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Regolamento Regionale
27 luglio 2022
, n. 5
Modifica al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 'Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)'
(BURL n. 30 supp. del 29 Luglio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-07-27;5
Art. 1
(Modifica all'art. 31 del r.r. 4/2014)
1. Al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 'Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)'(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. In deroga al comma 4, il biglietto ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 deve essere utilizzato esclusivamente nel giorno prescelto al momento dell'acquisto e riportato sul biglietto stesso. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì, limitatamente ai biglietti ordinari aventi validità per i servizi ferroviari acquistati per spostamenti interni al medesimo Bacino di Mobilità, sino alla conclusione del periodo transitorio di cui all'articolo 36 comma 2, nonché dell'eventuale periodo massimo di 5 anni di cui all'articolo 39 comma 6.
4 ter. I titoli di viaggio di cui al comma 4 bis sono messi a disposizione dell'utenza previa approvazione, da parte delle imprese ferroviarie e delle aziende di trasporto pubblico locale interessate, delle modifiche inerenti alle modalità di utilizzo e di rimborso degli stessi da apportare alle 'Condizioni generali di trasporto' vigenti cui si riferiscono i contratti di servizio, nonché previo adeguamento dei canali di vendita ed effettuazione di una campagna di comunicazione all'utenza.'.
'4 bis. In deroga al comma 4, il biglietto ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 deve essere utilizzato esclusivamente nel giorno prescelto al momento dell'acquisto e riportato sul biglietto stesso. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì, limitatamente ai biglietti ordinari aventi validità per i servizi ferroviari acquistati per spostamenti interni al medesimo Bacino di Mobilità, sino alla conclusione del periodo transitorio di cui all'articolo 36 comma 2, nonché dell'eventuale periodo massimo di 5 anni di cui all'articolo 39 comma 6.
4 ter. I titoli di viaggio di cui al comma 4 bis sono messi a disposizione dell'utenza previa approvazione, da parte delle imprese ferroviarie e delle aziende di trasporto pubblico locale interessate, delle modifiche inerenti alle modalità di utilizzo e di rimborso degli stessi da apportare alle 'Condizioni generali di trasporto' vigenti cui si riferiscono i contratti di servizio, nonché previo adeguamento dei canali di vendita ed effettuazione di una campagna di comunicazione all'utenza.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia