Legge Regionale 6 giugno 2025 , n. 8

Legge di semplificazione 2025

(BURL n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-06-06;8

Art. 1
1. All'articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e altre forme di pubblicità legale';
b) all'alinea del comma 5 dopo le parole 'del richiedente' sono aggiunte le seguenti: ', fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis';
c) alla lettera c) del comma 5 le parole 'o richiesta dagli enti medesimi' sono soppresse;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5 bis. Fatta salva la notifica diretta agli interessati nelle forme di legge, gli atti della dirigenza della Giunta regionale relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 69/2009, nel sito informatico regionale dedicato alla pubblicazione di bandi e avvisi.
5 ter. Gli atti di concessione di cui al comma 5 bis in attuazione di avvisi o bandi adottati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025' e per i quali sia stata prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione continuano ad essere pubblicati sullo stesso.
5 quater. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter si applicano anche agli atti di concessione di cui al comma 5 bis adottati dai soggetti che operano sulla base di incarico regionale o come organismi intermedi delegati dalla Regione all'esercizio di funzioni nell'ambito dell'attuazione di programmi finanziati con risorse europee.'.
Art. 2
1. All'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(2)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono presentare alla Regione, in luogo della proposta di partecipazione all'accordo di programma di cui all'articolo 7, una proposta di ALS redatta sulla base del Programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti stabiliti con il documento di economia e di finanza regionale e relativa nota di aggiornamento, nonché sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera b). A seguito della condivisione tecnica dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali possono procedere alla promozione dell'accordo e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di ALS. L'adesione all'ALS comporta, per la Regione, l'assenso sul contenuto dell'ipotesi di ALS concordato con le amministrazioni locali interessate.' .
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 19/2019è aggiornato alla modifica apportata all'articolo 8 della stessa l.r. 19/2019, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025'.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 24/2022)
1. Alla legge regionale 30 novembre 2022, n. 24 (Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'b) l'insieme dei terreni oggetto di acquisto della proprietà abbia una superficie inferiore o uguale a trentamila metri quadrati e si tratti di terreni classificati come destinati ad uso agricolo nei piani di governo del territorio (PGT) o assoggettati alla disciplina dei piani di indirizzo forestale;';
b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole 'per un singolo atto notarile' sono soppresse;
c) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'secondo quanto precisato da specifico bando' ;
d) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 le parole 'dal deposito della stessa' sono sostituite dalle seguenti: 'dallo scadere del termine di presentazione fissato dal bando di cui alla lettera a)';
e) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 è soppressa.
Art. 4
1. All'articolo 62 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole 'legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)' e le parole 'di cui agli articoli 65 e 66' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 65'.
Art. 5
1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(5)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 le parole 'nei locali adiacenti a quelli di produzione' sono sostituite dalle seguenti: 'nei locali di produzione, nei locali a questi adiacenti o in entrambi'.
Art. 6
(Modifiche agli articoli 4 e 9 della l.r. 13/2021)
1. Alla legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 (Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 4 le parole 'L'esercizio delle attività' sono sostituite dalle seguenti: 'L'avvio delle attività' e la parola 'l'apertura' è sostituita dalle seguenti: 'il subingresso';
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'Art. 9
(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi osservano quanto previsto dal medesimo articolo 10 del d.lgs. 206/2007 per quanto applicabile.'.
Art. 7
1. All'articolo 74 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'E' fatta salva la possibilità per il personale delle imprese funebri di svolgere attività di mero volontariato nell'ambito dei servizi e delle attività di cui al primo periodo.'.
Art. 8
1. All'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al primo periodo del comma 2 le parole 'ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d)' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001'.
Art. 9
(Introduzione degli articoli 65 bis e 65 ter nella l.r. 12/2005)
1. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente in riferimento alla realizzazione di soppalchi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il Capo I del Titolo IV della Parte II è inserito il seguente:
'Capo I bis
(Norme per la realizzazione dei soppalchi)

Art. 65 bis
(Finalità e presupposti)
1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e limitare il consumo di suolo, la Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale che presentino altezze idonee.
2. La realizzazione di un soppalco, quale partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso, di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695 (Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.
3. Per l'esecuzione delle opere edilizie volte alla realizzazione dei soppalchi di cui al presente articolo è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento.

Art. 65 ter
(Disciplina degli interventi)
1. La realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani di governo del territorio vigenti relativi alla superfice lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, alle seguenti condizioni:
a) rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
b) altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,40 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 50 per cento del vano su cui si interviene; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene.

