LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000 , N. 19

Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 con modifiche di leggi regionali – I provvedimento

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 31 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-28;19

Art. 1
Disposizioni non finanziarie
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta Regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all’estinzione anticipata, la Giunta Regionale è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione, e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale le cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da estinguere.(1)
3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata. E' consentito, altresì, l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.
4. L’onere derivante dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è garantito alla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. La Giunta è autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la contrazione dei mutui, ad emettere uno o più prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, informandone la competente commissione consiliare.
6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono essere effettuate sul mercato interno e sull’estero.
7. La Giunta è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli strumenti di cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.
8. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie future più favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse.
9. La Giunta Regionale, per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari.
10. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali)(2) e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:
“2-bis). Il consigliere che cessa dal mandato alla fine della legislatura dopo aver versato il contributo di cui all’articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni ha la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2-ter). La restituzione dei contributi di cui al comma 2-bis comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2.”
;(3)
b) dopo il comma 5 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis). La facoltà di cui al comma 2-bis si esercita con apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del mandato”;
c) i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 7, come aggiunti dall’articolo 2, comma 5, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, sono abrogati;
d) i commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono modificati come segue:
“1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive a quella della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 7, ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso in ogni caso il ricalcolo dell’assegno a seguito di successive variazioni della indennità di funzioni.”
;
e) dopo il comma 3 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis). I consiglieri di cui al comma 2 non più in carica nella legislatura 1995/2000 e che non percepiscono già l’assegno vitalizio, ma che hanno percepito l’indennità di fine mandato, hanno facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5 bis, entro il termine del 30 giugno 2000.

3-ter). I consiglieri di cui al comma 2 in carica nella legislatura 1995/2000 hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi e con detrazione dei contributi eventualmente già riscossi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5 bis, entro il 30 giugno 2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato.”
.
11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
- la descrizione del capitolo 2.2.2.1.2908 “Contributi per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap”è così modificata “Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone anziane o portatrici di handicap”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 74, comma 2, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia);
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 2.2.2.1.5214 ”Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 79, comma 4 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia);
- all’ambito 2, settore 4, obiettivo 2 è istituito per memoria il capitolo 2.4.2.2.5215 ”Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa Frisl Beni culturali — Spettacolo” ;
- la descrizione del capitolo 4.2.1.1.4963 è così modificata: “Spese per il conferimento delle funzioni tecnico amministrative in materia di trasporto pubblico, impianti a fune e sistemi a guida vincolata, navigazione interna a favore delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane e dei comuni”, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, degli articoli 5 e 6 comma 1 e dell’articolo 31, commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
- la descrizione del capitolo 4.2.2.2.4956 è così modificata: “Spese per l’avvio e l’impianto delle attività delegate in materia di demanio delle acque interne ai comuni lacuali rivieraschi”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e dell’articolo 31, comma 3, lettera f) della legge regionale 22/98.
12. Sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell’articolo 36, comma 7-quinquies della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, tra il capitolo 2.4.2.2.5215 e il capitolo 2.4.2.2.5102, appartenenti al gruppo capitoli “2.4.2.2.5102”.
13. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(4) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 10, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
“Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni, verranno stipulate convenzioni integrative con gli istituti di credito già convenzionati con la regione per l’erogazione dei contributi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica; la regione potrà stipulare la convenzione integrativa di cui al presente comma anche con altri istituti di credito prescelti dai beneficiari che non risultassero già convenzionati.”;
b) all’articolo 6, il comma 9 è così sostituito: “9. Sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2000 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 36, comma 7-quinquies della legge regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091, 2.2.9.1.5092, 2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti al gruppo capitoli “2.2.9.1.5090”.”.
14. All’elenco “E” relativo ai capitoli di spesa collegati ai fini delle variazioni compensative ex articolo 36, comma 7-quinquies della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al bilancio per l’esercizio finanziario 2000, sono aggiunti il gruppo capitoli “2.2.9.1.5090” e il gruppo capitoli “2.4.2.2.5102”.
15. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(5) e successive modificazioni ed integrazioni, è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 50 è aggiunto il seguente 3-bis:
“3-bis. Per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie realizzate sugli impegni assunti nei due esercizi finanziari precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché quelli relativi ai fondi per l’ulteriore finanziamento, possono essere reiscritte nella competenza dell’esercizio finanziario in corso con le procedure di cui al presente articolo.”.
16. Al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi in corso relativi all’iniziativa A) Anziani, finanziati a valere sul F.R.I.S.L. 1992/1993, può essere concessa per l’ultimazione dei lavori, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33“Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)”, una ulteriore proroga per un periodo non superiore a 365 giorni.
17. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine)(6)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“3. Le modalità di rimborso, da effettuarsi anche mediante apposite aperture di credito, secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa), e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinate dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 1.”.
18. Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a per lo sviluppo della Lombardia)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma primo dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“e) che sia assicurata l’adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi della società, secondo le forme stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale;";
b) la lettera f) del comma primo dell’articolo 3 è abrogata;
c) il comma primo dell’articolo 4è abrogato;
d) il comma secondo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“I rappresentanti regionali sono vincolati nell’esercizio del mandato all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.”.
19. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33“Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34”Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)”(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 5 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 sono comunicati entro 5 giorni alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio che può motivatamente chiederne il riesame entro i successivi 15 giorni.”;
b) Il comma 7 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“7. Il provvedimento di cui al comma 4 ha valore di concessione dei contributi in esso previsti e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.”.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. A seguito del mancato accertamento ed utilizzo nell’esercizio 1999 delle risorse messe a disposizione dalla fondazione Cariplo e già stanziate con legge regionale 14 agosto 1999, n. 18 (Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2000 — II provvedimento di variazione) articolo 1 comma 22 per gli interventi urgenti di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi e" autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa di L. 2.000.000.000 utilizzando all’uopo il contributo di pari importo della fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
2. In relazione all’istituzione del fondo, alimentato con risorse statali, per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l’accesso alla prima casa di cui all’articolo 6, comma 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni: la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.5088 “Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica”è incrementata di L. 80.000.000.000; la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.9.1.5089 “Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale”è incrementata di L. 80.000.000.000.
3. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all’accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088.
4. In attuazione dell’articolo 4, comma 134, lettera c) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 )) relativo alle funzioni delegate delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa di L. 500.000.000.
5. All’onere di L. 500.000.000 di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, utilizzando all’uopo le risorse previste alla voce 2.4.2.1.9153 “Pdl - oneri derivanti dalla delega catalogazione beni culturali”.
6. Alla determinazione della spesa di cui al comma 4 per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In relazione all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c) e all’articolo 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), come modificato dall’articolo 3, comma 135, lettera n) della legge regionale 1/2000, concernenti il conferimento di compiti e funzioni amministrative ai comuni in materia di navigazione, uso e gestione del demanio delle acque interne, compreso il rilascio delle concessioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 44863 del 5 agosto 1999 di approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione ed i Comuni rivieraschi dei laghi lombardi, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 1.200.000.000, quale quota parte dei proventi concessori per l’anno 2000 da corrispondere una tantum ai comuni rivieraschi.
8. All’onere di L. 1.200.000.000 di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” iscritto al cap. 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
9. In relazione alla D.G.R. n. 38770 del 2 ottobre 1998 concernente l’approvazione della proposta di risoluzione transattiva ed il Protocollo d'Intesa stipulato il 30 settembre 1998 tra Regione Lombardia, Comune di Rodano, Comune di Pioltello, Provincia di Milano, Parco Agricolo Sud Milano ed in attuazione di quanto proposto dal gruppo di lavoro intersettoriale previsto dal protocollo stesso nella riunione del 27 gennaio 2000, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 1.300.000.000 per gli interventi economico — finanziari della Regione stessa a favore delle amministrazioni comunali di Rodano e Pioltello per le spese da esse sostenute in relazione alla messa in sicurezza e bonifica delle discariche all’interno dell’area di proprietà della “società SISAS”.
10. L’erogazione della somma di L. 1.300.000.000 di cui al comma 9 è subordinata all’avvenuto accertamento dell’importo di L. 921.210.031, relativo al mancato utilizzo e alla restituzione alla Regione del finanziamento concesso con D.G.R. 31700 del 30 dicembre 1992 a favore del Comune di Rodano per i lavori di bonifica.
11. All’onere di L. 1.300.000.000, si provvede per L. 920.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese impreviste” iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 e per L. 380.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, utilizzando all’uopo le risorse previste alla voce 4.3.8.1.9004 “PDL - direttiva 'Seveso 2' in materia di rischi industriali”.
12. In relazione all’attestamento di alcune corse di trasporto pubblico locale di persone gestite dalla società“Sgea Lombardia s.p.a.” alla stazione MM2 “Famagosta”, disposto con D.G.R. n. 34517 del 6 febbraio 1998 e n. 36443 del 6 febbraio 1998, ed al conseguente aumento di percorrenza ammissibile a contributo d"esercizio, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 46.179.000.
13. In attuazione degli articoli 4 e 31 della legge regionale 22/1998 concernenti il trasferimento di funzioni amministrative alle Provincie in materia di trasporto pubblico locale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 750.000.000 quale contributo a saldo per le spese sostenute nel secondo semestre 1998 dalle Amministrazioni Provinciali.
14. All’onere di L. 796.179.000 di cui ai commi 12 e 13, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.2156 “Spese per studi finalizzati alla predisposizione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità”, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
15. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
- al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5208 “Rimborso del contributo concesso al Comune di Rodano per i lavori di bonifica della discarica” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 921.210.031;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.8.5011 “Contributo della fondazione Cariplo per interventi urgenti di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi” e" incrementata di L. 2.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.5088 “Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica”è incrementata di L. 80.000.000.000.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.5012 “Spese per interventi urgenti di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi” e’ incrementata di L. 2.000.000.000;
- all’ambito 2, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 2.4.2.1.5209 “Contributi alle Province per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;
- all’ambito 4, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 4.2.2.1.5210 “Riversamento ai comuni di quota parte degli introiti derivanti dai canoni di concessione del demanio lacuale relativi all’anno 2000” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie ”è ridotta di L. 1.200.000.000;
- all’ambito 4, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.3.1.1.5211 “Spese per l’attuazione del protocollo d"intesa tra Regione Lombardia, Comuni di Pioltello e Rodano, Provincia di Milano e Parco Agricolo Sud Milano” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.538 “Fondo di riserva per le spese impreviste”è ridotta di L. 920.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.1.1.546 “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi è ridotta di L. 880.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.9.1.5089 “Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale”è incrementata di L. 80.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.2156 “Spese per studi finalizzati alla predisposizione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità”è ridotta di L. 796.179.000;
- all’ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.2.1.1.5212 “Contributi a favore della società“Sgea Lombardia s.p.a.” per l’anno 1998 a seguito di attestamento corse ‘MM2 Famagosta" ” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 46.179.000;
- all’ambito 4, settore 2, obiettivo 4 è istituito il capitolo 4.2.4.1.5213 “Contributo alle Amministrazioni provinciali per il pagamento delle spese sostenute nel periodo 1.7.1998/31.12.1998 per l’esercizio delle funzioni amministrative loro delegate e quelle loro sub-delegate” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 750.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.2908 “Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone anziane o portatrici di handicap ”è ridotta di L. 150.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.5214 ”Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti”è incrementata di L. 150.000.000.
16. Gli impegni sul capitolo 4.2.2.1.5210 sono subordinati agli effettivi introiti accertati sul capitolo 1.1.205.
17. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 34/1978, e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per il triennio 2000/2002, come da tabella n. 1.
18. All’onere complessivo di cui al comma 17 pari a L. 6.732.489.845 di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2000, di cui L. 5.411.310.845 in conto capitale e L. 1.321.179.000 di parte corrente si provvede per la parte in capitale, per L. 921.210.031 con la disponibilità di cui al comma 10 e per la rimanente somma di L. 4.490.100.814 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000; per la parte corrente per L. 1.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 “Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti” e per L. 321.179.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
19. Sono autorizzate per gli anni 2000 e 2001 le riduzioni di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui all’allegata tabella n. 2.
20. E' autorizzata per gli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002 la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella n. 3, di L. 91.919.149.783 di cui:
- L. 44.243.870.195 per il 2000 di cui L. 32.178.821.000 di parte corrente e L.12.065.049.195 in conto capitale;
- L. 2.537.639.794 in conto capitale per l’anno 2001;
- L. 45.137.639.794 in conto capitale per l’anno 2002.
21. Alla copertura dell’onere di L. 44.243.870.195 per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 2000 di cui L. 32.178.821.000 di parte corrente e L. 12.065.049.195 in capitale, si provvede per la parte in conto capitale, per L. 11.338.789.829 mediante utilizzo delle disponibilità in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 19 e per la restante somma di L. 726.259.366 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000; alla copertura della parte corrente di L. 32.178.821.000 si provvede per L. 30.000.000.000 con le disponibilità di parte corrente conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 19 e per la rimanente somma di L. 2.178.821.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
22. Alla copertura dell’onere in conto capitale di L. 2.537.639.794 per l’anno 2001, di cui al comma 20, si provvede per L. 537.639.794 con le risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui al comma 17 e per la rimanente somma di L. 2.000.000.000 mediante utilizzo, per pari importo, delle disponibilità in conto capitale conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa per l’anno 2001 di cui al comma 19; alla copertura dell’onere in conto capitale di L. 45.137.639.794 per l’anno 2002, di cui al comma 20, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, delle disponibilità in conto capitale per l’anno 2002 di cui al comma 17.
Art. 3
Disposizioni urgenti per l’area Malpensa
1. In relazione ad alcune particolari situazioni di emergenza legate al disagio abitativo dei residenti nei comuni ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d'Area Malpensa, in attesa della accensione del mutuo autorizzato dall’articolo 1, comma 7 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43, comma 1 della L. 17 maggio 1999, n. 144, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 l’anticipazione di L. 5.000.000.000 a favore dei soggetti interessati per la loro delocalizzazione.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 sarà recuperata sulle entrate derivanti dalla contrazione del mutuo da stipularsi ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della legge regionale 2/2000.
3. L’autorizzazione di spesa disposta per il 2000 dalla l.r. 14 gennaio 2000, n. 3 (Legge finanziaria 2000) sul capitolo 5.5.4.2.4987 “Fondo per il concorso regionale al finanziamento di interventi relativi ad accordi di programma quadro”è ridotta di L. 5.000.000.000.
4. All’onere di L. 5.000.000.000 di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2000 di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
5. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- al titolo 3, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.5228 “Recupero delle anticipazioni effettuate per la delocalizzazione dei residenti nei comuni ricompresi nell’area Malpensa”.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- all’ambito 4, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 4.3.3.2.5229 “Anticipazioni finanziarie per il superamento dell’emergenza legata al disagio abitativo e conseguente delocalizzazione dei soggetti interessati”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.5.4.2.4987 “Fondo per il concorso regionale al finanziamento di interventi relativi ad accordi di programma quadro”è ridotta di L. 5.000.000.000.”.
Art. 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’ articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


Allegati omessi.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1995, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 24 gennaio 1975, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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