Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.
2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) individuazione e censimento dei siti minerari dismessi, compresi i compendi immobiliari al servizio delle attività minerarie cessate o in fase di dismissione;
b) definizione delle necessità di tutela a fini di sicurezza dei siti minerari e dei relativi compendi pertinenziali;
c) individuazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza statica e di recupero ambientale, tenendo conto delle specificità dei siti minerari dismessi;
d) definizione delle possibilità di riutilizzo a fini produttivi, diversi da quelli minerari, strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate;
e) previsione e promozione delle attività integrate di sfruttamento e valorizzazione delle miniere in esercizio che presentino cantieri dismessi;
f) semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;
g) conservazione del paesaggio culturale e dei valori antropici delle passate attività minerarie;
h) programmazione delle attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, prevedendo lo sviluppo integrato dei più significativi comprensori minerari regionali;
i) promozione e incentivazione delle attività di ricerca scientifica per le scienze minerarie all'interno dei sotterranei dismessi, in accordo con il sistema universitario regionale;
j) qualificazione degli operatori interessati agli interventi di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali, culturali, tecniche, gestionali e di sicurezza;
k) incentivazione delle attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.
Art. 2
(Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali.
2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realtà e attività di valorizzazione già avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale che acquisisce il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, il programma regionale per una durata almeno quinquennale, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile.
5. Il programma regionale può essere modificato o integrato per recepire nuove o differenti proposte o opportunità di valorizzazione con la procedura di cui al comma 4.
6. La Regione promuove l’attuazione del programma regionale anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d’interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ivi compreso, ove prescritto, il parere delle competenti articolazioni del Ministero della cultura in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo. Rimane ferma l’inderogabilità del piano paesaggistico regionale, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura. La Regione, anche nelle more dell’approvazione del programma regionale, può incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da individuare secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dall’articolo 3, comma 2; le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al presente periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell’ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(1)
Art. 3
(Parchi geominerari)
1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblico-privato.
2. All'interno del parco geominerario è prevista una graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie.
3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse all'interno del parco minerario.
4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato.
5. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all'interno dei parchi minerari, anche con riferimento alle attività di valorizzazione condotte in cantieri dismessi di miniere in esercizio, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato.
6. L'utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative al patrimonio minerario dismesso all'interno dei parchi minerari è subordinato a parere favorevole regionale, a seguito di verifica circa l'insussistenza dell'interesse minerario.
Art. 4
(Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini turistici, culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. A tali operatori accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti all'interno dei parchi geominerari dal programma regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli operatori e le modalità necessarie per ottenere l'accreditamento di cui al comma 1.
Art. 5
(Catasto delle miniere dismesse)
1. E' costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il catasto delle miniere dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonché per necessità di recupero morfologico e ambientale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o abbandonate. Per la gestione del catasto stesso la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o di un altro soggetto del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007).
Art. 6
(Autorizzazione)
1. Gli interventi per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali, effettuati in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse, nonché in cantieri dismessi all’interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso, sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere, ivi incluse le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).(2)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale.(3)
3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
5. Allo svolgimento delle attività di valorizzazione, conseguenti agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quelle di cui alla normativa nazionale di settore in base alla finalità fruitiva di tali attività.(4)
Art. 7
(Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per l'espressione di pareri relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1è costituito con decreto del direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per l'intera durata della stessa.
3. Sono componenti del Comitato:
a) il direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di miniere;
c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di territorio;
d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di cultura;
e) un rappresentante dell'ANCI;
f) un rappresentante dell'UPL;
g) un rappresentante dell'UNCEM;
h) due rappresentanti degli operatori del settore.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato avviene a titolo gratuito.
Art. 8
(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sulla conformità degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di miniere.
2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
Art. 9
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del regolamento regionale di cui all'articolo 6, comma 4.
3. In fase di prima attuazione il Comitato di cui all'articolo 7è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Le risorse destinate agli incentivi di cui all’articolo 2, comma 6, sono disponibili in complessivi euro 1.860.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente’, programma 02 ‘Tutela, valorizzazione e recupero ambientale’ - Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e previste, rispettivamente, in euro 860.000,00 nel 2021 e in euro 1.000.000,00 nel 2022. Alla spesa per le annualità successive al 2022 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.(5)
2. Le entrate di competenza della Regione derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 8(6) 'Vigilanza e sanzioni', sono introitate sull'UPB 3.4.10 'Introiti diversi'.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25. e successivamente modificato dall'art. 35, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
6. Vedi avviso di rettifica BURL 6 agosto 2010, n. 31, 1° suppl. ord. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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