Legge Regionale 6 febbraio 2026 , n. 3

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo

(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce l'ideale sportivo, quale modo di intendere e praticare l'attività sportiva, basato sul rispetto della persona e delle regole, sulla correttezza, sulla tolleranza e sulla lealtà e promuove il volontariato in ambito sportivo al fine di:
a) diffondere il valore della centralità della persona, promuovendo la crescita dal punto di vista etico e sociale e il benessere psicofisico, nonché la prevenzione e il contrasto dei comportamenti scorretti e dell'abuso di sostanze dirette ad alterare la prestazione sportiva;
b) sostenere le attività organizzate nell'ambito dell'associazionismo sportivo finalizzate all'educazione, alla coesione e inclusione sociale e alla solidarietà con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità;
c) assumere ogni iniziativa opportuna per rendere la pratica sportiva un diritto di tutti affinché ogni persona abbia la possibilità di praticare attività sportiva.
Art. 2
(Definizione di volontario)
1. Ai fini della presente legge, per 'volontario' si intende ogni cittadino che, in modo personale, spontaneo, disinteressato e gratuito, presta la propria attività non retribuita presso organizzazioni ed enti senza finalità di lucro aventi la forma giuridica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché enti locali o soggetti pubblici e privati che perseguono fini solidaristici, civici, educativi, di utilità sociale, sportivi dilettantistici o culturali.(1)
2. L'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, è a cura e a carico dell'organizzazione o dell'ente presso cui il volontario presta la propria attività.
Art. 3
(Giornata regionale dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo)
1. È istituita la 'Giornata regionale dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo', da celebrare il 5 dicembre di ogni anno in concomitanza con la 'Giornata internazionale del volontariato'.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale di concerto con il Consiglio regionale promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle finalità della presente legge, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni di cui all'articolo 7, sentiti i soggetti indicati all'articolo 8, comma 1, e assegnano un premio ai volontari che si sono particolarmente distinti, prestando la loro attività negli ambiti disciplinati dalla presente legge.
Art. 4
(Prevenzione e contrasto ai fenomeni delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo attraverso la promozione della cultura della solidarietà)
1. La Regione promuove, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le attività di volontariato in ambito sportivo finalizzate al sostegno alle fasce sociali più fragili e al contrasto ai fenomeni delle baby gang, del bullismo del cyberbullismo, nonché la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative alle iniziative previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo).
Art. 5
(Diffusione della cultura dell'ideale sportivo)
1. La Regione incentiva la diffusione della cultura dell'ideale sportivo e la valorizzazione del volontariato in ambito sportivo. A tal fine, l'Ufficio di presidenza del Consiglio indice un bando di concorso annuale finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, che producano studi ed elaborati inerenti all'oggetto e alle finalità della presente legge. Il Consiglio regionale organizza altresì seminari informativi culturali aperti alla collettività.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1.
Art. 6
(Azioni incentivanti)
1. La Regione sostiene le attività legate al volontariato in ambito sportivo e, a tal fine, incentiva l'organizzazione di iniziative formative, nonché azioni di sensibilizzazione, riconoscendo il valore educativo e sociale dell'ideale sportivo così come definito dall'articolo 1.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Art. 7
(Esperienze formative e di volontariato presso associazioni sportive dilettantistiche)
1. La Regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale. Tali associazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa iscrizione al relativo albo, possono presentare progetti di leva civica ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014).
Art. 8
(Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
a) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) Sport e Salute S.p.A.;
c) l'associazione Panathlon International;
d) gli enti di promozione sportiva e le associazioni che operano nel settore sportivo a livello regionale;
e) gli enti locali, anche nell'ambito dei piani di zona;
f) l'Ufficio scolastico regionale;
g) la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia (CSVnet Lombardia), nonché le associazioni professionali e di volontariato;
h) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione può altresì coinvolgere, anche tramite apposite convenzioni, le Agenzie di tutela della salute (ATS), le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), le aziende ospedaliere, nonché i distretti sanitari.
Art. 9
(Promozione dell'evento olimpico Milano Cortina 2026)
1. Per consentire interventi e attività funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi sul territorio lombardo, per l'esercizio finanziario 2026 è concesso, senza applicazione di interessi né presentazione di fidejussioni o altre garanzie reali, alla Fondazione Milano Cortina 2026 un prestito di euro 5.000.000,00 da restituire entro il 31 luglio 2026. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di euro 5.000.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028. La somma relativa alla restituzione del prestito è iscritta al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti a breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028.
2. La concessione del prestito di cui al comma 1 avverrà sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato “de minimis” ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di diffusione del volontariato nello sport. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) le attività di volontariato nello sport promosse negli istituti scolastici grazie al sostegno regionale, gli istituti scolastici coinvolti e gli eventuali ostacoli emersi;
b) le iniziative formative e di sensibilizzazione organizzate grazie agli incentivi regionali per avvicinare i cittadini al volontariato nello sport, il carattere occasionale o continuativo delle iniziative e i destinatari che hanno coinvolto.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 5 dalla presente legge, stimate in euro 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2026-2027 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.
2. Alle restanti spese derivanti dalla presente legge, complessivamente stimate in euro 20.000,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027, si provvede con le risorse della missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 3 della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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