.p.A. entro un anno dalla concessione sono introitate al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027.
15. Al fine di garantire l'ulteriore finanziamento degli investimenti pubblici è autorizzata la spesa di euro 10.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027 allocata al 'Fondo per interventi strutturali di politica economica regionale' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 25, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
16. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, per gli anni 2025-2027 è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
17. Alle spese pluriennali autorizzate dai commi 5, 6 e 7 per gli esercizi successivi al 2027, si provvede rispettivamente per i commi 5 e 7 con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale e per il comma 6 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 3
(Ulteriori autorizzazioni di spesa a sostegno degli investimenti pubblici)
1. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 250.000,00 a favore dei comuni lombardi per la realizzazione di una biblioteca e centro di aggregazione culturale.
2. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero', - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 50.000,00 a favore dei comuni lombardi a sostegno delle politiche giovanili legate allo sport e al tempo libero.
3. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del suolo e dell'ambiente', programma 3 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 50.000,00 a favore dei comuni lombardi per finanziare maggiori fondi per la rimozione dell'amianto.
4. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 100.000,00 a favore dei comuni lombardi per l'ammodernamento delle infrastrutture per il TPL, con particolare riguardo all'incentivazione dell'intermodalità, della messa in sicurezza dei parcheggi ciclabili, la promozione della mobilità dolce, la promozione di infrastrutture a supporto della mobilità elettrica.
5. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per ciascun anno del biennio 2025-2026 alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 1 'Urbanistica e assetto del territorio' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 250.000,00 a favore dei comuni lombardi per la realizzazione di interventi infrastrutturali.
6. La Giunta regionale definisce con proprio atto criteri e termini per l'erogazione delle risorse di cui ai commi da 1 a 5.
7. Al contributo di cui ai commi da 1 a 5 non si applica il limite percentuale di cui all'articolo 28 sexies, comma 2, della l.r. 34/1978.
8. Le spese autorizzate ai commi da 1 a 5 sono incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ad esse è assicurata per gli anni 2025 e 2026 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
Art. 4
(Riconoscimento debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio riferiti all'acquisizione di servizi svolti senza preventivo impegno di spesa:
a) per servizi di natura legale per la promozione di azioni in sede giudiziale e stragiudiziale in relazione all'incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7995 del 19 settembre 2008 per il valore complessivo di euro 37.454,94;
b) per servizi di natura legale per attività svolte avanti alla Corte di Appello di Milano e per il ricorso per Cassazione in relazione all'incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. X/5306 del 20 giugno 2016 per il valore complessivo di euro 12.105,73;
c) per il valore complessivo di euro 48.719,56 dovuto per la realizzazione del progetto 'Settimana europea della Salute e Sicurezza 2024' a favore rispettivamente della RTI INRETE SRL per euro 20.949,41, di AB COMUNICAZIONI SRL per euro 20.462,22 e di ESCLUSIVA SRL per euro 7.307,93.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), quantificati in complessivi euro di euro 49.560,67 per l'esercizio finanziario 2025 si fa fronte, rispettivamente, con le risorse allocate con la legge di bilancio 2025-2027 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 48.719,56 per l'esercizio finanziario 2025 si fa fronte con le risorse allocate con la legge di bilancio 2025-2027 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025-2027, incluse nella tabella allegata alla precedente legge e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 61 e 63 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dai seguenti:
'2. Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario:
a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti);
b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di legge regionali).

2 bis. In caso di versamento della tassa per il diritto allo studio universitario da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, la stessa tassa è rimborsata.';
b) il comma 1-bis dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
'1-bis. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 60 è interamente devoluto all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, come previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995 .';
c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti:
'1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, e comunque fino all'entrata in vigore di una normativa statale di settore specificamente riferita agli interventi per il diritto allo studio delle università telematiche di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte delle medesime università sono corrisposti alla Regione e da questa utilizzati per l'avvio, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, di una sperimentazione di durata triennale fino all'anno accademico 2027/2028 consistente nell'erogazione di misure di sostegno economico a domanda individuale attribuite a concorso a favore dei relativi studenti inerenti alle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) ed e), del d.lgs. 68/2012, al fine di promuovere l'accesso e la frequenza al sistema universitario telematico e il conseguimento del pieno successo formativo entro la durata legale del corso.
1-quater. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti e con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio), definisce annualmente in relazione alla disposizione di cui al comma 1-ter:
a) i criteri per la determinazione delle risorse finanziarie da destinare alla sperimentazione;
b) i requisiti di condizione economica e di merito per l'accesso alle prestazioni;
c) l'entità della prestazione da riconoscere agli studenti.'.
Art. 6
(Introduzione dell’articolo 11 bis e modifiche agli articoli 44 e 96 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
'Art. 11 bis
(Principio del contraddittorio)
1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio finalizzato a consentire la possibilità di presentare, entro sessanta giorni, controdeduzioni o, a richiesta, di accedere o estrarre copia degli atti che compongono il fascicolo che ha determinato la predisposizione dello schema di atto preventivamente trasmesso al contribuente.
2. L'atto definitivo, adottato all'esito del contraddittorio tenendo conto delle osservazioni del contribuente e debitamente motivato rispetto a quelle non prese in considerazione, non può essere notificato prima del termine di cui al comma 1. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo o se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, non sussiste il diritto al contraddittorio:
a) per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati emessi con riferimento esclusivo alle violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della Regione e di seguito elencati:
1. i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate - Riscossione o dal concessionario della riscossione di cui all’articolo 20, ai fini del recupero delle somme loro affidate;
2. gli atti di intimazione emessi in relazione ai tributi gestiti direttamente dalla Regione di cui all’articolo 1, comma 3, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 91;
3. gli atti di accertamento e le ingiunzioni di cui all’articolo 90, per omesso, insufficiente o tardivo versamento e di irrogazione delle relative sanzioni per i tributi indicati all’articolo 1, comma 3, lettere a), c), d) e g);
b) per gli atti di pronta liquidazione emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione emessi con riferimento esclusivo al tributo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera e);
c) per gli atti di controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 55; d) per gli atti impositivi per i quali sussistano condizioni di fondato pericolo per la riscossione.”;
b) al comma 19 bis 2 dell'articolo 44 le parole 'nell'anno 2023 e nell'anno 2024' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2023, 2024 e 2025' e l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 2 dell'articolo 96 le parole '15,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: '30,00 euro';
d) al comma 6 dell'articolo 96 le parole 'o rimborsabile', ovunque ricorrano, sono soppresse.
2. Dall'attuazione dell'articolo 11 bis della l.r. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
3. Dall'attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 44, comma 19 bis 2, della l.r. 10/2003, disposte al comma 1, lettera b), del presente articolo si stimano maggiori entrate per euro 1.900.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 da introitarsi al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
4. Le modifiche introdotte all'articolo 96, commi 2 e 6, della l.r. 10/2003, disposte al comma 1 , lettere c) e d), del presente articolo comportano minori spese stimate in euro 230.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2025-2027 alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
Art. 7
1. All'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 bis le parole 'A decorrere dall'anno 2022' sono soppresse e le parole ', di norma entro il mese di gennaio,' sono sostitute dalle seguenti: 'entro il 30 settembre';
b) al comma 4 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Decorso inutilmente il termine di cui allo stesso comma 4 bis, la quota annuale non è corrisposta.'.
2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione)
1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali)(6) l'allegato B è sostituito dall'allegato 'ALLEGATO C articolo 12, comma 1' (Allegato 1 alla presente legge).
2. All'articolo 12, comma 2, della l.r. 14/2024(6) l'allegato C è sostituito dall'allegato 'ALLEGATO B, articolo 12, comma 2' (Allegato 2 alla presente legge).
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2024, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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