Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, incluse le attività volte al recupero dei beni confiscati per finalità sociali, e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, contribuendo all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.(1)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, negli ambiti di propria competenza, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali, adotta misure volte a contrastare i fenomeni d’infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali individuati dalla presente legge. La Regione adotta, altresì, misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell’etica della responsabilità, a tutela dell’impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.(2)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, associazioni di consumatori, fondazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.
3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove, nel proprio ambito di competenza, la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento, dello spaccio di stupefacenti e di forme di prevaricazione sociale, anche collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale.(3)
4. La Regione destina, altresì, risorse per la progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età e presso le scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e l’educazione civica.(4)
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire l'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare l'espansione o il radicamento territoriale delle organizzazioni criminali;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Art. 3
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuove e sostiene interventi volti:
a) all'adozione di procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività svolte dall'amministrazione pubblica;
b) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;
c) al supporto, alla progettazione e al finanziamento delle attività per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Regione e agli enti locali;(5)
d) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
e) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.
Art. 3 bis(6)
Piano integrato delle azioni
1. La Giunta regionale, raccordandosi con gli strumenti previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, predispone ogni tre anni un piano integrato delle azioni regionali per la diffusione della cultura della legalità, la promozione della cittadinanza responsabile e della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.
2. Il piano integrato delle azioni è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
TITOLO II
(INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)
Art. 4(7)
(Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l’incentivazione di percorsi di legalità)
1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d’illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali ed educative volte a favorire l’integrazione sociale;
c) il monitoraggio biennale, nonché l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti, anche avvalendosi delle università lombarde e delle associazioni di categoria;
d) le iniziative per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel fenomeno del gioco d’azzardo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico);
e) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione con le parti sociali, degli operatori economici, della polizia locale, delle amministrazioni locali e dei lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, sui temi della presente legge e in particolare sui contratti e gli appalti pubblici.
Art. 4 bis(8)
Prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati
1. La Regione promuove azioni per la diffusione della legalità, attraverso la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici e privati nazionali e locali, con associazioni tra enti pubblici e del Terzo settore, con gli enti religiosi, nonché con enti e associazioni del Terzo settore con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità giudiziaria) e ai loro familiari, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sull’incidenza dei fenomeni criminosi a partire dall’età giovanile e la realizzazione di interventi che assicurino una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali.
Art. 5
(Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni ed enti rappresentativi delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.(9)
2. La Regione promuove altresì iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati 'enti del sistema regionale', una specifica preparazione, anche ai fini della attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.
Art. 5 bis(10)
(Azioni orientate alla prevenzione e al contrasto dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro)
1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità, promuove iniziative volte a prevenire i reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, di cui all’articolo 603 bis del codice penale, con particolare riferimento ai settori alberghiero, tessile, dell’edilizia, della logistica, dell’agricoltura, dei servizi di cura, dell’allevamento e a ogni altro settore caratterizzato da elevata instabilità occupazionale (cosiddetta gig economy).
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni e rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
Art. 6
(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)
1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.
Art. 7
(Azioni orientate verso l'educazione alla legalità)
1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata, del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.
2. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con le università lombarde:
a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
c) realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
d) valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
e) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione;
f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
2 bis. La Regione, anche in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, promuove e sostiene l’attività dei Centri di promozione della legalità (CPL), istituiti a seguito di convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, quali luoghi di incontro e di sintesi tra soggetti impegnati nell’educazione alla legalità. L’attività dei CPL è finalizzata all’introduzione nelle scuole di spazi di confronto con i portatori di interessi per la realizzazione di azioni progettuali condivise con la comunità scolastica, per l’attivazione di collaborazioni territoriali e operative anche con i tessuti produttivi e imprenditoriali del territorio e per esperienze formative nei settori più esposti alla corruzione e alle infiltrazioni criminali.(11)
3. La Regione promuove, anche attraverso l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), di cui all’allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - collegato 2007), iniziative formative e informative rivolte in particolare agli operatori degli enti locali, degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti senza scopo di lucro, nonché agli operatori economici.(12)
Art. 8
(Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale, psicologico e legale, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale, anche attraverso il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, istituito con la legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato).(13)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla Regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.
3. Possono beneficiare dei contributi regionali, per le iniziative di cui al comma 1, gli enti locali, gli enti religiosi e le università, nonché le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla l.r. 1/2008 e alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), con specifiche competenze nel campo della tutela degli anziani o della difesa dei cittadini dalla criminalità.(14)
4. La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.
Art. 9
(Iniziative dirette della Regione)
1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.
2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.
3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri della Istruzione, della Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.
Art. 10(15)
(Rapporti con il terzo settore)(16)
1. La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sulla base delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, istituisce un Elenco regionale degli enti operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
2. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale di cui al comma 1 gli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 che svolgano una o più delle seguenti attività:(17)
a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;
b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantirne la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
f) di lotta alla corruzione.
3. I rappresentanti legali degli enti di cui al comma 2 presentano alla Giunta regionale la richiesta di iscrizione e, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statutari. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le relazioni sulle attività svolte.
4. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 3, la risultanza dalle dichiarazioni sostitutive di condanne o di procedimenti penali ovvero la falsità delle attestazioni comportano, oltre agli effetti previsti dalle leggi statali in caso di reato, la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale di cui al comma 1.
Art. 11(18)
Art. 12(19)
(Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)
1. La Regione, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di affidamento dei contratti e subcontratti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell’indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell’ambito di una più globale strategia di contrasto all’illegalità in Lombardia.
2. La Regione vigila, altresì, sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti connessi ai grandi eventi, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. La Regione realizza una piattaforma informatica per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante, gli aggiudicatari e affidatari per la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, nel perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. La Regione promuove l’utilizzo della piattaforma informatica presso tutti gli enti locali, al fine di acquisire all’interno dei sistemi informatici regionali i dati della filiera dei contratti pubblici stipulati a livello locale.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Organismo regionale per le attività di controllo, istituito con legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell’Organismo regionale per le attività di controllo), disciplina con proprio atto le modalità e i termini per l’utilizzo della piattaforma informatica di cui al comma 4, approvando le Linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T & T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
6. Le linee guida definiscono le modalità di trasmissione dei dati in applicazione della normativa, comprese le disposizioni dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), consentendo di realizzare pienamente la trasparenza e tracciabilità del flusso di denaro determinato dalla aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico e, per quanto riguarda i lavori pubblici, costituiscono importante elemento di conoscenza per l’efficacia dei controlli dei cantieri da parte delle stazioni appaltanti e delle autorità sanitarie e di sicurezza, quale strumento per l’attività di contrasto nei confronti di fenomeni come il lavoro “nero” e la penetrazione della criminalità organizzata.
7. L’Organismo regionale per le attività di controllo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2018, verifica i risultati dell’applicazione delle Linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T & T) di cui al comma 5.
8. I dati acquisiti nell’applicativo informatico sono pubblicati sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale e saranno conservati per dieci anni dopo la rimozione dalla pubblicazione con l’osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
9. Alle disposizioni di cui al comma 3 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale. La Giunta regionale, nell’esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto di autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Art. 12 bis(20)
Processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti
1. La Regione, in conformità alle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, promuove il processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio e il rafforzamento e qualificazione delle stesse, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti all’eccessiva frammentazione, in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici in applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione.
2. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture si applica quanto previsto dalle norme specifiche in materia di contratti pubblici.
3. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull’effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Aria s.p.a..
4. La Regione promuove protocolli d’intesa tra i soggetti aggregatori della Lombardia, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.
Art. 13(21)
Art. 14
(Comitato tecnico-scientifico)
1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, un Comitato tecnico-scientifico costituito da sette componenti:
a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale con le procedure di cui alla l.r. 25/2009;
b) un componente designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;
c) un componente designato dall'Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui all'articolo 10, comma 2.
2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico devono essere in possesso di riconosciuta e documentata esperienza di almeno cinque anni nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte del comitato e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale(22).
3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.
5. Il Comitato tecnico-scientifico è rinnovato all'inizio di ogni legislatura ed elegge al suo interno un proprio coordinatore. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.(23)
6. Il Comitato tecnico-scientifico redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. La relazione annuale è pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.(24)
Art. 15
(Codice di autoregolamentazione dei gruppi consiliari)
1. I gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, nominando al proprio interno apposito responsabile. Il ruolo di consigliere responsabile non può essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
1 bis. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata ai gruppi consiliari, è pubblicato il codice di autoregolamentazione di ciascun gruppo consiliare, su richiesta del gruppo stesso.(25)
Art. 16
(Polizia locale - Modifiche alla l.r. 6/2015)
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, favorendo la conclusione di accordi o convenzioni con la Prefettura, gli enti locali e le forze dell'ordine.
3. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(26), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del comma 1, dell'articolo 3 è soppressa;
b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13è soppresso;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
'a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;'.
Art. 17
(Partecipazione all'associazione 'Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie')
1. La Regione aderisce ad 'Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie', associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad 'Avviso pubblico' e a esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 18
(Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)
1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra comuni, province e regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da statuto dell'associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.
Art. 19
(Istituzione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime')
1. E' istituita la 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime'.
2. La 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' si celebra il giorno 21 del mese di marzo di ogni anno.(27)
3. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della 'Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' e promuove presso le scuole di ogni ordine della Regione, presso gli enti locali e le associazioni analoghe iniziative celebrative.
TITOLO III
INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA
Art. 20
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
2. La Regione eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.
3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Lombardia al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.
Art. 21
(Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari)(28)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:
a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.
Art. 22
(Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici)
1. La Regione può erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall'anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2015-2017, il Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici.
Art. 23(29)
(Interventi per il recupero sociale dei beni confiscati))
1. La Regione, al fine di supportare gli enti locali e l’ufficio competente per territorio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), favorisce gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal d.lgs. 159/2011. In particolare, la Regione attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso:
a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di progetti di riuso e di recupero, di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del d.lgs. 159/2011;
b) la promozione di apposita convenzione con ANCI Lombardia per l’istituzione di uno sportello per l’assistenza agli enti locali e alle associazioni assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
c) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni e dei dati, sia per la gestione che per il monitoraggio dei beni stessi;
d) la promozione, per il tramite di PoliS-Lombardia, di accordi con le università, l’ANBSC e ANCI Lombardia per la collaborazione nella realizzazione di corsi di formazione per il personale con competenze gestionali specifiche sui beni, anche aziendali, confiscati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.
2. Al fine di garantire l’efficacia, l’omogeneità sul territorio e l’attuazione integrata degli interventi, la Regione, all’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall’insediamento della Giunta regionale, adotta il Piano strategico di legislatura per i beni confiscati. Il Piano strategico è approvato dalla Giunta, acquisito il parere della competente commissione consiliare, e definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi per promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio regionale. Il Piano è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, sentita la commissione consiliare competente.
3. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, costituisce un tavolo di lavoro che fornisce supporto per la predisposizione, il monitoraggio e l’attuazione del Piano strategico di cui al comma 2.
4. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall’insediamento della Giunta regionale, con decreto del direttore generale della direzione competente, è costituita una task force multidisciplinare finalizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La task force è composta dai rappresentanti delle direzioni generali esperti in progettazione europea e, previa convenzione, di ANCI Lombardia e di ANBSC.
5. La task force contribuisce alla definizione di progettualità tematiche sul riutilizzo sociale dei beni confiscati che possano investire più ambiti; inoltre la task force imposta il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati per presentare proposte progettuali qualitativamente elevate che possano concorrere al finanziamento.
6. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011.
7. La Regione, al fine di sostenere il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni con l’ANBSC, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera m), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.
8. I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione degli incentivi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
9. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 6/2015.
Art. 24
(Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione)
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 3, la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime del reato di usura o di estorsione.
Art. 24 bis(30)
(Istituzione del Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento)
1. All’inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dall’insediamento della Giunta regionale, è istituito il Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento, come organismo di raccordo stabile tra i soggetti coinvolti, valorizzandone esperienza e professionalità.
2. Il Tavolo di lavoro è la sede per il confronto tra la Regione e gli enti locali, le Camere di commercio, i sindacati, le associazioni datoriali, le organizzazioni del Terzo settore, le fondazioni, le cooperative che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento.
3. Il Tavolo di lavoro supporta la Regione, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) sviluppo delle iniziative dei soggetti beneficiari dei contributi;
b) promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione in merito alle problematiche dell’usura e del sovraindebitamento;
c) individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento per contrastare il fenomeno.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento del Tavolo di lavoro.
5. Fanno parte del Tavolo di lavoro i rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria, delle università, degli ordini professionali, delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).(31)
6. La Regione promuove appositi protocolli al fine della partecipazione ai lavori del Tavolo di lavoro di altri soggetti che si occupano di usura e sovraindebitamento, quali la Conferenza episcopale italiana, la Guardia di finanza e la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.
7. I componenti del Tavolo di lavoro sono nominati con decreto del direttore generale della Direzione competente.
Art. 24 ter(30)
(Piattaforma informatica)
1. La Regione attiva una piattaforma informatica quale strumento di supporto informativo al Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento di cui all’articolo 24 bis.
2. La piattaforma comprende la raccolta dati e il monitoraggio dei fattori di rischio in merito ai fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento, anche attraverso il collegamento con le banche dati delle Camere di commercio, di Unioncamere, nonché delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura.
3. La Giunta stabilisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della piattaforma informatica di cui al comma 1.
Art. 25
(Interventi finanziabili)
1. Il Fondo regionale di cui all'articolo 24è ripartito in due quote.
2. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
a) elargizioni a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato;
b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
3. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione;
b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), della legge 108/1996, delle associazioni e fondazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dal decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture).
Art. 26
(Elargizione a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione)
1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché da altri soggetti che abbiano subito danni o lesioni personali. A tal fine, la Regione può avvalersi delle associazioni e fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 108/1996 ovvero delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.
2. Tutti i soggetti di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della concessione dell'indennizzo devono dichiarare di essere vittime dei reati di usura o di estorsione e devono risultare parti offese nel relativo procedimento penale. L'indennizzo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.
Art. 27
(Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)
1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera b), la Regione finanzia i seguenti interventi:
a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 108/1996, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo stesso;
b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al cinquanta per cento dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;
c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a), e comma 6, della legge 108/1996.
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996.
3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel comma 1.
Art. 28
(Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura e di estorsione)
1. In relazione all'articolo 25, comma 3, lettera a), la Regione finanzia l'assistenza legale alle vittime dei reati di usura o di estorsione e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime dei reati di usura o di estorsione. La consulenza professionale comprende l'assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura o dell'estorsione, sia nazionali sia regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto per agevolare l'accesso al credito ordinario.
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.
3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel comma 1.
Art. 29
(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)
1. In relazione all'articolo 25, comma 3, lettera b), la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio regionale, impegnati nella prevenzione del sovraindebitamento, nelle attività di assistenza, tutela e informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura o di estorsione, nonché dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura o di estorsione.
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2.
3. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di assistenza, di tutela e di informazione.
Art. 30
(Monitoraggio degli interventi in materia di usura e di estorsione)
1. La Regione assicura, anche attraverso gli enti del sistema regionale, il monitoraggio delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e, ogni due anni, la pubblicazione di un rapporto concernente le suddette attività.
Art. 31
(Costituzione in giudizio)
1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.
1 bis. Gli enti e le associazioni previsti all’articolo 91 del codice di procedura penale e il Garante per le vittime di reato possono sollecitare la Giunta regionale affinché si costituisca parte civile nelle ipotesi indicate dal comma 1.(32)
Art. 32
(Norme di attuazione)
1. La Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente titolo e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti, che sono assegnati, in via prioritaria, ai soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 33(33)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 34
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2:
a) legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità)(34);
b) legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità)(35);
c) l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(36);
d) l'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2015)(37);
e) l'articolo 10, comma 2, lett. a) della legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia)(38).
Art. 35
(Disposizioni transitorie)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
2. Il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2011(35) e l'Osservatorio in materia di legalità, di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge regionale 2/2011(34), rimangono in carica fino al 31 dicembre 2015. Dal giorno successivo a tale data decorre l'abrogazione delle relative e citate disposizioni.
3. Il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 1° gennaio 2016.
Art. 36
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e per il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione di cui agli artt. 4 e 8, commi 1 e 4; 20, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
2. Alle spese per le iniziative per la diffusione della cultura della legalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, quantificate in 300.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
3. Alle spese per il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, previste in 48.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 1 'Organi istituzionali' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
4. Alle spese per i percorsi formativi della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro per il 2015 e 250.000,00 euro per il 2016 e 2017, si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 1 'Polizia locale amministrativa' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
5. Alle spese per l'adesione annuale ad 'Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie', di cui all'articolo 17, e alle spese per l'adesione annuale al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, di cui all'articolo 18, complessivamente quantificate in 10.000,00 euro per il 2015, si provvede con la riduzione della disponibilità di 10.000,00 euro della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 3 'Altri Fondi' e corrispondente aumento della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' e programma 11 'Altri servizi generali' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
6. Alle spese per gli interventi di assistenza e aiuto ai familiari delle vittime della criminalità di cui all'articolo 21, comma 1, quantificate nel 2016 in 100.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 1 'Polizia locale amministrativa' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.(39)
7. Alle spese per il patrocinio nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa di cui all'articolo 21, comma 2, quantificate per il 2016 in 50.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 1 'Polizia locale amministrativa' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.(40)
8. Alla dotazione finanziaria del "Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici" di cui all'articolo 22 si provvede per l'anno 2016 con le risorse allocate alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" - Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015/2017. A partire dagli anni successivi al 2016 la dotazione finanziaria del Fondo è determinata con la legge annuale di approvazione del bilancio.(41)
9. Per il finanziamento del Fondo beni confiscati alla mafia di cui all'articolo 23, previsto nel 2015 in 350.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
9 bis. Alle spese per l’implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b bis), quantificate in euro 54.500,00 per il 2021, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021-2023.(42)
10. Alla dotazione finanziaria del Fondo a favore delle vittime del reato di usura o di estorsione per il finanziamento degli interventi in conto capitale di cui agli articoli 24-29 si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei fondi istituiti presso Finlombarda ai sensi della l.r. 9/2011, pari a 1.000.000,00 euro. Eventuali ulteriori risorse possono essere determinate con legge di approvazione del bilancio degli esercizi successivi nell'ambito della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
11. Alle spese per gli interventi di assistenza legale e consulenza professionale per le vittime del reato di usura o estorsione di cui all'articolo 28, comma 1, quantificate in 50.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziate sulla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
12. Le spese di cui ai commi precedenti potranno essere eventualmente integrate nel corso dell'esercizio 2015, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di riserva.
13. A partire dall'esercizio successivo al 2015 le spese dei commi precedenti sono rifinanziate, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 37
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
5. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 1) e numero 2) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
16. La rubrica è stata sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
17. L'alinea è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
19. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 9, comma 1, lett. e) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
29. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
33. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. x) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2011, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 3 maggio 2011, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
36. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2012, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
37. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
38. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 2014, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 12, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 12, lett. b) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 27 della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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