2. La realizzazione di soppalchi di cui al presente Capo comporta:
a) la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia calcolati sulla superficie lorda di soppalco resa agibile;
b) il pagamento di un contributo commisurato al costo di costruzione, calcolato sulla superficie resa agibile, secondo le tariffe vigenti.'.
Art. 10
(Modifiche agli articoli 27, 28 e 29 della l.r. 26/2003)
1. Al fine di aggiornare la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 è inserita la seguente:
'a bis) a svolgere la funzione di amministrazione procedente in caso di procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);';
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:
'e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione, la realizzazione, e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 300 MW termici, nonché a svolgere le funzioni amministrative concernenti la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) insistenti sul territorio provinciale o metropolitano, ad esclusione delle linee e degli impianti elettrici abilitati contestualmente ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 190/2024 e di competenza regionale ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 della presente legge;';
c) la lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:
'e bis) a svolgere le funzioni amministrative delegate concernenti l'autorizzazione unica degli interventi di cui all'articolo 9 e all'allegato C), sezione I, del d.lgs. 190/2024, ivi compresi gli impianti da fonte idraulica riferiti a piccole derivazioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), anche se ricadenti nell'allegato B) dello stesso d.lgs. 190/2024, gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui all'allegato C), sezione I, lettera t), del d.lgs. 190/2024, connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), dell'articolo 29, comma 1, lettera g), e dell'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge;';
d) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
'g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, degli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché delle opere e infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi con le modalità indicate all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, con riferimento agli impianti idroelettrici, di cui alla sezione I dell'allegato C) dello stesso decreto legislativo, unicamente per le grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del r.d. 1775/1933 e di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), agli impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW di cui alla sezione I dell'allegato C, lettera b), agli elettrolizzatori stand alone, di cui alla sezione I dell'allegato C), lettera s), del d.lgs. 190/2024, e agli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui alla sezione I dell'allegato C), lettera u), dello stesso decreto legislativo, ivi inclusi gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi impianti, e relativamente agli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024;' ;
e) la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
'i bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale:
1) la modulistica ai fini della presentazione e della gestione, attraverso la piattaforma digitale regionale dedicata, in via esclusiva, degli atti volti al perfezionamento dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi riferiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024 nelle more dell'interoperabilità della piattaforma di cui al successivo numero 2;
2) le modalità per rendere interoperabile la piattaforma digitale regionale con la piattaforma SUER di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), e all'articolo 5 del d.lgs. 190/2024 e di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ai fini della presentazione e della gestione, in via esclusiva, degli atti volti al perfezionamento dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi riferiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) l'aggiornamento delle linee guida, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2021, n. X1/4803 (Approvazione delle nuove linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia) per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a bis), all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), e alla lettera g) del presente comma, finalizzate ad armonizzare e a semplificare le procedure amministrative abilitative e quelle di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in conformità con le previsioni della legge regionale di attuazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021;' ;
f) dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 29 è inserita la seguente:
'i bis 1) adottare con regolamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025':
1) le regole particolari per la disciplina dell'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti e per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3, del d.lgs. 190/2024, secondo i seguenti criteri e indirizzi:
1.1. tipologia impiantistica;
1.2. ampiezza dell'intorno territoriale dell'impianto;
1.3. identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti;
1.4. intervallo di tempo tra le istanze presentate.
Per l’applicazione dell’effetto cumulo si segue la procedura amministrativa individuata in base all’impianto la cui potenza costituisce la somma delle potenze degli impianti individuati ai sensi dei precedenti criteri;
2) le indicazioni per la stima dei costi di dismissione dell’impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili, secondo i seguenti indirizzi:
2.1. per gli impianti assoggettati ad attività libera che prevedono occupazione di suolo libero non ancora antropizzato ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 190/2024, l’importo delle garanzie finanziarie è posto pari ai costi di dismissione dell’impianto e dell’elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente a corredo della garanzia bancaria o assicurativa di cui allo stesso articolo 7, comma 7;
2.2. per gli impianti da abilitare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024 secondo le indicazioni di cui alla lettera i) del comma 4 dello stesso articolo 8, l’importo della polizza fideiussoria è posto pari al costo di dismissione dell’impianto e dell’elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza di procedura abilitativa semplificata;
2.3. per gli impianti da autorizzare ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 190/2024 secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), dello stesso articolo 9, al fine di stabilire le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta a favore delle amministrazioni procedenti; tali garanzie sono poste pari al costo di dismissione dell’impianto e dell’elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all’interno all’istanza di autorizzazione unica;
3) le indicazioni in tema di programmi di compensazioni al comune interessato:
3.1. per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW da abilitare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024, secondo le indicazioni di cui alla lettera m), numero 2), del comma 4 dello stesso articolo 8, sono generate dalla necessità di rendere omogenea l’applicazione dell’articolo sul territorio regionale, di guidare il proponente alla presentazione del programma di compensazioni da allegare alla presentazione dell’istanza di cui al summenzionato articolo 8 nonché di individuare le compensazioni, anche in assenza dell’istituto della conferenza dei servizi, non sempre necessariamente convocata. Si prevede, a tal fine, di definirle nel rispetto dei seguenti indirizzi:
3.1.1. definizione dei proventi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
3.1.2. quantificazione delle compensazioni, proporzionalmente all’effetto cumulo, nel rispetto del limite del 3 per cento di cui alla suddetta lettera m);
3.1.3. modalità di corresponsione delle compensazioni;
3.1.4. tipologia di compensazioni territoriali ammissibili, prevedendo una serie di interventi tipo, ispirandosi all’Allegato II (Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), quali miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, interventi di efficienza energetica, interventi di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza su tali temi;
3.1.5. effettivo valore della corresponsione della compensazione legato all’effettiva produzione energetica dell’impianto;
3.2. per gli impianti non soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) da autorizzare ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 190/2024, diversi dagli impianti idroelettrici, secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), di tale articolo, prevedendo che la quantificazione delle compensazioni sia pari almeno:
3.2.1. al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto, qualora l’impianto abbia una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 MW elettrici o 20 MW termici o fino a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
3.2.2. al 4 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora l’impianto abbia una capacità di generazione superiore a 20 MW elettrici o termici e inferiore a 30 MW elettrici o termici o superiore a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano; 3.2.3. al 5 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora l’impianto abbia una capacità di generazione superiore a 30 MW elettrici o termici;
3.3. per gli impianti soggetti a VIA ai sensi dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, per i quali le eventuali compensazioni, previste all’articolo 9, comma 10, lettera d), del d.lgs. 190/2024, ulteriori a quelle definite dall’autorità competente alla VIA, sono stabilite dall’autorità competente all’autorizzazione dell’impianto, prevedendo che la quantificazione delle compensazioni sia pari almeno:
3.3.1. al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora questo abbia una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 MW elettrici o 20 MW termici o fino a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
3.3.2. al 4 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora questo abbia una capacità di generazione superiore a 20 MW elettrici o termici e inferiore a 30 MW elettrici o termici o superiore a 500 Sm3/h per gli impianti di biometano;
3.3.3. al 5 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per la vita utile dell’impianto qualora questo abbia una capacità di generazione superiore a 30 MW elettrici o termici;
4) l’individuazione di criteri e modalità per la quantificazione e per la corresponsione degli oneri istruttori, da stabilire con la deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera i bis) del presente comma, dovuti per gli impianti da abilitare ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024 e per quelli, non soggetti a VIA, da autorizzare ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo.”;
g) la lettera i ter) del comma 1 dell'articolo 29 è soppressa;
h) i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 29 sono abrogati;
i) dopo il comma 3 dell'articolo 29 è inserito il seguente:
'3 bis. Relativamente agli impianti alimentati da fonte idraulica ad uso idroelettrico, i cui procedimenti concessori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del d.lgs. 190/2024, nonché ai sensi dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), la Regione adegua, ove necessario, la disciplina di riferimento alla normativa statale sopravvenuta.'.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione dal presente articolo, previste per l'esercizio finanziario 2025 in euro 166.178,00 si fa fronte mediante le risorse già appostate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.
Art. 11
(Disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano, sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento, l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), riferite ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 13, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ivi incluso l'espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c quater) dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Resta di competenza della Regione l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove necessario, della conseguente procedura di VIA per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), numero 1), del d.lgs. 190/2024, relativi alla categoria progettuale di cui all'Allegato IV, numero 2), lettera a), alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 riferita all'attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ivi comprese le risorse geotermiche. Spetta, altresì, alla Regione l'espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell'Allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024.
3. Agli interventi soggetti a VIA di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, ivi compresi quelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 27 bis del d.lgs.152/2006.
4. Fuori dal caso in cui il soggetto proponente si avvalga della facoltà, prevista al comma 14 dell'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, di richiedere che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui allo stesso articolo 9, qualora l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA effettuata nell'ambito del procedimento unico di cui al suddetto articolo 9 comporti l'assoggettamento alla VIA, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica e il soggetto proponente presenta istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs.152/2006.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Fatta salva la disposizione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, i restanti articoli della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il b ilancio regionale.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2012, n.1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 2019, n.19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 2022, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 2021, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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