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Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)). Definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche
(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2025-07-30;6
(Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi)
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G bis.
3. Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.';
(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche)
1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1 è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari vigenti in materia.';

Legge Regionale