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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
TITOLO I
GENERALITÀ
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008, reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'articolo 42 della legge regionale citata.(2)
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008, gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.(3)
Art. 2
(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)
1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all’articolo 50 della l.r. 31/2008, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008.(4)
Art. 5
(Deroghe alle norme forestali)
1. I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008.(7)
TITOLO II
PROCEDURE
CAPO I
Istanza
Art. 6
(Autorizzazione)
1. All'interno delle aree protette, i tagli colturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008.(8)
2. Tale autorizzazione è rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.(9)
Art. 7
(Silenzio assenso per interventi in deroga)
1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:
a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.
3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.
4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.
Art. 8
(Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali)
1. Dopo l'approvazione del piano di indirizzo forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.(10)
Art. 9
(Denuncia di inizio attività)
1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.(11)
Art. 10
(Opere di pronto intervento)
1. Le opere considerate di pronto intervento in base all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo.(12)
Art. 11
(Procedura informatizzata)
1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata.
Art. 12
(Validità del permesso di taglio)
1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.(14)
CAPO II
Allegati tecnici all'istanza
Art. 14
(Progetto di taglio)
1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:(16)
a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;(17)
g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;(18)
1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.(19)
2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.(20)
3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.
4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.(21)
5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.
6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.(22)
Art. 15
(Relazione di taglio)
1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;(23)
Art. 16
(Esonero dalla presentazione di allegati)
1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.(25)
1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.(26)
CAPO III
Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi
Art. 17
(Controlli)
1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 61, della l.r. 31/2008, riguardante:(27)
a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dalla competente struttura regionale, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno;(28)
b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;(29)
Art. 18
(Sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61, della l.r. 31/2008.(30)
2. I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:(31)
a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008;(32)
d ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.(35)
Art. 19
(Ripristino dei luoghi))
1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.(36)
TITOLO III
GESTIONE DEI BOSCHI
CAPO I
Norme comuni a tutti i boschi
Art. 20
1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.(39)
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:(40)
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:(41)
4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di due anni.(42)
SEZIONE I
Regole generali sugli interventi di gestione
Art. 21
(Stagione silvana)
1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.(44)
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.(45)
7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.
Art. 22
(Scarti delle lavorazioni)
1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:
c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull’area interessata al taglio.(49)
2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.(50)
3. È vietato:
a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d’acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;(51)
3 bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.(52)
Art. 23
(Conversioni)
2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.(55)
4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.(56)
4 bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.(57)
Art. 24
(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)
1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.(58)
2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.(59)
3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.(62)
4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.(63)
5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.(64)
Art. 25
(Rinnovazione artificiale)
1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:
3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell’allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.(66)
4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:
5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
7 bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.(67)
Art. 26
(Raccolta del terriccio e della lettiera)
1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:
2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.
Art. 27
(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)
1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.
2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco e previa comunicazione all’ente forestale competente.(69)
2 bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all’articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall’ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.(70)
Art. 28
(Potature e tagli delle ceppaie)
1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcature, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), sono consentite:(71)
3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
4. La spalcatura nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.
5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.(72)
Art. 29
(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)
1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.(73)
Art. 30
(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)
1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.
Art. 31
(Gestione dei castagneti da frutto)
1. Nei castagneti da frutto in attivitàè possibile effettuare:
a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti;(74)
c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;
d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio.(77)
2. Nei castagneti da frutto in attivitàè inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.
3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L’ente forestale può autorizzare l’esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.(78)
3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L’ente definisce le operazioni colturali eseguibili.(79)
SEZIONE II
Art. 31 bis
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 32
(Danni all'ecosistema)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d’acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.(82)
2. La ripulitura è permessa:(83)
a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
Art. 33
(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:(85)
a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;(86)
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;(87)
Art. 34
(Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)
1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.(89)
2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.(90)
SEZIONE III
Altre disposizioni
Art. 35
(Segnaletica)
1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.
Art. 36
(Recinzioni e chiudende)
1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.(91)
Art. 37
1. L’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 59, comma 4 bis, della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall’articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:(93)
1 bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell’ente forestale la creazione di percorsi sospesi.(94)
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;(95)
3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una durata massima di settantadue ore frazionabili su più giorni per le manifestazioni di trial, in un lasso di tempo non superiore a due settimane. Solo in caso di inagibilità permanente in punti del tracciato causata da eventi naturali, gli enti di cui al comma 1 possono autorizzare l’apertura di nuovi tratti al fine di assicurare continuità ai percorsi esistenti. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione deve prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.(96)
5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi e i percorsi su fondo sterrato o roccioso riservati esclusivamente alla specialità trial, entrambi individuati in base al comma 7. Sui percorsi fissi e su quelli riservati alla specialità trial non possono svolgersi nuove manifestazioni prima che siano trascorsi cinque mesi; in relazione ai medesimi percorsi la documentazione tecnica di cui al comma 2 lettere a), d) ed e) ha validità di ventiquattro mesi, salvo il caso di modifiche delle aree o dei tracciati.(97)
6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.(98)
7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:
b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.
Art. 38
(Carbonizzazione in bosco)
1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.
2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.
3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008.(99)
CAPO II
Selvicoltura
SEZIONE I
Norme generali per tutti i boschi
Art. 39
1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.(100)
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.(101)
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.(102)
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.(103)
5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L’ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell’ambiente forestale e del paesaggio.(104)
7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:(105)
Art. 40
(Norme per gli interventi nei cedui)
1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.(106)
3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all’articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.(108)
4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduazione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.(109)
5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:(110)
6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:(113)
7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.(114)
Art. 41
(Periodicità dei tagli)
1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.
2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:
3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:
a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querco -carpineti;
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
Art. 42
(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)
1. Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduazione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:
SEZIONE II
Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale
Art. 43
(Compilazione del piano d'assestamento forestale)
1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.(118)
Art. 44
(Piani di assestamento forestale scaduti)
1. Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al presente regolamento allegando il progetto di taglio nei casi previsti dall’articolo 14.(119)
Art. 45
(Accantonamento degli utili)
1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.(120)
3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:
a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
Art. 46
(Libro economico e ripresa)
1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.
2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.
SEZIONE III
Norme specifiche per le aree protette
Art. 47
(Gestione selvicolturale nelle aree protette)
1. Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.
2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
3. In tutte le aree protette, i piani di indirizzo forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.
Art. 48
1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:(123)
a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:(124)
f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);(125)
g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;
j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l’esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;(127)
CAPO III
Rimboschimenti ed imboschimenti
Art. 49
(Caratteristiche degli impianti)
1. Rimboschimenti ed imboschimenti sono:
a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
2. Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.
Art. 50
(Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti)
1. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.
Art. 51
(Materiale vegetale)
1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:
2. È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La Giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La modifica o l'integrazione dell'allegato C può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.(129)
Art. 52
(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.(130)
CAPO IV
Difesa fitosanitaria e dagli incendi
SEZIONE I
Difesa fitosanitaria
Art. 53
(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)
1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.
2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:
a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
SEZIONE II
Difesa dagli incendi
Art. 54
(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.(131)
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:(132)
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.(133)
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
Art. 56
(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)
2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l’ente forestale può autorizzare l’esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.(135)
3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l’accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.(136)
CAPO V
Pascolo in bosco
Art. 57
(Limiti al pascolo in bosco)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:(137)
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.(138)
2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.(139)
CAPO VI
Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie
Art. 58
(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:
3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.
3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.(142)
Art. 59
(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)
1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.
2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.
Art. 60
(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduazione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.(143)
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.
Art. 61
(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)
1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.
3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica.Sono invece consentiti il taglio e l’asportazione delle piante cadute nell’alveo o nei corsi d’acqua che possono limitare il deflusso idrico.(144)
CAPO VII
Altri vincoli
Art. 62
(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923)
1. L'ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.
2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assestamento forestale o autorizzate dagli enti forestali.(145)
Art. 63
(Boschi intensamente fruiti)
1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruite che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:
a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
TITOLO IV
GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO
CAPO I
Gestione della vegetazione
Art. 64
(Taglio di alberi e arbusti)
1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffrutticosi quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
CAPO II
Terreni agrari
Art. 65
(Lavorazioni del terreno)
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.
Art. 66
(Regimazione delle acque agrarie)
Art. 67
(Prati stabili)
1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 7.
CAPO III
Pascolo in aree non boschive
Art. 68
(Modalità di pascolo)
1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;
d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
TITOLO V
INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE
CAPO I
Viabilità agro-silvo-pastorale
Art. 71
(Manutenzione)
1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.(146)
2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:
d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:
a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni;
e ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose.(148)
4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:
a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
Art. 72
(Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)
1. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.
2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.
2 bis. Nell’esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.(149)
CAPO II
Sistemi di esbosco aerei
Art. 73
(Gru a cavo)
1. Per l’installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E’ necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell’impianto.(150)
3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
6. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.(154)
7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.(155)
Art. 74
(Fili a sbalzo)
1. Per l’installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E’ necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell’impianto.(156)
4. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.(159)
5. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.(160)
7. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, all’ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.(162)
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.(163)
CAPO III
Altre norme
Art. 75
(Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici)
1. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:
1 bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.(164)
2. Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.
2 bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d’oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.(165)
2 ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.(166)
Art. 75 bis
1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l’assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.
3. L’istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.
Art. 76
1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:
c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito.(170)
La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.
2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:
a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;(171)
b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;(172)
d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.(173)
3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
Art. 77
(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)
1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:
b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001;(175)
c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923.(176)
Art. 78
(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate)
1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrate. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:
a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato;
Art. 79
(Entrata in vigore e disposizioni finali)
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, ai sensi della l.r. 31/2008:(177)
a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);(178)
b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale” e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');(179)
c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale');(180)
d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale'' e dell'articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');(181)
e) l'articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).(182)
NOTE:
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
37. Vedi deroga alle norme forestali regionali per il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, per il periodo quindicennale con decorrenza dall’approvazione definitiva del piano stesso da parte della provincia di Brescia (dgr X/3278; BURL 18 marzo 2015, n. 12, s.o.).
38. Vedi deroga alle norme forestali regionali per il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Alta Valtellina di Bormio in vigore per i 15 anni di validità del piano stesso, con decorrenza dall’approvazione da parte della Provincia di Sondrio (dgr X/3572; BURL 18 maggio 2015, n. 21, s.o.).
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ff) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
93. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. www) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Successivamente l'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3.
96. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. zzz) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1, dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3, dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3.
97. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aaaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1e dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3.
101. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. eeee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
102. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ffff) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
104. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhhh) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. iiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
107. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. llll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. mmmm) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Successivamente il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
109. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oooo) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
116. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. tttt) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
119. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. wwww) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
124. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. zzzz) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
125. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
126. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbb) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
127. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. ccccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
137. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. lllll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
150. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuu) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
156. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. wwwww) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
167. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
168. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbb) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
169. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. cccccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
170. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. dddddd) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
171. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
172. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ffffff) del r.r . 19 gennaio 2010, n. 1.
173. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. gggggg) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
175. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhhh) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
176. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. iiiiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
177. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. jjjjjj) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia