Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà al fine di sostenere:
a) l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16/2016;
b) gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
2. Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a valere sul bilancio regionale, fermo restando il concorso di comuni e ALER ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 16/2016.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai soli fini del presente regolamento regionale si intende per:
a) 'Nucleo familiare in condizioni di indigenza': nucleo familiare, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, che ha ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento;
b) 'Nucleo familiare in comprovate difficoltà economiche': il nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale di cui alla lettera f);
c) 'Servizi a rimborso': i servizi erogati dagli enti proprietari agli assegnatari di un servizio abitativo pubblico, per i quali l'ente proprietario effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede il rimborso dello stesso all'assegnatario;
d) 'Spese standard dei servizi a rimborso': importo standard dato dalla media regionale delle spese dei servizi a rimborso. L'importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso è stabilito in 1.600 euro;
e) 'Canone di locazione applicato': corrispettivo economico dovuto dal nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico calcolato, nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2016, sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
f) 'Costi di locazione sociale': la somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso.
TITOLO II
BENEFICIARI, REQUISITI DI ACCESSO E DECADENZA DAL CONTRIBUTO
CAPO I
Nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono ai servizi abitativi pubblici
Art. 3
(Finalità, condizioni di accesso, entità e durata)
1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.
2. Il contributo regionale di solidarietà decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 4/2017.
3. L'entità del contributo regionale di solidarietàè stabilita in un valore economico annuo non superiore a 1.850 euro.
4. Il contributo regionale di solidarietàè riconosciuto per un periodo di trentasei mesi. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 16/2016, qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, i comuni e le Aler si fanno carico dei costi della locazione sociale.
Art. 4
(Sospensione e decadenza)
1. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietàè sospeso dal beneficio del contributo in presenza di atti dell'ente proprietario o gestore che contestino il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del medesimo articolo 25. La sospensione opera sino all'adozione del provvedimento di decadenza o revoca di cui al comma 2.
1 bis. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.(1)
2. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo regionale di solidarietà qualora venga accertato, nel rispetto del principio del contraddittorio, il verificarsi delle violazioni o condizioni oggetto di contestazione ai sensi del comma 1. Qualora, invece, venga accertata l'insussistenza delle suddette violazioni o condizioni, il responsabile del procedimento provvede alla revoca della sospensione.
Capo II
Nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche
Art. 5
(Finalità, entità e durata)
1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
2. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.
3. L'entità del contributo regionale di solidarietàè stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro.
4. L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 3. Ove possibile, la suddetta domanda è presentata contestualmente all’anagrafe dell’utenza.(2)
Art. 6
(Requisiti di accesso)
1. Il contributo regionale di solidarietàè riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 7, comma 3, dei seguenti requisiti:
a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.
2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4, risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Capo III
Assegnazione, gestione e controlli
Art. 7
(Assegnazione e gestione)
1. L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà.
2. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le ALER istituiscono, senza alcun onere per l'ente, un nucleo di valutazione tecnico composto da personale, con esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'ente proprietario o all'ente gestore. Al suddetto nucleo di valutazione partecipano, su richiesta dell’ente proprietario, i servizi sociali del comune. È facoltà dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti istituire il nucleo di valutazione.(3)
3. L'ente proprietario, per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, emana annualmente un avviso, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, che definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di richiesta del contributo regionale di solidarietà. Nell'avviso pubblico sono indicati i requisiti per l'accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6, i criteri di valutazione delle domande e il nominativo del responsabile del procedimento. Il pagamento del canone di locazione o l’adesione a piani di rientro dal debito contratto possono rientrare tra i criteri di valutazione delle domande ai fini dell’assegnazione del contributo regionale di solidarietà o della determinazione del relativo importo. In tal caso, gli enti proprietari facilitano, mediante appropriate modalità organizzative, la possibilità di scorporare il pagamento del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.(4)
4. Il nucleo di valutazione:
a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 e tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all’assegnatario per le utenze condominiali;(5)
b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 e provvede alla valutazione delle domande sulla base dei criteri presenti nell’avviso di cui al comma 3 ;(6)
c) determina, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3, l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nonché, ove previsto dall’avviso di cui al comma 3, del pagamento, anche parziale, del canone di locazione e dell’adesione a piani di rientro dal debito contratto, tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all’assegnatario per le utenze condominiali;(7)
d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).
5. Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione:
a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 8
(Controlli)
1. La Regione effettua controlli, anche a campione, presso gli enti proprietari e gli enti gestori, allo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. L'assegnazione delle risorse agli enti proprietari può essere revocata, in tutto o in parte, qualora l'esito dei controlli faccia emergere il mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso dei requisiti di accesso, alle modalità di assegnazione e di gestione del contributo regionale di solidarietà.
Art. 8 bis(8)
(Aggiornamento dei valori economici relativi alle spese standard dei servizi a rimborso, ai limiti massimi del contributo regionale di solidarietà e alla soglia ISEE di accesso)
1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere aggiornati, anche in considerazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale:
a) l’importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
b) i valori economici annui massimi del contributo regionale di solidarietà di cui agli articoli 3, comma 3 e 5, comma 3;
c) il valore soglia dell’ISEE previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), ai fini dell’accesso al contributo regionale di solidarietà per gli assegnatari in condizioni di comprovate difficoltà economiche.
Art. 8 ter(8)
(Disposizione transitoria e urgente per contrastare l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici)
1. Fermo restando il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di indigenza previsto dall’articolo 25, comma 2, della l.r. 16/2016, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per l’anno 2023, gli enti proprietari, nelle more del riparto del contributo regionale di solidarietà di cui all’articolo 5, con riferimento ai soli costi relativi alla stagione termica 2022-2023, possono:
a) assegnare, in via anticipata e provvisoria, ai nuclei familiari in possesso, sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2022, dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, un contributo, salvo conguaglio, volto a neutralizzare o ad alleviare gli effetti degli aumenti delle spese di riscaldamento rispetto a quanto richiesto nel corso del 2022, acquisendo la domanda di cui al comma 4 dell’articolo 5, successivamente, in sede di anagrafe dell’utenza 2023;
b) adottare, a titolo di concorso alla sostenibilità dei servizi abitativi pubblici ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, per la parte di incremento delle spese di riscaldamento di cui alla lettera a), eventualmente non coperta dal contributo regionale di solidarietà, misure di compartecipazione al pagamento delle suddette spese, anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 6, tutelando in particolare i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prorogata la modalità semplificata di assegnazione del contributo di cui al comma 1, qualora perdurino livelli dei prezzi energetici che possano avere ripercussioni negative sulle famiglie assegnatarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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