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Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 1
(Modifiche agli articoli 4 quater, 42, 134, 139, 149 e introduzione dell’articolo 146 bis della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 4 quater è sostituito dal seguente:
'1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, per suolo agricolo s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, a varia fertilità, che consente lo sviluppo di specie vegetali, per come esso si presenta allo stato di fatto. Per suolo agricolo si intende, altresì, quella parte di suolo libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola, interessata dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide e infrastrutture rurali.' ;
b) il comma 2 dell'articolo 4 quater è sostituito dal seguente:
'2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio che eroga servizi ecosistemici di approvvigionamento, supporto, regolazione e culturali, concorrendo alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente e alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.';
c) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 quater è sostituita dalla seguente:
'a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo e di definizione di misure compensative che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni ecosistemiche del suolo stesso, il suo valore multisistemico, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;';
d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 dopo le parole 'obbligo di rimboschimento' sono inserite le seguenti: 'o imboschimento' e dopo le parole 'protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale' sono inserite le seguenti: 'e per l'attuazione di compensazioni e mitigazioni ambientali';
e) al comma 2 dell'articolo 134 prima delle parole 'dei corpi idrici o di parte di essi', sono inserite le seguenti: 'di bacini di pesca,';
f) dopo il comma 7 dell'articolo 139 è inserito il seguente:
'7 bis. Al fine di evitare la commercializzazione illecita, è fatto obbligo ai pescatori dilettanti ricreativi, su tutto il territorio regionale, di recidere, dopo la cattura e prima di riprendere la pesca, il lobo inferiore della pinna caudale degli esemplari catturati e trattenuti appartenenti alle seguenti specie: trota di qualunque tipo, luccio di qualunque tipo, coregone, persico reale, salmerino, temolo e siluro.' ;
g) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente:
'Art. 146 bis
(Segnalazioni delle reti da pesca)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dell'attività subacquea, ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello di dimensioni minime di 25 x 25 centimetri, di colore giallo, recante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo.
2. Il regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, definisce le modalità di apposizione e di posizionamento dei gavitelli, nonché ogni ulteriore prescrizione tecnica necessaria ad assicurarne la visibilità e l'efficacia ai fini della sicurezza.';
(Segnalazioni delle reti da pesca)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dell'attività subacquea, ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello di dimensioni minime di 25 x 25 centimetri, di colore giallo, recante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo.
2. Il regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, definisce le modalità di apposizione e di posizionamento dei gavitelli, nonché ogni ulteriore prescrizione tecnica necessaria ad assicurarne la visibilità e l'efficacia ai fini della sicurezza.';
Art. 2
(Modifiche agli articoli 31, 32, 34, 40, 43 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I piani poliennali hanno durata pari a quella prevista per il comitato stesso dall'articolo 30, comma 8.' ;
b) dopo il comma 2 quater dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'2 quinquies. Con l'insediamento dei comitati di gestione di cui all'articolo 30, le zone istituite di cui al comma 2 quater possono essere inserite nei piani poliennali di cui al comma 1, lettera a), corredate da cartografia digitale e con durata pari a quella dei piani medesimi.';
c) al comma 1 dell'articolo 32 le parole 'contributo base' sono sostituite dalle seguenti: 'contributo associativo base';
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 32 le parole da 'possono determinare' a 'comprensori alpini di caccia' sono sostituite dalle seguenti: 'possono determinare un contributo associativo omnicomprensivo in misura non superiore a quattro volte il contributo associativo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sette volte nei comprensori alpini di caccia.';
e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32, le parole 'contributo integrativo' sono sostituite dalle seguenti: 'contributo associativo omnicomprensivo';
f) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 32, le parole 'un contributo integrativo ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 2 che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'un contributo associativo omnicomprensivo che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a dieci volte il contributo associativo base di cui al comma 1.';
g) al comma 3 dell'articolo 32 le parole 'I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati' sono sostituite dalle seguenti: 'I contributi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis sono versati a titolo di quota associativa, sono utilizzati';
i) al comma 1 bis dell'articolo 40 le parole 'che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica' sono sostituite dalle seguenti: 'che nel mese di gennaio è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica in tutto il territorio degli ATC, fatte salve eventuali limitazioni disposte dagli ATC stessi.';
j) alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 43 dopo la parola 'fiume' sono aggiunte le seguenti: 'non rientrano tra le zone di divieto, successivamente al cessare delle piene del fiume, gli avvallamenti in cui permangono i ristagni d'acqua;';
k) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'e bis) nell'esercizio della caccia vagante all'avifauna e ai lagomorfi detenere in luogo di caccia o comunque utilizzare visori termici per l'individuazione della selvaggina.';
l) dopo il comma 1 quater dell'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
'1 quinquies. In caso di abbattimento di esemplari di ungulati, di fauna tipica alpina o di lepre comune con mezzi vietati o da parte di cacciatori sprovvisti della necessaria forma di specializzazione venatoria, prescelta e assegnata con l'iscrizione all'ATC o al CAC, ferme restando le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge, nonché il risarcimento del capo ove previsto, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale). In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.
1 sexies. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e bis), si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00; si applicano altresì le sanzioni accessorie del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all'articolo 1 della l.r. 17/2004, e della confisca amministrativa del visore termico. In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.'.
1 sexies. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e bis), si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00; si applicano altresì le sanzioni accessorie del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all'articolo 1 della l.r. 17/2004, e della confisca amministrativa del visore termico. In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.'.
Art. 3
(Modifiche alla l.r. 3/2012 e abrogazione della l.r. 48/1989)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda' e 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere')(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: 'Disciplina delle attività di estetista, di acconciatore, di tintolavanderia e dei centri massaggi di esclusivo benessere' ;
b) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'attività professionale di estetista è esercitata nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di estetista e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 1/1990.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di estetista e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.';
(Attività di estetista)
1. L'attività professionale di estetista è esercitata nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di estetista e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 1/1990.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di estetista e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.';
c) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di acconciatore e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 174/2005.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di acconciatore e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.' ;
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di acconciatore e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 174/2005.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di acconciatore e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.' ;
d) dopo l'articolo 4è inserito il seguente:
'Art. 4.1
(Attività di tintolavanderia)
1. L'esercizio professionale dell'attività di tintolavanderia è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di tintolavanderia e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 84/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di tintolavanderia e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.'.
(Attività di tintolavanderia)
1. L'esercizio professionale dell'attività di tintolavanderia è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di tintolavanderia e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 84/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di tintolavanderia e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.'.
Art. 4
(Modifica all'articolo 81 della l.r. 6/2010)
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è aggiunta la seguente:
'c bis) promuove, anche tramite le associazioni di settore, protocolli d'intesa e iniziative di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione al fine di consentire, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, l'assistenza gratuita ai conducenti di autoveicoli di categoria M1 con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) per il rifornimento di carburante con applicazione del prezzo comunicato per l'erogazione in modalità self-service, con l'obiettivo di agevolare la loro mobilità personale assicurandone la massima autonomia.'.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2021 )
1. Alla legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 (Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing)(5), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 9è aggiunto il seguente:
'1 bis. Per le attività di cui al comma 1, i comuni possono prevedere, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa vigente, modalità semplificate, unitarie o cumulative di presentazione della SCIA e della relativa documentazione, anche tramite il soggetto organizzatore della manifestazione.';
Art. 6
(Modifica all'articolo 42 della l.r. 27/2015)
1. Al comma 11 dell'articolo 42 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(6)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 aprile la durata della sosta è consentita per un periodo massimo di tre notti.' .
Art. 7
(Modifiche agli articoli 5, 6 e 8 della l.r. 4/2025)
1. Alla legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole 'agli OCC, nonché agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività propedeutiche all'instaurazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento' sono inserite le seguenti: ', anche in considerazione dell'esito del monitoraggio e dell'analisi dei dati effettuati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ove disponibili';
b) al comma 3, dell'articolo 6, le parole 'anche nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 23, comma 13, della legge regionale 8 luglio 2016, n.16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Qualora i soggetti di cui al presente comma siano beneficiari di servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari, per agevolare la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati, adottano le misure più appropriate previste in favore delle situazioni di comprovata difficoltà economica, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 5, della l.r. 16/2016' sono sostituite dalle seguenti: 'in deroga ai requisiti, con assegnazione di alloggio a carattere temporaneo. La Regione, con modalità e criteri da prevedere nel regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), sospende le azioni esecutive e di liberazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle ALER nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e agevola la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati.';
c) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
'6 bis. La Regione tratta i dati personali indispensabili all'attivazione degli interventi e delle misure di cui ai commi 1 e 2, per finalità quali la programmazione, la gestione e il controllo delle attività connesse alla loro realizzazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di trattamento dei dati personali. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.';
d) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento. L'Osservatorio è costituito con decreto del direttore generale della direzione competente entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo.'.
Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007)
1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(8)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 5è sostituito dal seguente:
'Art. 5
(Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)
1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.'.
(Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)
1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.'.
Art. 9
(Modifiche agli articoli 7, 24, 25 e 40 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6(9) (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
'2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per l'esercizio del servizio taxi, in caso di prima violazione, per un periodo da un giorno a un mese, in caso di seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da uno a due mesi e, in caso di terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da due a quattro mesi. La sospensione della licenza è disposta dal sindaco del comune che l'ha rilasciata, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.';
c) il comma 3 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
'3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l'utilizzo di veicoli di cui all'articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, in caso di prima violazione, per un periodo da un giorno a un mese, in caso di seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da uno a due mesi e, in caso di terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da due a quattro mesi. La sospensione dell'autorizzazione è disposta dal sindaco del comune che l'ha rilasciata, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.';
d) al primo periodo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 24 le parole 'L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva superiore a novanta giorni,' sono sostituite dalle seguenti: 'La commissione di quattro violazioni nell'arco di un quinquennio';
e) al secondo periodo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 24 le parole 'L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio' sono sostituite dalle seguenti: 'La commissione di quattro violazioni nell'arco di un quinquennio';
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente:
'a) dell'obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 21/1992; la sede operativa può coincidere con la rimessa, purché il luogo sia nella disponibilità dell'impresa a idoneo titolo e adeguatamente individuato ai fini dell'attività e dei controlli; resta ferma la facoltà di istituire ulteriori sedi operative ove funzionali all'attività dell'impresa;';
g) dopo il comma 4 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
4 ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 bis, lettera a), la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore sia del conducente del natante.
4 quater. Alla violazione di cui al comma 4 bis, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
4 quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4 quater, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
4 sexies. Alle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b) e c), può conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza per un periodo non superiore a quattro mesi.
4 septies. Le disposizioni previste dal comma 4 bis sino al comma 4 sexies non si applicano ai comuni rivieraschi della sponda lombarda del Lago di Garda e del Lago Maggiore.';
a) da 250,00 a 1.000,00 euro in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
b) da 50,00 a 200,00 euro in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza relativi all'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua;
c) da 100,00 a 400,00 euro in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti relativi all'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua.
4 ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 bis, lettera a), la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore sia del conducente del natante.
4 quater. Alla violazione di cui al comma 4 bis, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
4 quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4 quater, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
4 sexies. Alle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b) e c), può conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza per un periodo non superiore a quattro mesi.
4 septies. Le disposizioni previste dal comma 4 bis sino al comma 4 sexies non si applicano ai comuni rivieraschi della sponda lombarda del Lago di Garda e del Lago Maggiore.';
h) al comma 7 quater dell'articolo 25 sono soppresse le parole da 'nonché' sino alla fine del periodo;
i) al comma 4 dell'articolo 40 le parole 'di durata non superiore a cinque anni, sono rilasciate dalle Autorità di bacino e dai comuni rivieraschi di cui all'articolo 48, comma 2, secondo periodo, competenti per bacino, che introitano i relativi canoni ai sensi dell'articolo 52' sono sostituite dalle seguenti: 'sono rilasciate per una durata di cinque anni dagli uffici regionali limitatamente alle infrastrutture effettivamente utilizzate per lo svolgimento del servizio pubblico di linea. Il soggetto gestore della navigazione pubblica, titolare della concessione, è obbligato ad utilizzare e gestire gli approdi assicurando la presenza di personale di terra di riferimento di Navigazione Laghi a presidio delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.'.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014 e all’articolo 10 bis della l.r. 12/2005)
1. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5.2. è inserito il seguente:
'5.2. bis. Ove l'adeguamento della pianificazione provinciale di cui al comma 2 abbia già acquisito o acquisti efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2028, la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali territorialmente interessati, disposta con deliberazione motivata dai relativi consigli comunali ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 5 ed estesa in applicazione del primo periodo del comma 5.1., nonché disposta ai sensi del secondo periodo del comma 5.1., è estesa di ulteriori dodici mesi; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati.';
b) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. Il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a trentasei mesi per i comuni ricadenti nelle province di cui al comma 5.2. bis della presente legge, ivi compreso il comune di Gravedona ed Uniti, e fino a sessantaquattro mesi per i comuni per i quali l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022. Per i casi diversi da quelli di cui al primo periodo, il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a ventiquattro mesi successivi all'adeguamento della pianificazione di cui al comma 2 della presente legge.'.
2. Per effetto delle modifiche previste all'articolo 5 della l.r. 31/2014, di cui al comma 1 del presente articolo, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 9 bis dell'articolo 10 bis è inserito il seguente:
'9 ter. Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 9 bis è esteso di ulteriori dodici mesi per i PGT comunali per i quali l'adeguamento della rispettiva pianificazione provinciale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2014, abbia già acquisito o acquisti efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2028, ai sensi del comma 5.2. bis dello stesso articolo 5.'.
Art. 11
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2024)
1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 15 (Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)(12) la parola 'dodici' è sostituita dalla seguente: 'trentasei'.
Art. 12
(Modifiche agli articoli 1 e 5 della l.r. 12/2022)
1. Alla legge regionale 6 giugno 2022, n. 12 (Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 dell'articolo 1, le parole 'cacciata o allevata' sono sostituite dalle seguenti: 'allevata o cacciata, nel rispetto della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.';
b) alla fine dell'alinea del comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte le parole: 'in contesti, eventi o circostanze quali, a mero titolo esemplificativo,' ;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Le specie passeriformi che possono essere impiegate nella preparazione dello spiedo bresciano di cui al comma 2 e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina sono esclusivamente quelle cacciabili ai sensi di quanto previsto dall'allegato II, parte B, della direttiva 2009/147/CE e dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 157/1992, vengono aggiornati gli elenchi delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali. Nella preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina non possono essere in ogni caso impiegate le specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, nonché le specie di cui all'allegato II, parte B, della medesima direttiva la cui caccia non è permessa in Italia.
2 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ai fini della presente legge la selvaggina selvatica piccola appartenente all'ordine dei passeriformi di cui al comma 2 bis, impiegata nella preparazione e somministrazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, è ceduta a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità:
2 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ai fini della presente legge la selvaggina selvatica piccola appartenente all'ordine dei passeriformi di cui al comma 2 bis, impiegata nella preparazione e somministrazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, è ceduta a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità:
e) prima del comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
'01. La Regione effettua i controlli necessari ad accertare che la valorizzazione e diffusione dei piatti tradizionali lombardi avvenga nel rispetto degli standard di tutela fissati dalla normativa europea e statale vigente. In particolare, la Regione verifica che le attività oggetto della presente legge:
02. Per le finalità di cui al comma 01, la Regione:
b) siano coerenti con i piani d'azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici.
02. Per le finalità di cui al comma 01, la Regione:
a) rafforza il contrasto diretto agli illeciti, anche favorendo l'aumento del personale deputato alla vigilanza;
b) rafforza il contrasto indiretto agli illeciti, intensificando, per quanto di propria competenza, i controlli sul traffico illegale, anche di importazione, di uccelli selvatici destinati al consumo umano;
c) promuove iniziative di sensibilizzazione della popolazione e dei cacciatori, per favorire la diffusione di comportamenti virtuosi che consentono di valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il legame con il territorio nel rispetto delle regole stabilite per l'attività venatoria, contrastando l'impiego di uccelli di provenienza illecita;
d) intensifica i controlli sulle autocertificazioni di cui all'articolo 4, prevedendo forme di coordinamento informativo tra le ATS, gli organi deputati alla vigilanza venatoria e la direzione regionale competente;
e) intensifica i controlli presso gli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione e comunque nei contesti di cui all'articolo 1, comma 2, anche al fine di accertare la gratuità della cessione della selvaggina, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE.'
f) provvede, per quanto di propria competenza, all'attuazione delle azioni previste dal piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 marzo 2017;
Art. 13
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 3/2008)
1. All'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
'd bis) promuove e monitora in relazione alle reti dei servizi sociali azioni di semplificazione burocratica e di snellimento operativo, nonché la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, inclusi protocolli digitali, comunità di pratiche e strumenti di co-progettazione con il Terzo settore;'.
Art. 14
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 3/2024)
1. All'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 3 (Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo)(15)è apportata la seguente modifica:
Art. 15
(Modifiche agli articoli 12, 70 e 72 e inserimento degli articoli 59 bis e 73 bis nella l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14 dell'articolo 12 dopo le parole 'Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale' sono inserite le seguenti: ', spettando al componente designato dalla Regione le funzioni di presidente,';
b) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
'Art. 59 bis
(Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva)
1. Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata, sottoponendo l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all'esercizio dell'impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell'impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l'adozione e l'esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.';
(Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva)
1. Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata, sottoponendo l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all'esercizio dell'impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell'impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l'adozione e l'esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.';
c) al comma 4 dell'articolo 70 le parole 'di una Regione confinante a condizione di reciprocità,' sono sostituite dalle seguenti: 'di un'altra Regione a condizione di reciprocità anche con le Regioni di transito,';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 70 è inserito il seguente:
'4 bis. Nei comuni individuati ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) e della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) il cadavere di persona ivi residente può, previa autorizzazione comunale, essere trasportato ai fini dell'esposizione presso luoghi diversi dalle case funerarie e individuati nell'autorizzazione stessa, a condizione che:
a) l'accertamento della morte sia effettuato mediante tanatogramma oppure dal medico necroscopo tra la quindicesima e la ventiquattresima ora dal decesso;
e) dopo il comma 5 ter dell'articolo 72 è inserito il seguente:
'5 quater. L'impresa funebre che effettua il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dal comma 5 ter rilascia un'autocertificazione valida per l'ottenimento del passaporto mortuario in sostituzione della certificazione rilasciata dall'ATS.' ;
f) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:
'Art. 73 bis
(Crematori mobili containerizzati)
1. Sono ammessi forni crematori mobili containerizzati quali beni mobili puri su ruote, installabili temporaneamente esclusivamente all'interno dei cimiteri, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi comprese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I forni mobili di cui al comma 1 non sono soggetti a titolo edilizio in quanto privi di fondazioni e di trasformazione permanente del suolo.
3. Ferma restando la disciplina vigente in materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazione unica ambientale e le competenze delle autorità individuate dal d.lgs. 152/2006, la Regione esercita funzioni di coordinamento sotto il profilo sanitario e programmatorio, verificando la coerenza dell'installazione con la programmazione regionale in materia di cremazione e assicurando lo svolgimento dei controlli periodici e delle verifiche straordinarie, nonché la sospensione immediata e la revoca dell'assenso regionale in caso di accertata non conformità.
4. L'impianto può essere utilizzato, in via temporanea e straordinaria, per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria o di eccezionale sovraccarico del servizio crematorio, dichiarate con apposito provvedimento regionale e nei limiti temporali e quantitativi ivi stabiliti.
5. Nel regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità') di cui all'articolo 76 sono definite le modalità specifiche di impiego, le procedure amministrative e i requisiti tecnici relativi agli impianti crematori mobili containerizzati.'.
(Crematori mobili containerizzati)
1. Sono ammessi forni crematori mobili containerizzati quali beni mobili puri su ruote, installabili temporaneamente esclusivamente all'interno dei cimiteri, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi comprese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I forni mobili di cui al comma 1 non sono soggetti a titolo edilizio in quanto privi di fondazioni e di trasformazione permanente del suolo.
3. Ferma restando la disciplina vigente in materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazione unica ambientale e le competenze delle autorità individuate dal d.lgs. 152/2006, la Regione esercita funzioni di coordinamento sotto il profilo sanitario e programmatorio, verificando la coerenza dell'installazione con la programmazione regionale in materia di cremazione e assicurando lo svolgimento dei controlli periodici e delle verifiche straordinarie, nonché la sospensione immediata e la revoca dell'assenso regionale in caso di accertata non conformità.
4. L'impianto può essere utilizzato, in via temporanea e straordinaria, per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria o di eccezionale sovraccarico del servizio crematorio, dichiarate con apposito provvedimento regionale e nei limiti temporali e quantitativi ivi stabiliti.
5. Nel regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità') di cui all'articolo 76 sono definite le modalità specifiche di impiego, le procedure amministrative e i requisiti tecnici relativi agli impianti crematori mobili containerizzati.'.
Art. 16
(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 9/2025)
1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)(17) dopo la parola 'colon-proctologi' è aggiunta la seguente: 'radiologi'.
Art. 17
(Soppressione di disposizioni istitutive di alcuni organismi e comitati non più operativi)
1. All'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole ', acquisito il parere del 'Comitato per le politiche del personale' di cui al comma 14,' sono soppresse;
2. All'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(19) sono apportate le seguenti modifiche:
3. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22(20) (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 15 bis, le parole 'sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e' sono soppresse;
4. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate)(21), le parole 'del Comitato istituzionale di coordinamento e' sono soppresse.
5. L'articolo 32 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è abrogato.
6. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, le parole ', nonché dalla consulta di cui all'art. 2, commi 7 e 8' sono soppresse;
7. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario)(23)è abrogato.
8. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 18
(Modifica all'allegato 'Prescrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche' della l.r. 6/1989)
1. Il punto 2.1.2 'Rampe' del Punto 2 'Mobilità e sosta urbana' dell'allegato 'Prescrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche' della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(24)è sostituito dal seguente:
'2.1.2 Rampe
Per la realizzazione delle rampe si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.'.
'2.1.2 Rampe
Per la realizzazione delle rampe si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.'.
Art. 19
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione degli articoli 1 e 21 della l.r. 18/2025 e conseguente abrogazione del comma 4 ter dell’articolo 59 della l.r. 31/2008 nonché dell’articolo 19 bis della l.r. 26/2003. Modifica agli articoli 1, 3, 24 quater e 57 della l.r. 6/2012 come modificata dalla l.r. 2/2026. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 3/2026. Modifica dell’articolo 8 della l.r. 7/2026. Modifica agli articoli 3 e 4 della l.r. 4/2026. Modifica agli articoli 2 e 5 della l.r. 5/2026)
1. Gli articoli 1 e 21 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 18 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025)(25) sono abrogati. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 ter dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e l'articolo 19 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).(26)
2. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti),(27) come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2 (Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole 'innovativi' sono inserite le seguenti: 'e accessibili';
b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', nel rispetto della normativa statale in materia di sicurezza del traffico aereo.';
c) al comma 2 dell'articolo 24 quater, le parole 'dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' stabilisce i criteri per determinare e aggiornare il contingente complessivo delle autorizzazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026' stabilisce, senza individuare limiti quantitativi d'offerta, i criteri per determinare annualmente, il fabbisogno delle autorizzazioni';
d) al comma 3 dell'articolo 24 quater, le parole 'I comuni individuano il proprio fabbisogno' sono sostituite dalle seguenti: 'I comuni determinano annualmente il proprio fabbisogno';
e) al comma 4 dell'articolo 24 quater, dopo le parole 'La Regione,' sono inserite le seguenti: 'nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e tutela della concorrenza,' e le parole 'determina annualmente' sono sostituite dalle seguenti: 'approva annualmente, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 21/1992,';
f) al comma 6 dell'articolo 24 quater, le parole 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)' sono sostituite dalle seguenti: 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026';
g) al comma 1 dell'articolo 57, le parole ', ivi incluse le Autorità portuali,' sono sostituite dalle seguenti: ', ivi inclusi i soggetti gestori degli approdi in acque interne,';
h) al primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 57, prima delle parole 'La Giunta regionale' sono inserite le seguenti: 'Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di ricerca e soccorso e afferenti alla sicurezza della navigazione,';
i) al secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 57, prima delle parole 'A tal fine le Autorità di bacino' sono inserite le seguenti: 'Fatte salve le vigenti competenze statali in materia di ricerca e soccorso e afferenti alla sicurezza della navigazione,';
j) al comma 1 ter dell'articolo 57 è premesso il seguente periodo: 'Le convenzioni di cui al comma 1 bis operano esclusivamente nelle acque interne rientranti nelle competenze amministrative regionali e non interferiscono con le funzioni attribuite allo Stato ai sensi della normativa vigente.' e le parole 'delle finalità di cui al comma 1 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'delle finalità di cui al medesimo comma 1 bis'.
3. All'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3 (Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo)(28), le parole 'e in modo non occasionale' sono soppresse.
4. All'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2026, n. 7(29) (Politiche regionali in materia di artigianato), il punto 3 è sostituito dal seguente: '3) le persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali'.
5. Alla legge regionale 10 febbraio 2026, n. 5(30) (Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite di cui all'articolo 254, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno un dispositivo tra i seguenti:'.
6. Alla legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'apposita piattaforma informatica' sono inserite le seguenti: ', interoperabile con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81/2008,';
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale