Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 1
1. All'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
'4 ter. In deroga al comma 4 bis, nel caso in cui la manifestazione abbia carattere internazionale, la Provincia di Sondrio per il relativo territorio e la Regione nel restante territorio possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati, previo parere non vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sono fatti salvi gli obblighi e gli adempimenti a carico degli organizzatori della manifestazione previsti dal medesimo comma 4 bis.'.
Art. 2
1. All'articolo 92 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: 'Le disposizioni del presente comma possono essere applicate anche all'Associazione di cui al comma 7 bis dell'articolo 78, previa intesa tra le Regioni interessate e conseguente ratifica ai sensi dei rispettivi ordinamenti.'.
Art. 3
1. All'articolo 141 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica, oppure mediante semina di ittiofauna, intendendosi come tale l'immissione diretta di fauna ittica o l'acquisto di uova fecondate destinate agli incubatoi di valle gestiti dalle associazioni di pescatori, oppure mediante progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;
c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.'.
Art. 4
1. All'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
'5 ter. Gli ungulati poligastrici abbattuti nel corso delle attività di controllo dagli operatori espressamente abilitati di cui ai commi 3 e 5 o da proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento possono essere lasciati nella loro disponibilità per autoconsumo, nel limite massimo di quattro capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.'.
Art. 5
1. All'articolo 27 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(3)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 bis le parole 'delle attrezzature e' sono soppresse.
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 36/2015)
1. Alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21)(4)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 16è sostituito dal seguente:
'Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte, i risultati progressivamente ottenuti.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente ulteriori quesiti per l'informativa prevista al comma 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.'.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 25 e 26 della l.r. 19/2007 e all’articolo 13 della l.r. 22/2006)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 25 la parola 'Regione' è sostituita dalle seguenti: 'direzione generale competente in materia di formazione';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 26è inserito il seguente:
'1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di rilascio e revoca dell'accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell'albo.'.
2. All'articolo 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(6)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 7 la parola 'stabilisce' è sostituita dalla seguente: 'definisce' e le parole 'attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo' sono sostituite dalle seguenti: 'attinente alla tenuta dell'albo.'.
Art. 8
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano attuano gli indirizzi definiti dalla Regione con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1 bis, con particolare riguardo alle disposizioni volte a garantire l'erogazione omogenea e gli standard minimi dei servizi, anche recependo tali indirizzi nei propri atti di programmazione e organizzazione interna.'.
Art. 9
(Modifiche agli articoli 5, 16, 27, 45, 70 bis, 99 e 129 della l.r. 33/2009 e sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 27/2022)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 5 le parole 'le ATS e le ASST' sono sostituite dalle seguenti: 'le ATS, le ASST e, nel rispetto delle relative specificità, le fondazioni IRCCS di diritto pubblico';
b) il secondo periodo del comma 5 ter dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: 'Ferme restando le competenze dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo di cui all'articolo 11, tali unità operative supportano, in relazione a specifiche tematiche, la direzione generale competente nelle attività di sorveglianza sul territorio regionale, promuovono attività di audit, monitoraggio e verifica delle prestazioni erogate, analizzano i dati e gli esiti delle attività condotte, partecipano all'organizzazione e erogazione delle attività di formazione.';
c) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'di attività trasfusionali,' sono soppresse;
d) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati,' sono soppresse;
e) al comma 8 dell'articolo 27 le parole 'di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.' sono sostituite dalle seguenti: 'e nei limiti di cui agli articoli 9 e 15 quinquies, comma 3, del d.lgs. 502/1992.';
f) al comma 3 dell'articolo 45 le parole 'all'AREU secondo quanto previsto dall'articolo 16' sono sostituite dalle seguenti: 'alla competente struttura della direzione generale regionale';
g) al comma 5 dell'articolo 70 bis le parole 'socio-assistenziali,' sono soppresse;
h) il comma 3 dell'articolo 99 è sostituito dal seguente:
“3. Il dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale si articola nei servizi di sanità animale-igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale-igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e nell’unità operativa di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d’affezione e interventi assistiti con animali. I servizi assicurano le funzioni ad essi spettanti in base alla normativa statale ed europea, nonché le seguenti specifiche funzioni:
a) sanità animale:
1. mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e prevenzione e controllo delle malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico negli animali d’allevamento e nella fauna selvatica;
2. gestione delle anagrafi zootecniche, degli animali d’affezione e delle movimentazioni degli animali;
3. gestione delle emergenze epidemiche, compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti, e delle reti di epidemiosorveglianza;
4. liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti in base alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);
5. profilassi della rabbia e delle altre zoonosi e prevenzione e controllo delle malattie infettive negli animali di affezione;
6. rilascio di autorizzazioni e riconoscimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sanità animale;
7. rilascio delle certificazioni sanitarie necessarie per la movimentazione degli animali;
8. programmazione dei controlli nell’ambito della sanità animale;
9. prevenzione e controllo delle zoonosi; controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente;
10. informazione e formazione dell’utenza;
b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:
1. mantenimento delle condizioni di igiene per la sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria;
2. gestione delle anagrafi degli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale;
3. gestione del sistema di allerta e interventi nei casi di malattie alimentari connesse al consumo di alimenti di origine animale;
4. gestione delle problematiche di natura sanitaria connesse all’attività di importazione ed esportazione di prodotti di origine animale;
5. verifica del rispetto della normativa sul benessere animale negli stabilimenti di macellazione e promozione dello stordimento animale anche per la macellazione rituale;
6. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale;
7. rilascio delle certificazioni sanitarie connesse all’esportazione di alimenti di origine animale;
8. sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo;
9. programmazione dei controlli nell’ambito della sicurezza alimentare;
10. informazione e formazione dell’utenza;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:
1. applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo sull’utilizzo del farmaco veterinario, sull’alimentazione animale, sul benessere e sulla riproduzione degli animali;
2. controllo sugli impianti per la raccolta, il trattamento e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e sulle strutture sanitarie;
3. controllo delle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali produttori di alimenti destinati all’uomo;
4. gestione delle anagrafi degli stabilimenti nel settore dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e delle strutture della riproduzione;
5. controllo sulla filiera del latte e sulla sperimentazione animale;
6. rilascio di autorizzazioni, registrazioni e riconoscimenti previsti dalle normative vigenti in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
7. vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione;
8. programmazione dei controlli nell’ambito delle materie di competenza;
9. informazione e formazione dell’utenza.”;
i) dopo la lettera n quaterdecies) del comma 1 dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti:
'n quinquiesdecies) registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica;
n sexiesdecies) registro diabete;
n septiesdecies) registro del dolore pelvico cronico.'.
2. L'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 27 (Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo)(8)è sostituito dal seguente:
'Art. 10
(Registro regionale)
1. Il registro regionale delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica di cui all'articolo 129 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) contiene dati relativi all'insorgenza, incidenza e prevalenza delle lesioni midollari sul territorio regionale, rilevando anche i dati maggiormente significativi per individuare i bisogni della popolazione con lesione al midollo.'.
Art. 10
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della l.r. 9/2025)
1. Alla legge regionale 1 luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 dopo la parola 'infermieristica' è aggiunta la seguente: ', fisioterapica';
b) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
'g bis) promuovere programmi regionali in materia di terapia del dolore pelvico cronico, favorendo l'accesso a percorsi multidisciplinari e l'adozione di protocolli terapeutici evidence-based, con particolare attenzione agli aspetti clinici, psicologici e riabilitativi al fine di migliorare la qualità di vita delle pazienti e favorire un approccio personalizzato e continuativo alla gestione del dolore, nonché la garanzia di un accesso appropriato e tempestivo alle terapie avanzate (es. neurostimolazione).'.
Art. 11
1. All'articolo 11 bis della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(10)è apportata la seguente modifica:
a) all'alinea del comma 1 la parola 'annuale' è sostituita dalla seguente: 'biennale'.
Art. 12
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 25/2022)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Regione riconosce le persone con disabilità come coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.';
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'a) persone con disabilità: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;';
c) dopo la lettera f) dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'f bis) accomodamento ragionevole: le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, effettuati per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.'.
Art. 13
(Modifiche agli articoli 20, 23, 26, 31 e 43 e inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 20 dopo le parole 'cura del patrimonio pubblico' sono inserite le seguenti: 'e circa il rispetto delle regole.';
b) alla fine del comma 4 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente periodo: 'I comuni e le ALER provvedono a informare l'utenza dei doveri conseguenti all'assegnazione e utili al mantenimento della stessa, con particolare riferimento al manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 5, relativi alla stipula del contratto di locazione.';
c) alla fine del comma 5 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: 'Al primo rinnovo utile del contratto di locazione, lo stesso è sottoscritto dai componenti il nucleo familiare di maggiore età capaci di intendere e di volere che non l'hanno sottoscritto al momento dell'assegnazione, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore a far data dalla sottoscrizione.';
d) al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 23, dopo le parole 'sono assegnate' sono inserite le seguenti: 'esclusivamente a nuclei familiari in grado di sostenere i costi stimati per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione,';
e) al comma 12 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In ogni caso, il diritto al subentro è consentito purché il richiedente assuma le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con l'assegnatario.' ;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
'5 bis. I comuni e le ALER verificano anche la sostenibilità di azioni legali all'estero per il recupero di crediti relativi alla morosità.';
g) dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente:
'Art. 27 ter
(Decadenza e contestuale apposizione del vincolo di destinazione a servizio abitativo su unità abitative)
1. Per esigenze di razionalizzazione ed economicità nella gestione del patrimonio, i comuni proprietari di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico che risultano non assegnati e che sono ubicati in edifici dove sono presenti altre unità immobiliari di proprietà dello stesso ente destinate a funzioni dell'amministrazione pubblica, ovvero di alloggi non assegnabili in quanto in stato di grave degrado, possono presentare a Regione Lombardia istanza motivata per ottenere la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico e contestuale proposta di apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà, immediatamente assegnabili e di valore almeno equivalente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l'accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che delle condizioni di cui ai comma 1, anche dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento, dell'eventuale interesse storico, culturale o ambientale del fabbricato, della destinazione a funzione dell'amministrazione pubblica di unità immobiliari presenti nell'edificio e della durata di tale destinazione, nonché dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e per la contestuale apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà.
4. L'ente proprietario dà corso al conseguente aggiornamento dell'anagrafe regionale di cui all'articolo 5.';
h) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 dopo le parole 'a soggetti intermedi,' sono inserite le seguenti: 'per attuare progetti di welfare aziendale per favorire la mobilità dei lavoratori, ovvero a soggetti intermedi' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '. La locazione a soggetti intermedi di natura pubblica può avvenire anche per alloggi immediatamente disponibili;';
i) al comma 4 bis dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel rispetto dei principi pubblicità, imparzialità, uguaglianza e non discriminazione di cui al comma 3, nonché dei principi di razionalizzazione ed economicità, l'ente proprietario individua i destinatari finali degli alloggi di cui al primo periodo mediante l'emanazione di avviso pubblico. Nel rispetto dei principi indicati dal presente comma e secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale che considerino la sostenibilità economica del costo della locazione da parte dell'assegnatario, l'ente proprietario può altresì individuare i destinatari finali tra i nuclei familiari la cui domanda sia presente nell'ultima graduatoria approvata, per la quale siano concluse le attività di assegnazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23, che non siano risultati assegnatari di unità abitative.';
j) dopo il comma 11 sexies dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'11 septies. Le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 23, come modificato dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025' si applicano alle istanze di subentro presentate dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.'.
Art. 14
1. All'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(13)è apportata la seguente modifica:
a) all'ultimo periodo del comma 2 le parole 'annualmente, entro il 30 aprile,' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Giunta regionale con cadenza biennale,'.
Art. 15
1. All'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)(14)è apportata la seguente modifica:
a) la lettera d) del comma 2 è soppressa.
Art. 16
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 23 (Caregiver familiare)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2) della lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'è altresì riconosciuto al caregiver familiare il diritto di avvalersi, a propria scelta, di professionisti qualificati o enti accreditati che garantiscano la continuità della cura, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;';
b) al punto 3) della lettera e) dopo le parole 'attraverso il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare' è inserito il seguente periodo: 'la Regione e gli ambiti territoriali forniscono gli interventi di sollievo temporanei in regime domiciliare, diurno e residenziale attraverso enti qualificati liberamente scelti dal caregiver familiare;'.
Art. 17
1. All'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica)(16)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 le parole 'entro il 30 aprile' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 15 luglio'.
2. La modifica del termine di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle comunicazioni, di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 2/2022, relative all'anno di esercizio 2025.
Art. 18
1. All'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(17)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è abrogato.
Art. 19
1. All'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(17)è apportata la seguente modifica:
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali compromessi nelle caratteristiche qualitative o biologiche delle acque da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;'.
Art. 20
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(18) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 7 bis 1 è introdotto il seguente comma:
'7 bis 2. I procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale sono sospesi fino alla sottoscrizione a riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le Regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni.'.
Art. 21
(Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(17)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 19è inserito il seguente:
'Art. 19 bis
(Applicazione regionale del decreto ministeriale 127/2024)
1. La Regione recepisce i principi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. In tale ambito è altresì ammesso l'impiego dei materiali recuperati anche per usi finali ulteriori o diversi da quelli indicati nell'Allegato 2 del decreto, purché:
a) siano conformi alle normative tecniche di prodotto o di impiego riconosciute a livello nazionale o europeo;
b) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che l'utilizzo non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006;
c) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che i materiali ottenuti dall'operazione di recupero siano in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera c);
d) siano garantiti la tracciabilità, la verificabilità e la documentazione del percorso del materiale dalla produzione all'impiego finale, anche ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti.
2 . Le autorizzazioni rilasciate, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, che prevedano, in tutto o in parte, il recupero di rifiuti inerti non inclusi nell'Allegato 1 del d.m. 127/2024, ove già conseguite restano valide e pienamente efficaci e comunque potranno essere rinnovate o rilasciate, nel rispetto dell'art. 184-ter, comma 3, e comunque qualora garantiscano standard equivalenti di qualità e sicurezza ambientale, anche mediante metodologie alternative riconosciute, quali quelle previste dal regolamento (CE) n. 440/2008.
3. Qualora il materiale risultante dalle operazioni di recupero in forza di autorizzazioni rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006 sia costituito da un insieme di materiali provenienti da rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'Allegato 1 del d.m. 127/2024 e da materiali provenienti da rifiuti non inclusi nell'Allegato 1 citato, esso deve essere conforme, alla luce delle prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti.'.
Art. 22
1. All'articolo 12 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
'19 bis. Le procedure e le relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e del trattamento di rifiuti inerti sono procedure distinte e non confliggono tra loro. L'avvio della procedura e il rilascio di una delle autorizzazioni non può essere subordinato all'avvio o all'autorizzazione dell'altro. Anche i relativi procedimenti amministrativi devono essere condotti in modo autonomo e non confliggente e gli iter istruttori non possono determinare subordinazioni reciproche.'.
Art. 23
1. All'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)(20)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 9 dopo le parole 'Gli interventi di cui ai commi 7 e 8' sono inserite le seguenti: 'e gli interventi di rinaturazione dei fondali lacustri, compresa la piantumazione di essenze autoctone,'.
Art. 24
1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Il vincolo di salvaguardia urbanistica di cui ai commi 3 e 4, apposto sui corridoi di salvaguardia relativi ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 decade, salvo proroga del termine di cinque anni, disposta con atto motivato da parte dell'amministrazione competente, per motivi di interesse pubblico qualora sia garantita la copertura finanziaria dell'intervento, se il progetto definitivo, o il progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, non è approvato entro cinque anni dall'approvazione del progetto preliminare o del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Alla decadenza del vincolo di salvaguardia, dichiarata con atto dell'amministrazione competente, consegue il recepimento negli strumenti pianificatori di ogni livello.
4 ter. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 prodottisi antecedentemente all'entrata in vigore del comma 4 bis.
4 quater. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025' sia già stato approvato il progetto preliminare o il progetto di fattibilità tecnico economica e non sia ancora intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, o del progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023.'.
Art. 25
1. All'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017)(22)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4, la parola 'novanta' è sostituita dalla seguente: 'centottanta'.
Art. 26
1. All'articolo 66 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(23)è apportata la seguente modifica:
a) i commi 12 bis e 12 ter sono abrogati.
Art. 27
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’articolo 4 della l.r. 4/2025. Modifica degli articoli 65 bis e 65 ter della l.r. 12/2005 come modificata dall’articolo 9 della l.r. 8/2025. Modifica dell’articolo 5 della l.r. 9/2025. Modifica dell’articolo 6 della l.r. 11/2025)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)(24), dopo le parole “, a tale scopo,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,”.
2 Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(25), come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 65 bis le parole 'che presentino altezze idonee' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001';
b) al comma 2 dell'articolo 65 bis le parole 'La realizzazione di un soppalco' sono sostituite dalle parole: 'Ai fini della realizzazione di un soppalco' e le parole 'è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.' sono sostituite dalle parole: 'è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.';
c) il comma 3 dell'articolo 65 bis è abrogato;
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 ter le parole '; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, del d.p.r. 380/2001'.
3. All'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)(26)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 le parole 'nell'ambito di programmi di educazione alla salute, è garantita' sono sostituite dalle seguenti: 'ferme restando l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, si promuove, nell'ambito delle attività didattiche di educazione alla salute,'.
4. All'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 (Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003)(27)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 dopo le parole 'in ambito nucleare,' sono inserite le seguenti: 'ove sia consentita ai sensi della normativa statale,'.
Art. 28
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 29
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 6 novembre 2015, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2022, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2025, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2022, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2015, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 2025, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 2022, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 23 febbraio 2022, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2008, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 2017, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 2025, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2025, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 18 luglio 2025, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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