Legge Regionale 29 dicembre 2025 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19

Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1) dopo le parole 'ed alle comunità montane,' sono inserite le seguenti: 'nonché alle unioni di comuni lombarde iscritte al registro regionale di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali),'.
Art. 2
1. All'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, non è altresì dovuta la compensazione forestale per gli interventi di recupero agronomico, in montagna o in collina, tramite eliminazione della colonizzazione boschiva autorizzati su richiesta di imprenditori agricoli, a condizione che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio dell'autorizzazione, la colonizzazione sia in atto da non oltre trent'anni;
b) la superficie boscata interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale, non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità o non sia stata classificata con funzione di protezione diretta di abitati, beni o infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
c) le attività agricole o pastorali non cessino prima che siano trascorsi almeno trent'anni dal rilascio dell'autorizzazione;
d) non sia prevista la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) strettamente connesse all'attività agricola ripristinata.

6 ter. Cessata l'attività agricola prima del termine di cui al comma 6 bis, lettera c), l'area è assimilata a bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), con conseguente obbligo di sostenere gli oneri del rimboschimento.';
b) all'alinea del comma 8 dopo le parole 'esigenze di tutela di cui al comma 2' sono inserite le seguenti: 'e in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 ottobre 2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)';
c) i commi 8 bis e 8 ter sono abrogati.
Art. 3
1. All'articolo 31 septies della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche mediante l'erogazione di finanziamenti per iniziative delle comunità montane, dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) volte a favorire il ricorso allo strumento associativo.';
b) al comma 15 le parole 'Le comunità montane e i comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'Le comunità montane, i comuni e gli enti gestori delle aree regionali protette di cui alla l.r. 86/1983'.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 61, 110 e 129 e all’Allegato B della l.r. 31/2008, nonché all’articolo 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 le parole 'da euro 105,57 a euro 316,71' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 144,00 a euro 433,00';
b) al comma 3 dell'articolo 61 le parole 'da euro 52,79 a euro 158,36' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 72,00 a euro 217,00';
c) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 61 le parole 'da euro 75,00 a euro 225,00' sono sostituite dalle seguenti: 'da 78,00 euro a 234,00 euro' e le parole 'di 3.750,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 3.893,00 euro';
d) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 61 le parole 'di 15.000,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 15.570,00 euro';
e) ai commi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies dell'articolo 61 le parole 'da euro 111,00 a euro 333,00' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 144,00 a euro 432,00';
f) ai commi 5 septies e 5 octies dell'articolo 61 le parole 'da 150,00 euro a 450,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 156,00 euro a 467,00 euro';
g) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 61 le parole 'da 52,79 euro a 263,93 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 72,00 euro a 361,00 euro';
h) al comma 7 dell'articolo 61 le parole 'da 105,57 euro a 1.055,70 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 144,00 euro a 1.443,00 euro';
i) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'da 105,57 euro a 527,85 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 144,00 euro a 722,00 euro';
j) al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'da euro 316,71 a euro 3.167,10' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 433,00 a euro 4.330,00';
k) al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'da euro 105,57 a euro 316,71' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 144,00 a euro 433,00';
l) al comma 10 dell'articolo 61 le parole 'da 105,57 euro a 316,71 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 144,00 euro a 433,00 euro';
m) al comma 11 dell'articolo 61 le parole 'da 527,85 euro a 1.583,55 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 722,00 euro a 2.165,00 euro';
n) al comma 11 bis dell'articolo 61 le parole 'da euro 1.000,00 a euro 3.000,00' sono sostitute dalle seguenti: 'da euro 1.298,00 a euro 3.893,00';
o) il comma 14 dell'articolo 61 è abrogato;
p) la tabella di cui all'allegato B è sostituita dalla seguente:
'ALLEGATO B (art. 61, comma 8)
Sanzioni per il danneggiamento di piante


Gruppo botanico
Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)
Piccole
Medie
Grandi
Eccezionali

20-25-30-35-40
45-50-55-60-65
70-75-80-85-90-95
100 e oltre
Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata
€ 253,00
€ 541,00
€ 902,00
€ 1.443,00
Altre Pinacee, Cupressacee
€ 180,00
€ 397,00
€ 650,00
€ 1.010,00
Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus
€ 289,00
€ 577,00
€ 974,00
€ 1.588,00
Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone
€ 180,00
€ 469,00
€ 830,00
€ 1.407,00
Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e)
€ 17,00
€ 33,00
€ 50,00
€ 66,00

q) al comma 5 dell'articolo 110 le parole 'da euro 258,23 a euro 1.032,91' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 258,00 a euro 1032,00';
r) al comma 1 dell'articolo 129 le parole 'da euro 103, 29 a euro 1.032,91' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 103,00 a euro 1032,00';
s) al comma 3 dell'articolo 129 le parole 'da euro 5,16 a euro 51,65' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 5,00 a euro 51,00';
t) al comma 5 dell'articolo 129 le parole 'da euro 258,23 a euro 2.582,28' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 258,00 a euro 2.582,00'.
2. All'articolo 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'da euro 15,49 a euro 92,96' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 15,00 a euro 92,00';
b) al comma 3 le parole 'di euro 25,82' sono sostituite dalle seguenti: 'di euro 25,00';
c) al comma 4 le parole 'da euro 154,94 a euro 929,62' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 154,00 a euro 929,00';
d) al comma 5 le parole 'da euro 206,58 a euro 619,75' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 206,00 a euro 619,00'.
Art. 5
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(4)è inserito il seguente:
'3 bis. Fatto salvo l'obbligo di annotare i capi abbattuti sul tesserino venatorio, i soggetti che svolgono attività di prelievo venatorio e controllo del cinghiale devono utilizzare l'applicativo gestionale reso disponibile dalla Regione per l'annotazione sia dei capi abbattuti sia di quelli rinvenuti morti. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 51, comma 1, della l.r. 26/1993. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione per la durata dello stato di emergenza legato al virus peste suina africana.'.
Art. 6
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 20/2002)
1. Al fine di introdurre una sanzione amministrativa specifica per chi ostacola le attività di contenimento ed eradicazione della nutria, come l'apertura non autorizzata delle gabbie di cattura o il loro danneggiamento, dopo l'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(5)è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque ostacoli o interferisca con le attività di contenimento ed eradicazione della nutria regolarmente autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. Le attività di contenimento ed eradicazione si intendono di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e comprendono la cattura, l'abbattimento, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di cattura finalizzati al contenimento e all'eradicazione.
3. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle relative sanzioni avvengono mediante verbale redatto dal personale di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le sanzioni sono irrogate dalla Regione che introita i relativi proventi.
4. È fatta salva l'applicazione degli articoli 340 e 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.'.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 26 e 34 della l.r. 19/2007)
1. All'articolo 26 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Modalità e criteri per l'accreditamento, sospensione, revoca e commissariamento';
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. In caso di accertamento, da parte della direzione generale competente in materia di formazione, della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'accreditamento o di carenze nell'erogazione di livelli essenziali delle prestazioni e comunque degli standard previsti dal sistema di accreditamento, nonché in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative e contabili, anche a seguito di violazione di leggi o regolamenti, con particolare riguardo all'utilizzo improprio di risorse pubbliche, all'omessa vigilanza dell'organismo di valutazione sull'operato dell'ente e alla mancata trasparenza dei bilanci, la medesima direzione generale, nel rispetto del principio di proporzionalità, contesta formalmente all'ente le violazioni riscontrate, assegnando un termine per eventuali controdeduzioni. Qualora, anche alla luce del contraddittorio instaurato con l'ente, emerga che le irregolarità riscontrate non sono di gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato, la direzione generale competente procede alla sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per non più di ulteriori centottanta giorni, fatta salva la conclusione, da parte dell'ente, delle attività formative in corso di svolgimento. Nel provvedimento di sospensione la medesima direzione fornisce indicazioni sulle azioni da intraprendere per mantenere i requisiti richiesti per l'accreditamento e sanare le irregolarità riscontrate. Decorso inutilmente il periodo di sospensione, si procede alla revoca dell'accreditamento.
2 ter. Si procede immediatamente alla revoca dell'accreditamento nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanabili e compromettano il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato. Nel valutare la sanabilità delle irregolarità riscontrate, la direzione generale competente tiene conto di eventuali azioni intraprese autonomamente dall'ente per mantenere l'accreditamento, nonché di eventuali rilevanti cambiamenti nella compagine sociale, nello statuto o negli organi di gestione, vigilanza e controllo interno.
2 quater. Nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 quinquies.
2 quinquies. Nei casi in cui il provvedimento di revoca dell'accreditamento riguardi enti iscritti alla sezione A dell'albo o enti iscritti alla sezione B che erogano percorsi abilitanti, regolamentati a livello nazionale o regionale o afferenti al quadro regionale degli standard professionali e non vi siano le condizioni per assicurare la conclusione delle attività formative in corso, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario ad assicurare la conclusione delle suddette attività e la relativa regolarità amministrativa e contabile. Il commissario è nominato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto presso la direzione generale competente in materia di formazione. Possono avanzare richiesta di iscrizione le persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti; b) svolgimento per almeno tre anni del ruolo di direttore di un ente accreditato ai sensi della presente legge. Al commissario spetta un compenso determinato in misura non superiore a euro 60.000,00 annui, al lordo di oneri riflessi, ritenute fiscali e di IVA se dovuta. Il compenso è corrisposto al commissario da parte dell'ente destinatario del provvedimento di revoca; qualora non sia in grado di farvi fronte, gli oneri finanziari sono sostenuti dalla Regione con diritto di rivalsa sull'ente medesimo.
2 sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026', la Giunta regionale definisce le modalità di selezione del commissario, con particolare riguardo alle disposizioni volte ad evitare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell'elenco.
2 septies. La sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché l'eventuale nomina del commissario, sono disposte con decreto dirigenziale, che definisce anche le specifiche funzioni dello stesso commissario e l'entità del compenso nell'ipotesi ed entro la misura massima di cui al comma 2 quinquies.'.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della l.r. 19/2007(6)è aggiunto il seguente:
'13 bis. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione del comma 2 quinquies dell'articolo 19, previste in euro 300.000 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse allocate alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 2 'Altri ordini di Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese di bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 27 bis della l.r. 33/2009 e norme transitorie)
1. L'articolo 27 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7)è sostituito dal seguente:
'Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie)
1. La Regione promuove l'innovazione delle cure favorendo l'integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria e riconosce, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2.
2. Possono beneficiare delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta e che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa di cui all'articolo 29.
3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:
a) i criteri per il riconoscimento del beneficio delle maggiorazioni tariffarie tenuto conto degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici ed economici correlati alle attività di didattica e di ricerca, nonché dell'impatto di queste attività sulla qualità delle cure prestate;
b) le modalità di assolvimento del debito informativo connesso allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla concessione del beneficio, con particolare riguardo ai rendiconti economici e di contabilità analitica.
4. La richiesta del beneficio è corredata di dichiarazione di formale impegno a pubblicare il bilancio di esercizio sul sito istituzionale, nonché ad assolvere il debito informativo di cui al comma 3, lettera b).
5. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema e dei vincoli di finanza pubblica, stanzia le risorse da destinare annualmente al finanziamento delle maggiorazioni tariffarie nell'ambito del bilancio di previsione.'.
2. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 33/2009, come sostituito dalla presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti di riconoscimento del beneficio della maggiorazione tariffaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
4. Alle spese derivanti dall'articolo 27 bis della l.r. 33/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, stimate nel limite massimo di euro 273.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede nell'ambito del relativo provvedimento della Giunta regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 9
(Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 16/2016)
1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(8)è inserito il seguente:
'Art. 29 bis
(Alloggi in permuta)
1. Nell'ambito di specifici programmi di riqualificazione o di rigenerazione urbana, il programma di cui al comma 4 dell'articolo 28 può ricomprendere altresì la permuta tra alloggi di proprietà di persona fisica, collocati in condominio che necessita di interventi di riqualificazione o di rigenerazione e in cui la proprietà pubblica è maggioritaria in relazione al valore delle quote millesimali, e alloggi di proprietà dell'ente pubblico. Il valore delle unità abitative è determinato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale per lo specifico programma di riqualificazione o rigenerazione urbana, che tengono conto delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e delle caratteristiche degli alloggi, della loro ubicazione e dei benefici conseguibili dall'ente proprietario a seguito del ripristino della proprietà piena ed esclusiva dell'intero edificio in capo all'ente pubblico. L'eventuale conguaglio, in caso di differenza di valore tra le unità abitative oggetto di permuta, non può essere superiore a un quinto del valore del bene di proprietà pubblica. Per gli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La permuta non è consentita qualora il valore dell'unità abitativa oggetto di scambio, come determinato nella perizia, si discosti di oltre il 20 per cento dal valore del bene di proprietà pubblica.
3. L'unità abitativa acquisita al patrimonio pubblico a seguito di permuta è vincolata a finalità di servizio abitativo pubblico. L'unità abitativa di proprietà pubblica ceduta in permuta non si computa nel calcolo delle percentuali di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 28.
4. La permuta avviene anche in deroga al divieto di alienazione previsto dal comma 5 dell'articolo 28. All'unità abitativa ceduta in permuta al privato si applica il divieto di alienazione previsto dal comma 5 dell'articolo 28, il cui termine decorre dalla data di registrazione del contratto di acquisto dell'unità abitativa data in permuta dal privato. All'alloggio acquistato in permuta dal privato si applica la disciplina della prelazione prevista dal comma 5 dell'articolo 28.'.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 21 e inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 17/2015. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 34/2022. Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2024)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell'esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e ai familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un'azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione concede contributi per:
a) assistenza legale;
b) affrontare emergenze economiche causate dal decesso.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti ai familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all'articolo 575 del codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia. Ai fini dell'applicazione del primo periodo occorre che sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo reato.
1 ter. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
1 quater. Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.
1 quinquies. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.';
c) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
'Art. 21 bis
(Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso)
1. La Regione riconosce un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.
2. Il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 quater dell'articolo 21, in caso di decesso dell'operatore.
3. Gli importi erogati ai sensi del comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura disposte dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4. La Giunta regionale determina gli importi del contributo economico da erogare tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.'.
2. Alle spese di cui all'articolo 21 della l.r. 17/2015 così come modificato dal presente articolo e quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese di cui all'articolo 21 bis della l.r. 17/2015, così come inserito dal presente articolo e quantificate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025)(10)è abrogato.
5. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali)(11)è abrogato.
Art. 11
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(12)è aggiunto il seguente:
'5 bis. Con delibera della Giunta regionale, possono essere destinate risorse per la riqualificazione della rete viaria comunale non appartenente a quella di cui al comma 5 in modo da garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture stradali, tenendo conto del degrado delle infrastrutture stradali, dei volumi di traffico leggero e pesante, dell'assenza di itinerari alternativi. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.'.
2. Dall'inserimento del comma 5 bis all'articolo 3 della l.r. 9/2001 di cui al presente articolo discendono rispettivamente spese di natura corrente previste per euro 200.000,00 nel 2026, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 5 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, e spese in conto capitale previste per euro 3.000.000,00 nel 2027, euro 7.000.000,00 nel 2028, euro 4.000.000,00 nel 2029 ed euro 6.000.000,00 nel 2030, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 5 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, e la cui copertura finanziaria è assicurata nel triennio 2026-2028 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028' e per le spese in conto capitale per gli esercizi successivi al 2028 con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2029 e 2030.
Art. 12
(Modifica all’articolo 31 della l.r. 23/2019 e conseguente modifica all’articolo 20 della l.r. 5/2020)
1. Al comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2020)(13)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per gli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il calcolo del controvalore in euro di cui al primo periodo, è determinato a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta misurati e rilevati dal produttore.'.
2. La modifica all'articolo 31, comma 8, della l.r. 23/2019, di cui al comma 1, si applica, per gli impianti ivi previsti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e a decorrere dalla determinazione delle somme dovute, a titolo di controvalore dell'energia elettrica da fornire gratuitamente alla Regione, quantificata a consuntivo sull'energia prodotta a partire dall'anno 2025.
3. Per effetto della modifica legislativa di cui al comma 1, all'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)(14)è apportata la seguente modifica, con decorrenza applicativa ai sensi del comma 2 del presente articolo:
a) al primo periodo del comma 3 le parole 'tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete' sono sostituite dalle seguenti: 'tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete o prodotta netta'.
Art. 13
(Inserimento dell’articolo 29.1 nella l.r. 26/2003)
1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(15)è inserito il seguente:
'Art. 29.1
(Misure a supporto dell'espletamento delle procedure per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di un efficace ed efficiente espletamento delle procedure amministrative relative alla realizzazione, alla modifica e all'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Regione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale, diritto ambientale, nonché di innovazione tecnologica applicata alle fonti energetiche, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono prestazioni di analisi e supporto finalizzate al corretto, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 29, nonché alla semplificazione e al coordinamento delle procedure relative agli impianti da fonti energetiche rinnovabili, anche a beneficio degli enti locali competenti e per agevolare gli adempimenti degli operatori del settore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026', sono stabiliti il numero massimo degli esperti esterni per lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2, l'oggetto delle specifiche prestazioni che possono svolgersi anche in coordinamento tra più esperti, la durata e i casi di revoca degli incarichi, nonché la misura del compenso economico.'.
2. Per le spese di cui al comma 1, previste nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse allocate alla missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 1 'Fonti energetiche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, la copertura finanziaria delle quali è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 14
(Coordinamento della disciplina relativa alla procedura di valutazione ambientale di cui alla l.r. 5/2010 nel procedimento unico di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 8/2025)
1. Al fine di coordinare la disciplina procedurale delle valutazioni ambientali di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) nel procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), dopo l'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025)(16)è inserito il seguente:
'Art. 10 bis
(Coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale nel procedimento unico per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica)
1. L'autorità regionale competente all'adozione degli atti previsti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica dispone, nell'ambito della fase procedimentale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettera d), della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), ove necessario, la pubblicazione sul Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) degli elaborati e della documentazione tecnica per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA di competenza regionale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni sensibili di natura tecnica, industriale o commerciale.
2. L’ufficio regionale competente in materia di VIA, avvalendosi del supporto specialistico della “Commissione istruttoria regionale VIA” per le valutazioni di impatto ambientale e, nei casi previsti dalla normativa regionale di settore, per le altre procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, rende, all’autorità competente di cui al comma 1, l’esito delle valutazioni ambientali sulle proposte progettuali presentate oggetto di pubblicazione per la relativa selezione. L’ufficio regionale di cui al primo periodo rende l’esito delle valutazioni ambientali, riferite alle proposte progettuali presentate, in sede di conferenza di servizi indetta e convocata ai sensi del regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020).
3. Gli oneri dovuti per l’espletamento delle valutazioni ambientali regionali di cui al comma 2 sono corrisposti nell’ambito del pagamento degli oneri istruttori e dei contributi richiesti per la partecipazione alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2026”, sono aggiornati, per classi incrementali sulla base della potenza nominale di concessione posta a base di gara e tenendo conto, ove necessarie, delle valutazioni ambientali di cui al comma 2, gli importi degli oneri istruttori previsti per la partecipazione ai procedimenti di riassegnazione delle concessioni di cui alla l.r. 5/2020.
5. La corresponsione degli oneri istruttori, determinati secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4, si applica ai procedimenti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, di cui alla l.r. 5/2020, avviati dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della deliberazione di cui al comma 4.”.

Art. 15
(Rimessione in termini per il completamento di interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana in relazione alle strategie dei comuni lombardi ai sensi della l.r. 9/2020)
1. I comuni o loro forme aggregative già beneficiari dei contributi finanziati, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con il bando denominato 'Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana' di cui al decreto del dirigente di unità organizzativa del 15 gennaio 2021, n. 245, e decaduti dal beneficio entro la data di entrata in vigore del presente articolo, sono rimessi in termini, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), ai fini della conclusione dei lavori e della presentazione del correlato certificato di regolare esecuzione o, se previsto, di collaudo entro il 30 aprile 2026, purché siano stati avviati i lavori entro il 15 maggio 2024.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai comuni o loro forme aggregative già destinatari dei contributi finanziati con il citato bando e beneficiari di precedenti proroghe la scadenza delle quali risulti anteriore al termine del 30 aprile 2026.
Art. 16
1. Al comma 145 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali)(17), il periodo 'Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Sarezzo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera 'Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della viabilità in via Milleottocentocinquanta e per la realizzazione del nuovo parco posto nell'area verde Valle di Sarezzo'', è sostituito dal seguente: 'Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 199.000,00 a favore del Comune di Sarezzo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera 'Riqualificazione viabilità ed area verde Valle di Sarezzo''.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 17 luglio 2017, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2015, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2024, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 8 aprile 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 6 giugno 2025, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2025, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi