(DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE E DI ACQUE REFLUE URBANE)
Art. 5
(Disposizioni per l'allaccio alle reti fognarie)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate situati all'interno di agglomerati devono essere allacciati alle reti fognarie nell'osservanza del regolamento del servizio di cui all'
articolo 48, comma 2, lettera d), della l.r. 26/2003, di seguito indicato come regolamento d'ambito, fatti salvi i casi di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo.
2. Le modalità, i criteri e le tempistiche per l'allaccio sono definiti nel regolamento d'ambito, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo; l'ufficio d'ambito provvede, ove necessario, all' adeguamento del contenuto del regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al comune da parte dell'ufficio d'ambito o, qualora previsto dal regolamento d'ambito, da parte del gestore. I titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio di cui al
comma 1 il comune, informato il gestore, prescrive l'allaccio con provvedimento adottato ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. L'obbligo di allaccio di cui al
comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. L'aumento fino a 300 metri della distanza di riferimento per l'allaccio, tenendo conto del numero di AE da servire, nonché eventuali ulteriori condizioni per l'applicazione dell'obbligo possono essere assunti mediante specifica previsione del regolamento d'ambito.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati. Al fine di scegliere la miglior soluzione di recapito dei reflui, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, la provincia competente o Città metropolitana e il titolare dello scarico valutano se il convogliamento in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da un determinato sito produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di sistemi di depurazione presso il medesimo sito, possa comportare la riduzione dell'apporto di carico inquinante nelle acque superficiali.
7. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, l'ufficio d'ambito, sentito il gestore e nell'osservanza del regolamento d'ambito, fissa i valori limite per lo scarico in fognatura e le ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la compatibilità del refluo con il sistema di raccolta e depurazione. Eventuali valori limite più restrittivi di quelli previsti dal
d.lgs. 152/06 per il recapito in fognatura potranno essere fissati nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema di depurazione non altrimenti superabili mediante altri interventi più efficaci sotto il profilo tecnico ed economico e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelli previsti dal medesimo decreto legislativo per il recapito in corpo idrico superficiale o su suolo o strati superficiali del sottosuolo.
8. E' vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
9. lI
comma 8 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'ufficio d'ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al
comma 8 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
10. L'ufficio d'ambito, con riferimento a quanto specificato nell'allegato A, paragrafo 4, individua le aree o anche le singole utenze per le quali non vige l'obbligo di allaccio di cui al
comma 1, motivando sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche. L'individuazione delle aree di cui al precedente periodo è accompagnata dall'indicazione delle soluzioni, alternative allo scarico in rete fognaria, che garantiscono comunque il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei recettori.
Art. 6
(Divieti e obblighi per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e per scarichi di insediamenti isolati)
1. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE inferiore a 200 non possono essere scaricate in acque superficiali, fatti salvi i casi di:
a) divieto allo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui al
comma 4;
b) scarico derivante da impianti dotati di trattamento secondario;
c) impossibilità di scaricare su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, a causa di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda; al fine di valutare la presenza di tali particolari condizioni, si considerano, quali valori di riferimento, i seguenti:
1) coefficiente di permeabilità del suolo < 10-6 m/s;
2) soggiacenza falda < 2 m.
2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE superiore o uguale a 200 e inferiore a 400 devono essere preferibilmente scaricate in acque superficiali. Lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere, in ogni caso, evitato in presenza di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda.
3. Gli scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo a eccezione dei casi previsti all'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), del
d.lgs. 152/2006.
4. Lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50 è vietato nelle aree di ricarica delle falde appartenenti alle idrostrutture sotterranee intermedia e profonda, come individuate nel PTUA, a eccezione del caso in cui non sia tecnicamente fattibile il recapito in acque superficiali oppure non sia presente un recettore costituito da acque superficiali idoneo, dal punto di vista idraulico e qualitativo, a ricevere lo scarico.
5. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici lacuali, nei bacini drenanti dei laghi individuati nel PTUA, in una fascia compresa entro 300 metri dalla linea di costa valutati in proiezione piana, è vietato recapitare, sia su suolo e strati superficiali del sottosuolo sia in acque superficiali, scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, a meno che il refluo sia sottoposto a una tipologia di trattamento individuato tra quelli per i quali in allegato C (Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi di trattamento per scarichi di insediamenti isolati) è indicato un rendimento di rimozione almeno pari al 70 per cento per il parametro fosforo totale. In assenza di tale requisito i reflui sono allacciati a reti fognarie collettate a sistemi di trattamento conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento. Nell'aggiornamento dei piani d'ambito le aree di cui al presente comma sono considerate prioritarie ai fini della programmazione del completamento e dell'estensione delle reti fognarie.
6. I titolari degli scarichi collocati nei bacini drenanti dei laghi, in una fascia compresa tra 300 metri e 1 chilometro dalla linea di costa valutati in proiezione piana, presentano domanda di autorizzazione alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Nelle aree di cui al
comma 5è altresì vietata l'attivazione di nuovi scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane a servizio di agglomerati aventi un carico generato inferiore a 400 AE, a meno che il refluo sia sottoposto a una tipologia di trattamento individuato tra quelli per i quali in allegato C è indicato un rendimento di rimozione almeno pari al 70 per cento per il parametro fosforo totale.
8. Gli scarichi esistenti di cui ai commi 1 e 4 devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al presente articolo entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.
Art. 7
(Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 AE sono sottoposti ai trattamenti appropriati indicati nei commi successivi, realizzati conformemente a quanto previsto nell'allegato C.
2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati o da agglomerati con un numero di AE inferiore a 200 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti:
a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da trincea di subirrigazione senza drenaggio;
b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da un ulteriore trattamento costituito da trincea di subirrigazione con drenaggio o fitodepurazione o filtrazione su tela.
3. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 200 e inferiore a 400 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti:
a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da biodischi o fitodepurazione o lagunaggio e, in fine, subirrigazione senza drenaggio;
b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da biodischi e subirrigazione con drenaggio oppure vasca Imhoff seguita da fitodepurazione o lagunaggio oppure vasca Imhoff seguita da biodischi e filtrazione su tela o sedimentazione secondaria.
4. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 400 e inferiore a 2.000 devono essere sottoposte a trattamento secondario.
5. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 400 e inferiore a 2.000, recapitate nel bacino idrografico dei laghi individuati nel PTUA all'interno di una fascia di 1 km, valutato in proiezione piana, dalla linea di costa, sono sottoposte a trattamenti aggiuntivi più spinti per l'abbattimento del fosforo, al fine di rispettare i valori limite previsti in allegato D.
6. I titolari degli scarichi di cui al presente articolo possono proporre, in fase di richiesta o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'installazione di sistemi alternativi a quelli di cui ai commi 2 e 3 e all'allegato C, purché garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.
7. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti isolati, in ragione della necessità di eseguire operazioni periodiche di svuotamento delle vasche di tipo Imhoff a garanzia della relativa buona funzionalità, provvedono annualmente a effettuarne lo svuotamento, salvo che l'autorità competente prescriva in autorizzazione una diversa frequenza per tale operazione. Per dimostrare di aver effettuato le prescritte operazioni di svuotamento, i titolari garantiscono la registrazione delle stesse operazioni, a cura dell'esecutore dell'intervento di manutenzione. Lo svuotamento delle vasche Imhoff, in quanto operazione di raccolta di rifiuti, deve essere effettuata da un soggetto iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'
articolo 212 del d.lgs. 152/2006.
8. La registrazione delle operazioni di manutenzione di cui al
comma 7è effettuata utilizzando una scheda conforme a quanto riportato nell'allegato M (Contenuti della modulistica per le istanze di autorizzazione allo scarico).
9. Con deliberazione della Giunta regionale può essere definita una disciplina di eventuale ulteriore dettaglio delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
10. Gli scarichi esistenti di cui ai commi 2, 3 e 5, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai commi precedenti entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.
11. Per i sistemi di trattamento esistenti, l'obbligo di effettuazione della registrazione di cui al
comma 8 decorre:
a) dal primo rinnovo dell'autorizzazione successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se la scadenza per il primo rinnovo di cui alla lettera a) è successiva al decorso dei sei anni da tale data.
Art. 8
(Scarichi in corpi idrici destinati alla balneazione, a uso potabile o anche connessi ad aree naturali protette)
1. In caso di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali designate come acque di balneazione o per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ovvero in loro immissari fino alla distanza, a monte della confluenza, ritenuta tale da fornire adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano, in aggiunta a quanto previsto agli articoli 7 e 9, sentita preventivamente l'ATS competente:
a) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 100 e inferiore a 400 AE, prescrive l'adozione di un trattamento di finissaggio quali il lagunaggio naturale o la fitodepurazione a flusso sub - superficiale o comunque in grado di incidere in modo sensibile sulla qualità microbiologica dello scarico;
b) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato pari o superiore a 400 AE, fissa il limite da rispettare per il parametro escherichia coli, comunque non superiore a 5000 UFC/100 ml, prescrivendo i termini di adeguamento; relativamente agli scarichi per i quali è fissato un limite in funzione della destinazione alla balneazione del recettore, l'autorità competente di cui al presente comma definisce in quale periodo dell'anno il limite deve essere rispettato.
2. La Giunta regionale approva linee guida quali criteri di indirizzo per la scelta, la realizzazione e la gestione dei trattamenti di disinfezione degli scarichi di acque reflue urbane.
3. In caso di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali connesse ad aree naturali protette, l'autorità competente di cui al
comma 1, sentito preventivamente il gestore dell'area, può prescrivere l'adozione di un trattamento più spinto di quello previsto in linea generale dal presente regolamento, qualora tale prescrizione sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti per l'area protetta. Ai fini dell'applicazione del presente comma si intendono:
a) per area naturale protetta: un Sito appartenente alla Rete Natura 2000, un parco nazionale o una riserva naturale statale istituiti ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) o un'area regionale protetta istituita ai sensi della
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con esclusione delle aree di rilevanza ambientale, di cui all'allegato A, lettera d), della stessa
l.r. 86/1983;
b) per acque superficiali connesse ad una area naturale protetta: gli ambienti lotici o lentici le cui aste o superfici siano compresi, anche parzialmente, nel perimetro di un'area naturale protetta, oppure altre acque superficiali a essi tributarie, prossime a queste ultime e, con le loro caratteristiche, in grado di influenzarne la qualità dell'ecosistema.
Art. 9
(Valori limite di emissione ed efficienza di abbattimento)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di impianti o sistemi di trattamento di acque reflue urbane aventi potenzialità inferiore a 2.000 AE devono rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 1 dell'allegato D, ad eccezione degli scarichi di cui al comma 3, lettera a).
2. Per gli scarichi provenienti da sistemi di trattamento di potenzialità inferiore a 200 AE, di cui all'
articolo 7, comma 2, non è prescritto il rispetto di alcun valore limite, fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione allo scarico. La funzionalità dei sistemi di trattamento deve essere in ogni caso garantita mediante l'effettuazione della manutenzione periodica in conformità alle disposizioni di cui all'
articolo 7, comma 7. Qualora il titolare dello scarico preveda sistemi di trattamento diversi da quelli previsti all'
articolo 7, comma 2, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano può prevedere idonei valori limite allo scarico.
3. Gli scarichi, recapitanti sul suolo, di cui all'
articolo 103, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006, provenienti da impianti o sistemi di trattamento di potenzialità:
a) maggiore o uguale a 400 AE e minore di 2.000 AE: devono rispettare i valori limite di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla
parte terza del d.lgs. 152/2006 e, con riferimento ai parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale e tensioattivi totali, i valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 dell'allegato D al presente regolamento;
b) maggiore o uguale a 2000 AE: devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla
parte III del d.lgs. 152/2006.
4. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da impianti di potenzialità superiore o uguale a 2000 AE, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 5, devono rispettare i valori limite indicati nella tabella 3 dell'allegato D, secondo le modalità specificate nel medesimo allegato.
5. Tutti gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 10.000 AE, limitatamente ai parametri fosforo totale e azoto totale, devono rispettare i valori limite indicati nella tabella 4 dell'allegato D.
6. Qualora gli impianti o i sistemi di trattamento dai quali si originano gli scarichi ricevano reflui di natura industriale, gli scarichi finali devono rispettare anche i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla
parte terza del d.lgs. 152/2006, relativamente alle sostanze effettivamente immesse nella rete fognaria e ad eccezione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e le varie forme di azoto i cui valori sono fissati nell'allegato D al presente regolamento. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli impianti esistenti a partire dal primo rinnovo dell'autorizzazione, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. La potenzialità dell'impianto e, per i casi di cui al
comma 5, il carico generato dall'agglomerato da utilizzare quali valori di riferimento per la verifica del rispetto dei valori limite degli impianti o sistemi di trattamento delle acque reflue è indicata nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.
8. Nella gestione e nello sviluppo del sistema di fognatura e depurazione, per i parametri indicati nella tabella 5 dell'allegato D l'ufficio d'ambito e il gestore tengono conto dei valori guida di abbattimento del carico inquinante ivi indicati e programmano adeguati interventi per migliorare le prestazioni di depurazione, anche in relazione a quanto previsto dall'
articolo 10, comma 3.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA, possono essere stabilite percentuali di riduzione del carico inquinante, anche differenziate per impianti collocati in diversi bacini idrografici, che il gestore degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è tenuto a rispettare.
10. Al fine di perseguire il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, con deliberazione della Giunta regionale possono essere modificati, anche per singoli bacini idrografici, i valori limite fissati nell'allegato D e possono essere definiti ulteriori valori limite per specifici inquinanti.
11. L'autorità competente di cui al terzo periodo del
comma 2 può stabilire, anche in riferimento all'articolo 124, commi 9 e 10, del
d.lgs. 152/2006, valori limite allo scarico più restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale e regionale.
12. Nella realizzazione e gestione di impianti di trattamento a forte fluttuazione stagionale devono essere adottate idonee soluzioni strutturali o operative finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite previsti nell'allegato D. Per tali impianti è ammesso un periodo transitorio di messa a regime, di durata non superiore a 15 giorni dall'inizio del periodo di fluttuazione: per il periodo transitorio l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prevedere valori limite anche in deroga a quelli previsti dal presente regolamento, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del recettore. Il gestore comunica all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e al dipartimento ARPA competente la data di inizio effettivo del periodo di fluttuazione con almeno 15 giorni di anticipo.
13. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al
comma 12, secondo periodo, i titolari degli impianti esistenti di trattamento a forte fluttuazione stagionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza all'autorità competente per la modifica dell'autorizzazione allo scarico.
14. Il valore limite previsto nella tabella 1 dell'allegato D per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 400 AE e minore di 2.000 AE, relativamente al parametro fosforo totale, si applica, per gli impianti già autorizzati, dal secondo anno successivo al primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico effettuato dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
15. Il valore limite previsto nella tabella 3 dell'allegato D per il parametro azoto ammoniacale si applica agli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE. Le autorizzazioni già rilasciate si intendono automaticamente adeguate alla disposizione di cui al precedente periodo, con conseguente disapplicazione delle prescrizioni derivanti dall'
articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 3/2006.
16. Il valore limite previsto nella tabella 3 dell'allegato D per il parametro azoto ammoniacale si applica agli impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE e inferiore a 10.000 AE a partire dal secondo anno successivo al primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico effettuato dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.