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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 28, c. 5, della l.r. n. 6/2012 e della l. n. 21/92, disciplina l'esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale, di seguito denominato per brevità 'bacino', e detta una disciplina omogenea del servizio in conformità alla normativa vigente.
2. Il bacino è costituito, ai sensi dell'art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012, dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume annuo di traffico almeno pari al limite individuato dall'art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012. In deroga a tale limite, la Regione può motivatamente estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori in cui si collocano. Nel caso di aeroporti inseriti nel piano nazionale degli aeroporti, la Giunta può provvedere alla deroga di cui al periodo precedente, alle condizioni ivi previste, sentiti i Comuni di sedime e la Provincia competente.
3. I Comuni integrati nel bacino sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, c. 3 della l.r. n. 6/2012.
Art. 2
(Definizione e ampliamento del contingente unificato di bacino e integrazione di nuovi Comuni)
1. La definizione e l'incremento percentuale del contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati con atto della Giunta regionale, in conformità all'art. 37, c. 2, lett. m), del d.l. n. 201/2011, ed anche su proposta dei singoli Comuni, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, sulla base dei seguenti elementi riguardanti l'intero bacino:
b) estensione territoriale dei Comuni integrati nel bacino, anche in caso di integrazione di nuovi Comuni, e relative caratteristiche;
c) intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, culturali, di cura, di soggiorno, di lavoro;
d) insediamenti di nuove infrastrutture di rilevante e continuativo impatto sul territorio, quali ad esempio ospedali, università e poli fieristici che comportino un incremento della domanda nell'intero bacino;
f) analisi delle esigenze di mobilità su relazioni a domanda debole, ad integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
2. In sede di prima attuazione, il contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati in misura corrispondente alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2013.
3. L'integrazione nel bacino di nuovi Comuni, non ricadenti sul sedime aeroportuale, è deliberata con atto della Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, su istanza dei Comuni interessati nel rispetto dei requisiti di cui al c. 4. La Giunta delibera tenendo conto degli impatti sul contingente unificato di bacino.
4. Possono presentare alla Giunta regionale istanza di integrazione nel bacino solo i Comuni confinanti con i Comuni già integrati, a condizione che i richiedenti: (a) abbiano attivato il servizio taxi e abbiano rilasciato l'ultima licenza per l'esercizio del servizio taxi con autovettura almeno cinque anni prima del momento di presentazione della richiesta - salvo quanto previsto dall'art. 63, c. 3 - e (b) illustrino specifiche esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovra comunale.
Art. 3
(Definizione del servizio)
1. Il servizio taxi nel bacino è il servizio che si rivolge ad un'utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto e del relativo bagaglio, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Art. 4
(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea)
1. Le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall'art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli Enti locali interessati, sino alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 7 della l.r. n. 6/2012, nonché con i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e con le Agenzie per il trasporto pubblico locale, una volta costituite.
2. Lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per conservare la titolarità della licenza d'esercizio taxi.
Art. 5
(Uso collettivo del taxi)
1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l’offerta contemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, che possono essere, in alternativa:(1)
b) accomunati solo dallo stesso punto di origine in quanto ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell’ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
1 bis. L’uso collettivo del taxi, di cui al comma 1, si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.(2)
2. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero. Tale tariffa è aggiornata annualmente in occasione degli adeguamenti tariffari e deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
3. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi, della data della corsa e della firma leggibile dell'operatore.
4. Eventuali modifiche degli elementi che compongono la tariffa del servizio per l'uso collettivo del taxi sono determinate con specifici atti regionali, in conformità ai principi previsti dall'art. 35.
CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 6
(Titolo per l'esercizio del servizio)
1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio della licenza, da parte dei Comuni del bacino, a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 21/92, nel 'Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea', istituito presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel bacino.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. n. 21/92 e dal presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale e, in particolare, della ripartizione del contingente unificato fra i Comuni integrati.
3. Le licenze hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge.
4. Al numero della licenza rilasciata dal Comune del bacino è anteposto un codice che identifica il Comune che ha rilasciato la licenza, fatto salvo per le licenze emesse dal Comune capoluogo di Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per l’identificazione dei codici da attribuire a ciascun comune con decreto dirigenziale.(3)
Art. 7
(Requisiti per il rilascio del titolo)
1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
c) essere proprietario o comunque avere la disponibilità esclusiva del veicolo da adibire al servizio;
g) in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, oppure il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da amministrazioni comunali diverse;
h) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un Comune a titolo gratuito e dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
i) non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente, acquisita mediante bando a titolo oneroso o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 21/92, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
Art. 8
(Impedimenti soggettivi)
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
a) aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del r.d. n. 267/1942;
Art. 9
(Assegnazione delle licenze)
1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate dai singoli Comuni integrati nel bacino in seguito a bando di pubblico concorso sino a copertura del contingente comunale assegnato. Tale bando può essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
2. L'indizione del bando di pubblico concorso, da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino, avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente oppure dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente.
3. Per essere ammessi al bando è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7, c. 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo art. 7, c. 1, lett. c) e j), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.
4. Nel caso di bando a titolo oneroso, una quota non superiore al 20% dei proventi è utilizzata dal Comune, previo parere della Giunta regionale, per opere e interventi di miglioramento della qualità del servizio. Una quota non inferiore all'80% viene ripartita tra tutti gli operatori dei Comuni integrati nel bacino.
Art. 10
(Contenuti del bando di pubblico concorso)
1. Il bando di pubblico concorso di cui all'art. 9 deve prevedere:
b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
c) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art. 8, c. 4 della l. n. 21/92 e a parità di punteggio dall'art. 13, ed i relativi criteri di valutazione, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
Art. 11
(Presentazione della domanda)
1. Le domande per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi debbono essere presentate in carta semplice o per via telematica, in conformità alle vigenti disposizioni. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita e residenza del richiedente.
2. II richiedente deve dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti.
3. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dall'organo competente del Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, dandone comunicazione personale agli esclusi.
Art. 12
(Commissione giudicatrice)
1. Per l'assegnazione delle licenze, ai sensi dell'art. 9, il Comune nomina un'apposita Commissione.
2. La Commissione è composta dal dirigente comunale competente con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove. La Commissione d'esame opera come collegio perfetto.
Art. 13
(Titoli di preferenza)
1. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento in graduatoria, in ordine decrescente di rilevanza:
a) l'avere esercitato il servizio taxi in qualità di collaboratore familiare e/o di sostituto e/o di seconda guida del titolare di licenza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 oppure l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
Art. 15
(Rilascio delle licenze)
1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del bando di pubblico concorso assegnando agli interessati un termine di 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.
Art. 16
(Trasferibilità delle licenze)
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9, c. 1, della l. n. 21/92:
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell'ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al c. 4 decorre dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
Art. 17
(Forme giuridiche del servizio)
1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992:
2. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino.
3. Ai fini del conferimento di cui al c. 2, il conferente deve presentare apposita comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza allegando:
b) dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
Art. 18
(Collaborazione familiare)
1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g), e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8. Il collaboratore familiare non dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente - acquisita mediante bando, anche a titolo gratuito o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 21/92 - dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell'art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, allegando la relativa documentazione.
4. L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da apposita autorizzazione, sostitutiva della licenza taxi, sulla quale sono riportati gli estremi identificativi del titolare della licenza, del collaboratore e del relativo turno integrativo eventualmente assegnato allo stesso, nonché i dati del veicolo abbinato alla licenza.
5. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
6. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 29, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro 15 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
8. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione di cui al c. 5.
9. Il Comune definisce le modalità operative per l'esercizio dell'attività mediante collaboratore familiare, quali:
10. Non può svolgere l'attività di collaboratore familiare colui che abbia riportato sospensioni negli ultimi 5 anni di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.
Art. 19
(Sostituzione temporanea alla guida)
1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito dell'orario del turno ordinario o integrativo espletato dal titolare, da persone in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g), h) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell'art. 10, c. 2, della l. n. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della l. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel c. 1, sino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età manifestino l'intenzione di intestare a se stessi la licenza per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autovetture da piazza.
3. Il rapporto di lavoro con sostituto alla guida è regolato secondo le vigenti disposizioni statali in materia di contratto di lavoro. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.(5)
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest'ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
6. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e la comunica agli enti preposti alla vigilanza per l'applicazione dei provvedimenti previsti.
7. Non può svolgere attività di sostituzione alla guida colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.
Art. 20
(Secondo conducente)
1. Ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) del d.l. n. 223/2006 i titolari di licenza taxi, nell'esercizio del servizio, possono avvalersi di un conducente aggiuntivo, in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8. Il secondo conducente non dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente - acquisita mediante bando, anche a titolo gratuito, o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 21/92 - dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell'art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l'attività di secondo conducente quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza, tenuto conto del proprio turno di servizio, dovrà indicare la fascia oraria per il turno integrativo da assegnare al secondo conducente tra quelle indicate dal Comune.
4. Il rapporto di lavoro con il secondo conducente è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine l'assunzione del secondo conducente è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Il rapporto con il secondo conducente può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
5. L'esercizio del servizio da parte del secondo conducente deve essere autorizzato mediante il rilascio, da parte del Comune che ha rilasciato la licenza, di apposita autorizzazione sulla quale, oltre all'indicazione del titolare della licenza e del secondo conducente abilitato alla guida, siano riportati anche gli estremi del veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo.
6. Il Comune definisce le modalità operative per l'esercizio dell'attività mediante secondo conducente, quali:
7. Non può svolgere l'attività di secondo conducente colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo 5 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli art. 55 e 56.
Art. 21
(Sospensione facoltativa del servizio taxi)
1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno su richiesta dell'interessato nell'arco del medesimo periodo.
2. La sospensione può essere richiesta al Comune che ha rilasciato la licenza qualora il titolare non intenda avvalersi della sostituzione alla guida, nonché per motivi di studio documentati, oppure per periodi di prova di attività lavorativa opportunamente documentati e delimitati, fermo restando quanto previsto all'art. 7, c. 1, lett. j).
3. Il Comune, ove non ostino motivate esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.
4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei contrassegni del turno e delle targhe taxi presso l'ufficio comunale competente da parte dell'interessato ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
5. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti uffici comunali sono tenuti ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio e a darne comunicazione al Comune capoluogo di regione, quale ente locale coordinatore, ai sensi dell'art. 34, c. 3, del sistema di accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti.
Art. 22
(Affiancamento)
1. In deroga alle prescrizioni del presente regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al c. 1 possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Art. 23
(Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)
1. Le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte della direzione regionale del Ministero dei Trasporti o da altro ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, ad eccezione delle autovetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
2. I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
a) il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza rilasciata dal Comune deve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo. Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;
b) tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri ambientali individuati in materia di emissioni per l’adeguamento delle tariffe di cui all’art. 35, comma 9;(8)
3. I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati, a condizione che i contrassegni del turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili dall'esterno.
4. E' obbligatorio sottoporre a preventiva approvazione comunale tutti gli strumenti da collocare a bordo del veicolo destinato al servizio taxi, ad eccezione della dotazione di serie della vettura o dedicata direttamente all'esercizio del servizio. La collocazione della strumentazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in materia e, a tal fine, il titolare della licenza è responsabile dell'osservanza delle norme.
Art. 24
(Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 23, l'autovettura adibita al servizio taxi deve:
a) essere dotata di tassametro omologato e rispondente alle normative vigenti, collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. La visibilità del tassametro non può essere limitata in nessun modo;
c) portare sul tetto apposito segnale luminoso con la dicitura 'TAXI' che deve essere posizionato obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, applicato direttamente alla carrozzeria e collocato nella parte anteriore del tetto della vettura. Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. La Giunta regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e tenendo conto delle indicazioni seguenti, può definire la tipologia, le dimensioni minime e massime e le modalità di esposizione del segnale luminoso TAXI:
c.2 durante lo svolgimento del servizio, il segnale deve indicare alternativamente lo stato del taxi in posizione di LIBERO (con la scritta accesa) o OCCUPATO (con la scritta spenta), rilevando lo stato di servizio del veicolo direttamente dalla corrispondente posizione del tassametro installato sullo stesso. A tale scopo, il collegamento tra il tassametro ed il segnale luminoso non può essere in alcun modo interrotto;
d) disporre sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'ufficio comunale competente e di uno stemma identificativo del servizio nel bacino, di tipo conforme a quello definito dal Comune, d'intesa con i competenti uffici regionali;
e) disporre di due targhe adesive inamovibili, riportanti il numero della licenza e l'indicazione del Comune, fornite dai Comuni a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento devono essere sempre mantenuti in stato di perfetta visibilità e leggibilità e comunque rispettare il posizionamento dei dispositivi passivi di sicurezza interni;(10)
f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza da esporre in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
g) essere dotata della vetrofania di attestazione di conformità tariffaria, in cui sono altresì indicate le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, da apporre sul lato destro del finestrino passeggero, secondo il modello definito dalla Giunta regionale;
h) essere munita di due contrassegni del turno, che devono essere interamente leggibili dall'esterno, realizzati in modo identico per tutti i comuni, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, secondo il modello definito dalla Giunta regionale. In caso di doppio conducente per turno integrativo, i contrassegni dovranno contenere le foto dei conducenti;
2. La vettura che non rispetti tutte le caratteristiche di cui al c. 1 non può svolgere il servizio.
Art. 25
(Sigilli di garanzia)
1. In conformità alla vigente normativa, agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 24, c. 1, lett. a), vengono applicati - a cura dei competenti uffici ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento dei singoli Comuni capoluogo integrati nel bacino.
Art. 26
(Pubblicità)
1. Il Comune può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture, secondo specifiche modalità all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. All'interno dei veicoli il Comune può autorizzare l'esposizione di supporti pubblicitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
4. Per le autovetture munite di radio-taxi o altre tecnologie di chiamata di cui all'art. 45, c. 1, lett. d), è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Comune d'intesa con i competenti uffici regionali, non contenenti messaggi fuorvianti o in contrasto con la normativa vigente.
Art. 27
(Uso proprio dell'autovettura taxi)
1. Ai sensi dell'art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 422/1997, è consentito l'uso proprio, fuori servizio, dell'autovettura adibita al servizio taxi nei casi indicati dall'art. 39.
CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 28
(Inizio del servizio)
1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un adeguato periodo di tempo solo in caso di impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
Art. 29
(Visita di controllo e modalità di svolgimento)
1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi sono soggette a visite di controllo straordinarie a campione da parte del Comune che ha rilasciato la licenza o altro Comune del bacino con esso convenzionato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.(11)
4. Le visite di controllo vengono effettuate dal Comune avvalendosi di apposita Commissione tecnica, costituita con atto del Comune, singolo o delegato in caso di stipula di convenzione tra comuni. La Commissione è formata da 3 esperti tecnici e da 1 rappresentante degli Organi di vigilanza e i relativi oneri sono a carico del Comune. Ai lavori della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti al fine di monitorare la correttezza delle operazioni di verifica.
5. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze taxi. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
7. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.
8. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
9. Sulla licenza di esercizio delle auto pubbliche ritenute idonee dalla Commissione di cui al c. 4 viene apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.
10. Alle auto pubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, oppure per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente regolamento, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione.
Art. 30
(Taxi di scorta e abbinamento)
1. Nell’ambito dell’organizzazione operativa del servizio, il Comune capoluogo di provincia o della città metropolitana può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, che possono essere assegnate a tutti gli operatori dei comuni appartenenti alla rispettiva provincia o città metropolitana, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio.(13)
2. L'uso dei taxi di scorta può essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all'art. 29 ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. Nei casi di cui al c. 2, in alternativa all'uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
4. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio.
5. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel rispetto dell'art. 7, c.1, lett. b) e c), della l. n. 21/92, di organismi associativi di categoria.
Art. 31
(Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione di tali posteggi, nonché l'installazione di eventuali colonnine telefoniche. Il Comune deve garantire la fruibilità delle colonnine telefoniche o altre tecnologie di chiamata a tutti gli operatori i cui Comuni integrati nel bacino abbiano compartecipato ai relativi costi di installazione e manutenzione.
2. Al fine di garantire l'operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino deve essere allestito almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata. L'allestimento dei dispositivi di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 33, c. 5 per l'organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le aree ferroviarie, l'utente del servizio è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (capacità del bagagliaio, numero di posti offerti, strumenti di pagamento, disponibilità del tassista al trasporto degli animali, accessibilità del veicolo) o alla conoscenza di determinate lingue straniere, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.(14)
5. Per soddisfare in luogo le richieste dell'utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto verso la fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
7. E' vietato il carico dell'utenza in vista del posteggio qualora nello stesso vi siano taxi o clienti in attesa.
8. E' vietato agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
9. Il presente articolo non si applica allo stazionamento presso gli aeroporti e le aree ferroviarie disciplinato dall'art. 33.
Art. 32
(Ambiti operativi territoriali)
1. Gli operatori legittimati al servizio taxi all'interno del bacino hanno l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie del bacino sull'intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la regione di seguito elencate:
2. Gli operatori del servizio taxi hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio delle province ricadenti nel bacino per le corse che non originano da uno degli aeroporti ma da uno dei Comuni integrati nel bacino.
3. Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva reciprocità, compresi quelli derivanti dalle regolamentazioni di accesso alle zone a traffico limitato.(15)
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, su richiesta del Comune interessato che non risulti integrato nel bacino, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare gli operatori dei Comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio taxi, con le modalità di cui all'art. 31 e di cui al c. 2 del presente articolo.
Art. 33
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione, le richieste di servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario possono essere accolte dagli operatori in coda unicamente presso le apposite aree di stazionamento e nei limiti di durata del turno di servizio. E' in ogni caso vietato l'accodamento dei taxi fuori turno, sia nelle aree di carico sia in quelle di accodamento.
2. L'ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell'utenza presso gli aeroporti è determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato dall'art. 11, c. 7, della l. n. 21/92.
3. Al fine di garantire l'operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino ove siano presenti stazioni ferroviarie deve essere allestito almeno un posteggio, in prossimità delle stesse. Spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione del posteggio; l'installazione di eventuali colonnine telefoniche o di altre tecnologie di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
4. Gli operatori del servizio taxi devono rispettare l'ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel precedente art. 32, c. 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, c. 7 e 46, c. 2.
5. E' facoltà degli utenti del servizio scegliere l'autovettura, limitatamente a quelle che stazionano presso la banchina di carico, qualora:
6. Al fine di garantire l'ordinato e corretto svolgimento del servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario, le società di gestione degli scali aeroportuali e delle stazioni possono destinare apposito personale che - su richiesta dell'utenza del servizio taxi e secondo le modalità definite dalle società di gestione, dandone comunicazione ai competenti uffici regionali - fornisce le indicazioni utili ad agevolare l'utilizzo del medesimo servizio.
Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di stazionamento e alle banchine di carico)
1. Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti negli ambiti aeroportuali, nel caso in cui l'accesso dei taxi alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti sia regolato mediante sistemi tecnologici automatizzati, i conducenti devono attenersi alle disposizioni dell'autorità aeroportuale che regolamentano la gestione della viabilità, nonché a quelle di cui al presente regolamento.
2. Nel corso dell'espletamento del turno di servizio assegnato, è consentito l'accesso alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti al veicolo taxi munito dell'apposito supporto tecnologico abilitato all'apertura automatizzata dei varchi.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i Comuni integrati, anche attraverso la gestione centralizzata dei dati, il competente ufficio del Comune capoluogo di regione espletate le opportune verifiche, provvede a:
a) fornire i supporti tecnologici da collocare a bordo dei mezzi e inserirvi i dati delle licenze taxi, comunicati dai singoli Comuni integrati nel bacino, necessari a consentire l'ingresso ai varchi automatizzati;
c) sostituire i supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi nonché in caso di sostituzione del veicolo, provvedendo a disabilitare il supporto dismesso e abilitando il nuovo (con contestuale recupero dell'eventuale credito residuo). La sostituzione del supporto deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla richiesta ed in tale periodo è inibito l'ingresso del veicolo interessato dalla sostituzione;
4. I singoli Comuni integrati sono tenuti a comunicare, secondo modalità e termini stabiliti dai competenti uffici regionali, i dati dei titolari di licenza e relative variazioni, ivi inclusi i turni di servizio, al competente ufficio del Comune capoluogo di regione. In assenza di tali comunicazioni non è consentito l'accesso ai varchi automatizzati dei veicoli, ancorché muniti dei necessari supporti tecnologici.
5. Gli operatori taxi che intendono svolgere il proprio servizio presso gli aeroporti in cui sono stati installati sistemi tecnologici di ingresso automatizzati sono tenuti a:
a) dotare i veicoli del supporto tecnologico abilitato all'apertura automatizzata dei varchi per accedervi mediante pagamento al gestore aeroportuale dell'importo stabilito ai sensi dell'art. 35, c. 4. La mancanza del medesimo supporto a bordo del mezzo comporta il divieto di accedere alle aree di stazionamento e alle aree di carico dell'aeroporto;
b) mantenere in perfetto stato di conservazione i medesimi supporti e rispettare le disposizioni di cui al c. 3 in caso di sostituzione degli stessi;
6. La società di gestione aeroportuale:
a) disciplina le modalità e le condizioni di accesso e stazionamento dei taxi all'interno delle aree aeroportuali, ivi inclusa la determinazione di un livello di reinserimento favorevole nella procedura di carico delle 'corse brevi';
b) garantisce l'accesso ai dati statistici operativi, con finalità di monitoraggio, a Regione e agli Enti locali interessati;
c) garantisce la disponibilità di personale addetto al controllo e alla vigilanza, nonché di personale preposto all'incarrozzamento degli utenti, che svolge un servizio di cortesia, fra le cui finalità vi sono l'informazione dell'utenza in ordine alle tariffe, alla disponibilità delle vetture e ai recapiti cui indirizzare eventuali reclami. La presenza di personale addetto all'incarrozzamento degli utenti è prevista dalla competente società di gestione per entrambi gli scali di Malpensa e Linate. Per i restanti scali del bacino aeroportuale è riservata la facoltà, in capo alle competenti società di gestione, di dotarsi di personale addetto all'incarrozzamento;
d) può, in deroga alla lett. c) del c. 3, procedere, all'interno delle aree aeroportuali dotate di sistemi di accesso automatizzato, alla sostituzione dei supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi dandone tempestiva comunicazione al Comune capoluogo di regione o ai Comuni capoluogo di provincia nei casi di cui al c. 7;
e) può convenzionarsi con i Comuni capoluogo di provincia per l'espletamento delle procedure necessarie ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al c. 7.
7. I Comuni capoluogo di provincia possono provvedere allo svolgimento delle attività di cui al c. 3, previo parere degli uffici regionali competenti in ordine all'adeguatezza delle dotazioni tecniche e organizzative necessarie all'espletamento di tali attività. In tal caso i singoli Comuni integrati effettuano le comunicazioni di cui al c. 4 al Comune capoluogo della rispettiva provincia.
Art. 35
(Tariffe del servizio taxi)
1. Gli operatori dei Comuni integrati nel bacino hanno l'obbligo di applicare la tariffa unica di bacino determinata con apposita delibera della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'art. 61; è fatta salva la facoltà:
2. L'importo indicato dal tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale sia nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento o costo aggiuntivo, fatti salvi i pedaggi autostradali:
3. In relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta regionale, i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con appositi atti regionali, sentita la Conferenza di cui all'art. 61, e riguardano il viaggio di andata o ritorno effettuato mediante corse dirette senza fermate, su percorsi prestabiliti e con prezzi omnicomprensivi, che includono tutte le spese, supplementi o costi aggiuntivi, quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico dell'utente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi, nonché l'importo per l'accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti. L'applicazione di tali tariffe comporta che spetti all'operatore del servizio taxi scegliere il tragitto più idoneo, anche in termini di tempo e percorrenza, per raggiungere il luogo indicato come destinazione. Nel caso in cui l'utente, durante il tragitto predeterminato, chieda di raggiungere una località diversa da uno dei punti di destinazione dei percorsi predeterminati, l'operatore del servizio taxi, a fine corsa, richiede il pagamento dell'importo risultante dal tassametro. Per quanto riguarda la tratta Milano-Malpensa, si precisa che per Malpensa si intende indifferentemente il Terminal 1 o il Terminal 2 e che si applica la tariffa predeterminata anche qualora:
a) l'utente, in prossimità del Terminal 1 o 2, decida di cambiare destinazione e dirigersi verso il Terminal 2 o 1;
b) due utenti utilizzino lo stesso taxi, ma abbiano come punto di arrivo e/o di partenza rispettivamente il Terminal 1 e il Terminal 2.
In caso di prenotazione attraverso una delle modalità di chiamata di cui all'art. 45, c. 1, lett. c) e d), l'operatore del servizio taxi, ai fini dell'applicazione della tariffa predeterminata omnicomprensiva, è tenuto a tollerare un ritardo massimo dell'utente pari a 5 minuti, tempo calcolato dall'arrivo del taxi al punto di chiamata sino all'arrivo dell'utente, oppure, nel caso di chiamata differita a mezzo radiotaxi, il ritardo è calcolato a partire dall'orario previsto di arrivo all'indirizzo dell'utente. Qualora il ritardo dell' utente si protragga oltre tale limite, l'operatore è autorizzato a chiedere all'utente che intenda comunque avvalersi della tariffa predeterminata, in aggiunta, il pagamento a tassametro del 'tempo d'attesa' calcolato con la seguente modalità:
- prezzo a tassametro acceso, a partire dal momento della partenza dell'operatore dal parcheggio taxi sino al momento di presa in carico dell'utente, decurtato del costo della cosiddetta 'bandiera', corrispondente al costo iniziale diurno feriale del servizio.
- prezzo a tassametro acceso, a partire dal momento della partenza dell'operatore dal parcheggio taxi sino al momento di presa in carico dell'utente, decurtato del costo della cosiddetta 'bandiera', corrispondente al costo iniziale diurno feriale del servizio.
4. I costi di gestione dei sistemi tecnologici automatizzati per l'accesso alle banchine di carico degli aeroporti sono contabilizzati nel calcolo del valore teorico delle tariffe predeterminate, derivante dall'applicazione del meccanismo automatico di adeguamento di cui al c. 9, prima dell'applicazione delle regole di arrotondamento definite dalla Giunta regionale. Nella tariffa predeterminata sarà inserito il valore che permetterà la copertura dei costi di installazione e di gestione dei sistemi, come definito da apposito gruppo tecnico di lavoro composto da Regione, dalla Provincia territorialmente coinvolta, dal Comune capoluogo di Regione e dalla Società di gestione aeroportuale.
5. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi visibili ed esposti all'interno dell'autovettura sul retro del sedile anteriore del passeggero. L'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria deve essere pubblicizzata in maniera completa, corretta e trasparente, a tutela dei consumatori, in posizione chiaramente visibile dall'esterno del veicolo.
6. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo in funzione.
7. A richiesta del passeggero, il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta firmata - predisposta in conformità al modello determinato dalla Regione - contenente l'indicazione del prezzo della corsa ordinaria o predeterminata, la data di inizio del servizio e riportante il numero della licenza e del Comune che l'ha rilasciata. E' riservata all'utente la facoltà di richiedere sulla ricevuta la compilazione delle indicazioni relative alla località d'inizio e di fine della corsa, al giorno e all'ora in cui è terminata.
8. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate dal Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
9. I livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza di cui all'art. 61, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario devono prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita, anche mediante aggiornamento da remoto.(16)
Art. 36
(Controlli tariffari)
1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 35 e deve essere sigillato, come previsto dall'art. 25, a cura degli uffici delle competenti strutture organizzative dei Comuni capoluogo di provincia integrati nel bacino. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale preposto a tali incombenze.
2. In deroga al c. 1, ed unicamente nei casi in cui è impossibile l'intervento presso gli uffici ivi indicati a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l'intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell'ufficio indicato.
3. L'apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all'utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.
4. La Regione, nell'ambito dell'attività di vigilanza, assicura la corretta ed omogenea applicazione del sistema tariffario nel bacino, individuando nelle competenti strutture dei Comuni capoluogo integrati nel bacino, gli uffici preposti ad effettuare, relativamente agli ambiti provinciali di appartenenza, il controllo, anche straordinario a campione, e a certificare la conformità degli apparecchi tassametrici alle prescrizioni e ai vincoli fissati dalla presente disciplina.
Art. 37
(Turni di servizio)
1. I turni, articolati in ordinari e integrativi, devono garantire la copertura del servizio per tutto l'arco delle 24 ore, tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale, sia della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi Comuni integrati nel bacino.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all'art. 61, definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori, sulla base dei seguenti criteri:
a) ogni turno di servizio continuo non può essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo non può essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
b) l'inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall'inizio del turno è possibile l'accodamento fuori dal territorio provinciale;
c) nel caso di doppio conducente il totale massimo dei turni non può superare le 16 ore giornaliere effettuabili sull'intero bacino;
c bis) turni integrativi non superiori a n. 4 ore effettuabili dallo stesso operatore esclusivamente nell'ambito del territorio comunale del comune, con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, che ha rilasciato la licenza. Il totale massimo dei turni, nella combinazione tra turnazioni ordinarie e turnazioni integrative, non può superare le 16 ore giornaliere;(17)
3. I turni di servizio sono determinati da ogni Comune nell'ambito della tabella di cui al c. 2, anche in relazione alle esigenze di ambito locale, e possono essere cambiati decorsi almeno 5 giorni dall'effettuazione dell'ultimo cambio, salvo l'introduzione di apposita strumentazione telematica per il cambio turno.
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, anche nei Comuni non integrati nel bacino nei casi di cui all'art. 32, c. 4, su richiesta del Comune territorialmente competente, il Comune capoluogo di regione può introdurre deroghe temporanee alla disciplina di cui al presente articolo per il carico e/o lo stazionamento in attesa dei clienti, valide per tutti gli operatori del bacino.
Art. 38
(Contrassegni del turno di servizio)
1. Nell'espletamento del servizio, per garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti e supportare efficacemente l'attività di vigilanza, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati in modo identico, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, in conformità alle prescrizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. I contrassegni devono contenere le indicazioni relative al turno ordinario e a quello integrativo.
2. I contrassegni devono essere interamente leggibili dall'esterno e collocati nel seguente modo:
3. I contrassegni del turno ordinario e integrativo sono forniti dalle competenti strutture organizzative del Comune a spese del titolare della licenza. Il Comune deve tenere un registro dei turni assegnati, anche in formato elettronico, consultabile da tutti i Comuni integrati nel bacino.
4. La Giunta regionale può individuare altre forme per l'indicazione del turno di servizio dei taxi nonché le modalità atte a contraddistinguere il turno integrativo da quello ordinario. I contrassegni dei turni delle licenze che hanno attivato il secondo conducente devono contenere la foto degli autisti.
Art. 39
(Taxi fuori servizio)
1. Le auto pubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
2. Le auto pubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta 'Fuori Servizio'.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base del parametro iniziale del costo chilometrico commisurato al percorso ancora da compiere. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 40
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)
1. I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di:
b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
e) essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica;
f) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
g) avere il segnale 'TAXI' illuminato quando il taxi è libero, in conformità all'art. 24, c.1, lett. c), punto c.2;
h) essere, durante l'attesa nei posteggi o presso le banchine di carico di aeroporti, stazioni e poli espositivi - con l'eccezione delle aree di accumulo - a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle richieste;
i) fornire all'utente chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa, nel caso intervengano soste e/o richieste particolari da parte dell'utente;
k) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni;
Art. 41
(Obblighi e facoltà dei conducenti all'inizio della corsa)
1. All'inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
a) accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente oppure del punto di presa a bordo nel caso di richiesta telefonica, radio taxi o mediante altre tecnologie di chiamata di cui all'art. 45, c.1, lett. d);
2. I conducenti delle auto pubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, salvo quanto previsto dal c. 7, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.
3. E' obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o si insudici. Eventuali risarcimenti per perdita o avaria delle valigie e/o dei colli trasportati sono disciplinati dalla normativa vigente.
5. Il servizio richiesto da organi di polizia per motivi di ordine pubblico, oppure da un soggetto avente titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione interessata, salvo rivalsa ai sensi di legge.
6. Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti previsti dall'art. 32 non comportano l'obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 70% del costo presunto del servizio quantificato sulla base della tariffa chilometrica iniziale.
Art. 42
(Obblighi dei conducenti durante la corsa)
Art. 43
(Obblighi dei conducenti al termine della corsa)
1. Al termine della corsa i conducenti di auto pubbliche in servizio devono:
b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali sconti alla tariffa unica di bacino;
2. Qualora siano rinvenuti oggetti e valori che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al competente ufficio comunale del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 44
(Divieti per i conducenti di taxi in servizio)
1. E' vietato ai conducenti di autoveicoli in servizio:
b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di questi ultimi. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie dell'uso collettivo del taxi di cui all'art. 5;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
f) chiedere somme maggiori o non conformi a quelle autorizzate, salvo rivalsa nei confronti di persone che avessero cagionato danni alle autovetture;
h) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone non autorizzate anche se munite di patente idonea;
i) applicare sia dentro sia fuori dall'autovettura contrassegni e/o adesivi che non siano attinenti al servizio, ad eccezione di quanto disciplinato all'art. 26;
Art. 45
(Modalità di acquisizione del servizio)
1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno deve avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all'auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica, o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o sistemi installati presso i posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2 della legge 21/92;
d) richiesta verso Centrali Radiotaxi o altri Organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purché operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2, legge 21/92.
Art. 46
(Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)
1. Gli utenti del servizio devono rispettare le norme del Codice della Strada, tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'auto pubblica e, al termine della corsa, dopo essersi accertati di non aver dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura, pagarne l'ammontare.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
3. L'inosservanza dei predetti divieti o doveri dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.
4. In conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'utente dovrà corrispondere l'importo corrispondente al ripristino in servizio del veicolo, nei casi in cui sia riscontrata la sua responsabilità nel danneggiamento dello stesso oppure di parti o apparecchiature interne o esterne all'abitacolo.
5. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'auto pubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata al momento della richiesta.
6. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero della licenza e del Comune che l'ha rilasciata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa. Trascorso inutilmente detto termine, l'auto pubblica è da considerarsi libera e può riprendere il normale servizio.
Art. 47
(Reclami)
1. Eventuali reclami da parte dei clienti circa lo svolgimento del servizio possono essere inoltrati alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 o al Comune che ha emesso la licenza entro trenta giorni dall'evento oggetto di reclamo. Il Comune ha l'obbligo di comunicare il reclamo pervenuto entro 3 giorni lavorativi alla Commissione di cui all'art. 60. La Commissione provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'individuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità alla disciplina di cui all'art. 50.(18)
2. I clienti possono inviare anche alla Regione il reclamo avvalendosi, altresì, di apposita casella di posta elettronica. I competenti uffici regionali si coordinano con la Commissione e con il Comune che ha emesso la licenza ai fini della gestione dei reclami presentati.
Art. 48
(Rilevazione dati e monitoraggio)
1. I singoli Comuni integrati nel bacino, le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati relativi alla determinazione degli indicatori di qualità necessari per la definizione dell'adeguamento annuale delle tariffe, secondo le modalità indicate dalla Regione.
2. La Regione e i singoli Comuni integrati nel bacino, anche d'intesa con le Associazioni dei consumatori, possono effettuare indagini e rilevazioni in merito alla qualità e quantità del servizio offerto, al livello di soddisfazione dell'utenza e alla domanda non soddisfatta. La metodologia di effettuazione è definita in accordo con le Associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti.
CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI
Art. 49
(Vigilanza)
1. La Polizia Locale dei singoli Comuni integrati nel bacino svolge l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento e accerta le violazioni.
2. Gli uffici comunali segnalano, alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 per l'individuazione dei provvedimenti disciplinari e alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia.
Art. 50
(Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l'esercizio dei servizi)
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 86, c. 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, quelle di cui all'art. 11 bis della l. n. 21/1992.
2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai requisiti previsti dal presente regolamento, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, o di violazioni al Codice della Strada accertate dagli organi di vigilanza, sono adottati provvedimenti di cui al presente Capo.
3. Gli uffici competenti di cui all'art. 49 trasmettono alla Commissione di cui all'art. 60, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione all'interessato, tutta la documentazione pertinente.
4. La Commissione effettua l'istruttoria e conclude il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento a carico del soggetto interessato, in ragione della complessità del procedimento connessa alla pluralità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti. Il termine è sospeso in caso di supplemento istruttorio, come previsto dalle norme vigenti.
5. La Commissione tecnica disciplinare individua i provvedimenti di cui al presente Capo a carico del soggetto interessato, dandone comunicazione ai Comuni che sono tenuti ad applicarli entro 30 giorni.
6. Il provvedimento finale della Commissione dovrà altresì quantificare l'ammontare dell'importo oggetto di eventuale restituzione.
7. La Direzione generale regionale competente, nel caso in cui il Comune non ottemperi, entro i termini previsti, alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, sospende, previa diffida ad adempiere entro ulteriori 30 giorni, il Comune dalla partecipazione al bacino aeroportuale, sino all'applicazione delle disposizioni citate. Agli operatori di tale Comune, pertanto, non si applica il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico di cui all'art. 32, c. 3.
8. In caso di procedimento per l’applicazione della sospensione di cui al comma 4 dell’articolo 56, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), limitatamente ai casi di rifiuto del servizio nei confronti di persone con disabilità nonché a mobilità ridotta permanente o temporanea o durante l’orario notturno, d), e), f), g) ed i), nonché della decadenza di cui all’articolo 57, a partire dalla comunicazione dell’avvio di tale procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione dell’eventuale sanzione applicata, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell’articolo 16. La licenza può essere trasferita nel caso in cui il procedimento non si concluda nel termine di 180 giorni.(19)
Art. 51
(Ritiro dei contrassegni e della licenza)
1. In caso di contestazione immediata, l'operatore che procede all'accertamento della violazione di cui all'art. 50, c. 1, in aggiunta alla sanzione ivi prevista, deve ritirare la licenza di esercizio, i contrassegni di macchina e di turno quando accerti che l'auto pubblica è in circolazione:
a) sprovvista dei contrassegni di macchina e/o di turno o qualora gli stessi siano contraffatti o alterati;
c) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Giunta regionale dopo il periodo di mora stabilito per il cambio tariffa;
e) non avendo ottemperato all'obbligo della visita di controllo, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato(20);
g) non avendo ottemperato all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, oppure con la stessa licenza dichiarata decaduta;
h) in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della strada, è previsto il ritiro - immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea - dei documenti di circolazione del veicolo abbinato alla licenza taxi e/o di guida del conducente, oppure laddove è prevista la sospensione immediata dalla circolazione del veicolo stesso.
2. La licenza di esercizio ed i contrassegni dovranno essere restituiti al titolare della licenza all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente regolamento, oppure al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida o la sospensione dalla circolazione del veicolo.
Art. 52
(Ritiro cautelativo della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza dispone il ritiro cautelativo della licenza nei seguenti casi:
2. In presenza delle circostanze di cui al c. 1, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'ufficio comunale competente, ferma restando la possibilità del titolare della licenza di avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare, ai sensi dell'art. 18, oppure di avvalersi della sostituzione temporanea alla guida, secondo le previsioni di cui all'art. 19.
3. Nelle ipotesi di cui al c. 1, il Comune provvede ad informare la Commissione tecnica disciplinare e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada.
Art. 53
(Richiamo)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare, dispone il richiamo nei confronti dell'operatore nei seguenti casi:
a) inosservanza caratteristiche auto pubbliche di cui all' art. 23, c. 3, 4 e 5 e all'art. 24, c.1, lett. b), c) secondo periodo, d), i), j) e k);
h) mancanza di uno stradario aggiornato a bordo del mezzo o analoga strumentazione elettronica di cui all'art. 40, c. 1, lett. e);
Art. 54
(Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall'accesso alle aree aeroportuali)
1. Il mancato rispetto delle modalità definite dall'autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l'accesso, la sosta e l'acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato, qualora esistente, di cui all'art. 34, c. 5, lett. c), e c. 6, lett. a), comporta la sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall'accesso automatizzato, qualora esistente, alle aree aeroportuali per un periodo di tempo pari a 5 giorni.
Art. 55
(Sospensione della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità della violazione commessa ed alla recidiva, la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi individuate all'art. 56.
2. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine fissato dal Comune comporta l'instaurazione di un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio con applicazione del provvedimento di sospensione maggiorato del cinquanta per cento rispetto a quello originario.
3. In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall'irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del cinquanta per cento, con arrotondamento all'eccesso. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.
4. In caso di sospensione della licenza di esercizio, nell'ultimo quinquennio di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, di cumulo di 4 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell'art. 56, il Comune invia al soggetto interessato apposita comunicazione con cui lo invita ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni pena l'adozione dei provvedimenti di decadenza dalla licenza di esercizio in conformità all'art. 57.
Art. 56
(Classi di sospensione)
1. CLASSE 1: da 1 a 3 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
c) esposizione irregolare targhe riportanti il numero della licenza e l'indicazione del Comune di cui all'art. 24, c. 1, lett. e);
f) inottemperanza agli ordini e alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 40, c. 1, lett. f);
2. CLASSE 2: da 3 a 7 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
b) mancata esposizione targhe riportanti il numero della licenza e l'indicazione del Comune di cui all'art. 24, c. 1, lett. e);
3. CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
a) inottemperanza guida personale o di persona autorizzata alla sostituzione alla guida o alla collaborazione familiare o come secondo conducente di cui agli artt. 18, 19, 20 e 27;
4. CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:
c) sospensione del servizio per un periodo di tempo pari o superiore a 90 giorni, in difformità da quanto previsto all'art. 21;
d) falsificazione turni o targhe di cui all'art. 24 e falsificazione contrassegni di cui all'art. 38;
e) mancanza di tassametro omologato o sprovvisto di sigilli di cui agli artt. 24, c.1, lett. a) e 25;
f) mancata applicazione della tariffa unica di bacino e delle tariffe predeterminate su percorsi prestabiliti di cui all'art. 35;
h) servizio acquisito in violazione delle modalità di cui all'art. 44, c. 1, lett. a) e al di fuori di quelle di cui all'art. 45;
Art. 57
(Decadenza della licenza)
1. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi:
a) svolgimento del servizio da parte di persona sprovvista di uno o più requisiti prescritti dalla normativa per l'esercizio della professione;
b) mancata documentazione, nei termini previsti dall'art. 15, c. 1 dei requisiti previsti o mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7, c. 1, lett. f), g), h), i) e j);
c) mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall'art. 16;
d) sospensione della licenza di esercizio, nell'ultimo quinquennio, di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, cumulo di cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell'art. 56;
2. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, dispone la decadenza della licenza di esercizio taxi, previa diffida, nei seguenti casi:
a) seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca a persone con disabilità nonché a mobilità ridotta, permanente o temporanea, o sia avvenuto durante l’orario notturno;(21)
c) interruzione del servizio senza giustificati motivi per un periodo pari o superiore a 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 21;
Art. 59
(Procedura ed effetti della decadenza della licenza)
1. I provvedimenti di decadenza della licenza di esercizio, di cui all'art. 57, c. 1, sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi della l. n. 241/1990.
2. I provvedimenti di decadenza della licenza di esercizio, nei casi di prima mancata ottemperanza alle fattispecie di cui all'art. 57, c. 2, devono essere preceduti da una diffida trasmessa all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, oppure ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
Art. 60
(Commissione tecnica disciplinare)
1. La Commissione tecnica disciplinare, incaricata dell'istruttoria dell'esame dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti degli operatori del servizio taxi del bacino, è composta da:
a) un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante degli uffici della Motorizzazione Civile di Milano previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
c) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003;
2. La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all'operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza.
3. I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, su indicazione dei soggetti di cui al c. 1, e partecipano ai lavori a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Per ciascuno dei componenti viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare alle attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente, titolare o supplente, che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico. Il soggetto di riferimento, al fine di mantenere la rappresentanza in seno alla Commissione, dovrà indicare il nuovo rappresentante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla decadenza.
4. Ai fini della validità delle singole sedute, la Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti così come individuati ai c. 1 e 2. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Alle sedute della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti, oppure il legale di fiducia, quali accompagnatori dei singoli conducenti oppure a tutela degli stessi in sede di valutazione dei singoli procedimenti.
7. Le decisioni assunte dalla Commissione sono vincolanti per i comuni del bacino. Nei confronti del comune inadempiente si applica il disposto di cui all'art. 50, c. 7.
8. Il calendario delle attività della Commissione è definito dall'ufficio di segreteria, in considerazione delle esigenze operative della stessa e della disponibilità dei commissari.
9. Per l'attività istruttoria la Commissione si avvale di un ufficio di segreteria individuato nel competente ufficio del Comune capoluogo di regione, che può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici dei Comuni capoluogo delle province ricadenti nel bacino.
10. Le spese del procedimento, incluso il rimborso delle spese ai componenti della commissione di cui al c. 3, sono a carico dei Comuni integrati in proporzione ai procedimenti avviati nei confronti degli operatori titolari di licenze rilasciate da ciascuno dei Comuni integrati.
11. La Commissione adotta il 'Regolamento di funzionamento della Commissione', elaborato su proposta del Comune capoluogo di regione e previo parere obbligatorio della Conferenza del servizio taxi di cui all'art. 61.
CAPO VII
CONFERENZA DEL SERVIZIO TAXI DEL BACINO AEROPORTUALE
Art. 61
(Istituzione della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato è istituita una Commissione consultiva denominata 'Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale', anche per le finalità di cui all'art. 4, c. 4, l. n. 21/92, che svolge funzioni di tipo consultivo per tematiche di particolare rilevanza inerenti il servizio taxi all'interno del bacino.
2. Alla Conferenza di cui al c. 1 partecipano:
a) n. 7 rappresentanti dei Comuni integrati nel bacino, di cui 1 in rappresentanza di ciascun Comune capoluogo di provincia o loro delegati;
b) n. 7 rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 28, c. 5, lett. g), della l.r. n. 6/2012, la cui disciplina è definita con atto regionale, assicurando comunque la presenza dell'associazione o del sindacato maggiormente rappresentativo per ciascuna provincia;
c) n. 3 rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003;
3. Le sedute della Conferenza sono convocate e presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato che provvede anche a fissare l'ordine del giorno.
4. Alle sedute della Conferenza partecipa, su invito del Presidente, in relazione agli specifici temi trattati, un rappresentante di altri soggetti interessati, con particolare riferimento alle società di gestione degli scali aeroportuali.
5. La Conferenza svolge attività consultiva in relazione agli argomenti oggetto del presente regolamento, tra i quali:
b) variazione del sistema tariffario e degli indicatori di qualità per l'adeguamento tariffario annuale;
d) criteri per la determinazione e modifica degli orari massimi di servizio e della tabella dei turni di cui all'art. 37, c. 2, anche su richiesta dei singoli comuni;
6. Ogni soggetto rappresentato in seno alla Conferenza è tenuto a designare, entro il termine che sarà definito con apposito atto regionale, oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I componenti supplenti possono assistere alle sedute della Conferenza, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluno dei soggetti non provveda a designare i propri rappresentanti, la Conferenza è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
7. I componenti della Conferenza possono conferire espressa delega scritta ad altri componenti della stessa.
8. La Conferenza resta in carica per l'intera legislatura a far tempo dalla sua istituzione e comunque fino all'insediamento della successiva.
9. I componenti della Conferenza possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni oppure ad iniziativa del soggetto che li ha designati.
10. La partecipazione alla Conferenza è estesa alle Società di gestione degli aeroporti, ai rappresentanti di tutti i Comuni integrati nel bacino e delle associazioni e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale e iscritte in apposito albo, di cui al c. 2, lett. c), con cadenza almeno annuale, allo scopo di analizzare l'andamento del servizio taxi nel bacino in relazione alle attività programmate per l'anno di riferimento e alle attività oggetto di rendiconto per l'anno trascorso, anche a seguito dell'analisi dei dati e delle attività di controllo e di monitoraggio.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
(Entrata in vigore e disciplina transitoria)
1. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. I regolamenti interni delle cooperative, dei consorzi, delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e degli organismi in qualsiasi forma costituiti che esercitano attività inerenti il servizio taxi non possono essere in contrasto con le disposizioni del presente atto.
3. Per le istanze di integrazione nel bacino presentate da Comuni che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avevano già presentato domanda di integrazione ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato 'A' della d.g.r. n. VII/11948/2003, così come modificata dalla d.g.r. n. VII/20831/2005, il termine di cinque anni di cui all'art. 2, c. 4, lett. a) è ridotto a quattro anni, fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al medesimo art. 2, c. 4.
5. Fino all'approvazione dell'atto di cui all'art. 1, c. 3, i Comuni integrati sono quelli risultanti dalla d.g.r. n. VII/11948/2003.
5 bis. Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, e comunque sino alla riapertura dell'aeroporto di Linate, in caso di uso collettivo del taxi, di cui all'art. 5, ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell'ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni contigui; resta ferma l'applicazione delle tariffe stabilite al comma 2 del medesimo articolo 5.(22)
5 ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento recante ‘Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)’, i Comuni, ove necessario, procedono alla modifica dei rispettivi atti di regolamentazione dell’accesso alle zone a traffico limitato, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al fine di consentire l’esercizio sul proprio territorio del servizio pubblico di taxi da parte degli operatori dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale.(23)
NOTE:
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) e lett. p) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia