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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
27 dicembre 2002
, N. 12
Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 23 luglio 2002, n. 5 "Nuovo Sistema Tariffario(1)"
(BURL n. 53, 1º suppl. ord. del 31 Dicembre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-27;12
Art. 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 25 del Regolamento regionale n. 5/2002“Nuovo Sistema Tariffario”è sostituito dal seguente:
“6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell’allegato A3, al Comune di residenza, se competente per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98 . Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell’ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All’atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell’attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all’Allegato A3.”.
“6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell’allegato A3, al Comune di residenza, se competente per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98 . Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell’ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All’atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell’attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all’Allegato A3.”.
2. Il comma 7 dell'articolo 25 del Regolamento regionale n. 5/2002è sostituito dal seguente:
“7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all’Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 6, un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe”.
“7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all’Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 6, un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe”.
3. Il comma 2 dell'articolo 26 del Regolamento regionale n. 5/2002è sostituito dal seguente:
“2. Con decorrenza dal 1º agosto 2003 hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:
a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute qualora il reddito personale imponibile del richiedente, esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a due volte l’ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni titolari di pensione minima o integrata al minimo, corrisposta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o dalla Cassa di previdenza dei lavoratori autonomi, e non titolari di altri redditi, esclusi quelli derivanti dalla proprietà dell’alloggio di abitazione. Nel caso di coniugi, anche se entrambi pensionati, le agevolazioni tariffarie spettano qualora il cumulo dei redditi imponibili percepiti dagli stessi, con esclusione del reddito dell’alloggio di abitazione, non sia superiore a due volte e mezzo l’ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.”.
“2. Con decorrenza dal 1º agosto 2003 hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:
a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute qualora il reddito personale imponibile del richiedente, esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a due volte l’ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni titolari di pensione minima o integrata al minimo, corrisposta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o dalla Cassa di previdenza dei lavoratori autonomi, e non titolari di altri redditi, esclusi quelli derivanti dalla proprietà dell’alloggio di abitazione. Nel caso di coniugi, anche se entrambi pensionati, le agevolazioni tariffarie spettano qualora il cumulo dei redditi imponibili percepiti dagli stessi, con esclusione del reddito dell’alloggio di abitazione, non sia superiore a due volte e mezzo l’ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.”.
4. Il comma 4 dell'articolo 26 del Regolamento regionale n. 5/2002è sostituito dal seguente:
“4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate, per entrambe le categorie di cui al comma 2, nella misura del 60%.”.
“4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate, per entrambe le categorie di cui al comma 2, nella misura del 60%.”.
5. Il comma 5 dell'articolo 26 del Regolamento regionale n. 5/2002è sostituito dal seguente:
“5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell’allegato A5, al Comune di residenza, se competente per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di agevolazione tariffaria ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98. Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell’ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All’atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell’attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all’allegato A6.”.
“5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell’allegato A5, al Comune di residenza, se competente per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla Provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di agevolazione tariffaria ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della l.r. 22/98. Qualora il Comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla Provincia nell’ambito della quale è ubicato il Comune stesso. All’atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell’attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all’allegato A6.”.
6. Il comma 6 dell'articolo 26 del Regolamento regionale n. 5/2002è sostituito dal seguente:
“6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all’Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 5 un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe.”.
“6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all’Allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 5 un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe.”.
7. Il comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento regionale n. 5/2002è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti locali affidanti sono tenuti ad inviare alla Regione con frequenza annuale un rapporto inerente l’attività di monitoraggio delle tessere di libera circolazione ed agevolazione tariffaria.”.
“1. Gli enti locali affidanti sono tenuti ad inviare alla Regione con frequenza annuale un rapporto inerente l’attività di monitoraggio delle tessere di libera circolazione ed agevolazione tariffaria.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia