Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Disposizioni in materia di personale delle province e della Città metropolitana di Milano impiegato per l'esercizio di funzioni confermate in capo alle stesse)
1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni amministrative confermate, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in capo alle province e alla Città metropolitana di Milano in base alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano e non è considerato ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Diposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015)).
2. Nei limiti dei contingenti di personale indicati alla data del 31 ottobre 2015 nell'allegato A dell''Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015', sottoscritta il 15 dicembre 2015, per l'esercizio delle funzioni confermate, le province e la Città metropolitana di Milano possono procedere alle assunzioni di personale necessario all'adeguato esercizio delle funzioni stesse.
Art. 2
1. L'articolo 20 ter della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombardi e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)è sostituito dal seguente:
'Art. 20 ter (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata, per ogni annualità, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.'.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 59 e 78 bis della l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 8 sexies e 8 septies dell’articolo 59, come introdotti dall’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), sono abrogati;
b) l’articolo 78 bis è sostituito dal seguente:
Art. 78 bis (Programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house regionali)
1. Gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006, insieme rispettivamente al bilancio di previsione e al budget preventivo, entro la data per gli stessi stabilita, trasmettono alla Giunta regionale il programma delle attività.
2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.
3. Il programma delle attivitàè approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. L’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all’avvio delle relative attività.
4. L’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del bilancio regionale; ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.
5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti e alle società in house, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l’approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base delle assegnazioni riportate nei rispettivi prospetti di raccordo.”.
Art. 4
1. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM))(3)è apportata la seguente modifica:
a) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies dell'articolo 15, come introdotti dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), sono abrogati.
Art. 5
(Avanzo accantonato)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) per l'anno 2019 la dotazione finanziaria della missione 20 'Fondi ed accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2019 - 2021 è ridotta rispettivamente di euro 180.176.298,38 e di euro 11.331.801,27; contestualmente è ridotto di pari importo, in entrata, la voce utilizzo del risultato di amministrazione. L'importo complessivo di euro 191.508.099,65 ritorna accantonato nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018.
2. Le variazioni apportate al bilancio regionale 2019-2021 adottate con il decreto dirigenziale 6059 del 30 aprile 2019 si intendono recepite ai sensi dell'articolo l, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Art. 6
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 9 dell'articolo 23 è abrogato.
Art. 7
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di TELECOM Italia S.p.A per il valore complessivo di € 3.538,00 riferito all'annualità 2019 del canone per l'utilizzo di connessioni ADSL fra le centrali operative provinciali di protezione civile e la centrale operativa interforze di Regione Lombardia.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.538,00 per l'esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 "Soccorso civile", programma 01 "Sistema di protezione civile" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.
Titolo II
Ambito economico
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 48/1985 e conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 24/2018)
1. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio")(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: 'Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio" per spese sostenute nell'interesse della Regione';
b) la rubrica dell'articolo 1è sostituita dalla seguente:
'Rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Regione';
c) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'conferisce alla stessa per le spese generali di funzionamento della fondazione un contributo annuo' sono sostituite dalle seguenti: 'corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.';
d) la rubrica dell'articolo 2è sostituita dalla seguente:
'Erogazione del rimborso spese' ;
e) il comma 1 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è corrisposto fino al limite massimo di 350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l'erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione.' ;
f) al comma 2 dell'articolo 2 le parole 'i dati sul personale e le altre risorse gestite dalla fondazione in rapporto ai servizi e alle attività prodotte' sono sostituite dalle seguenti: 'le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge';
g) gli articoli 3, 3 bis e 3 ter sono abrogati;
h) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Norma finanziaria)
'1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 'Servizi
istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 1 'Spese correnti', la spesa di euro 350.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.'.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021)(6)è abrogato. Resta salvo il contributo erogato alla Fondazione Minoprio nel 2019 sulla base della disposizione abrogata dal presente comma.
3. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli articoli abrogati dalla lettera g) del comma 1.
Art. 9
(Modifiche agli articoli 2 e 3 e inserimento dell'art. 3 bis nella l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11(7) (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'infrastrutture immateriali' la congiunzione 'e' è soppressa e dopo le parole 'sviluppo sostenibile' sono inserite le seguenti: 'e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro';
b) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l’assegnazione di finanziamenti;';;
c) dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 sono inserite le seguenti:
'o 1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;
o 2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;'
;
d) dopo l'articolo 3è aggiunto il seguente:
'Art. 3 bis
(Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all'affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l'oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce linee guida per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.'.
Art. 10
(Inserimento dell'art. 9 ter nella l.r. 31/2008, integrazione dell'art. 27 e norma finanziaria)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente: 'Art. 9 ter
(Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari)
1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari, la Regione può concedere agevolazioni finanziarie alle imprese in forma di microcrediti, di contributi in conto interessi o di abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia.
2. La Giunta regionale individua le filiere oggetto degli interventi di sostegno e definisce criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti. Con la medesima deliberazione si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 1, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 27 sono aggiunte le seguenti:
'g bis) microcrediti: consistono in finanziamenti agevolati di importo non superiore a 50.000,00 euro;
g ter) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia: consiste nell'erogazione di contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute per ottenere le garanzie per l'accesso al credito.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 180 è inserito il seguente:
'1.1 Per gli interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentare, di cui all'articolo 9 ter è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Art. 11
(Modifiche all'art. 26 della l.r. 31/2008, inserimento dell'art. 55 bis e norma finanziaria)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole 'tutela del paesaggio e dell'ambiente' sono inserite le seguenti: 'alla divulgazione didattica';
b) dopo il punto 6) del comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
'6 bis) gli interventi di realizzazione e di manutenzione di boschi didattici di cui all'articolo 55 bis, comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche';
c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
'Art. 55 bis
(Boschi didattici)
1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all'articolo 42 attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l'utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici.
2. Per la promozione e il sostegno degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 25.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Art. 12
(Modifica all'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e inserimento dell'art. 179 bis - introduzione della diffida amministrativa)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 130 decies è abrogato;
b) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente:
'Art. 179 bis
(Diffida amministrativa)
1. Nei soli casi di violazioni sanabili espressamente previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.
2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.
3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 130 decies, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 162, commi 8 e 9;
c) articolo 162, comma 13, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 157, comma 1, lettere h) e i);
d) articolo 162, comma 17, limitatamente all'inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e alle modalità di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5.'.
Art. 13
1. Al comma 2 dell'articolo 134 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(11) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di natura privatistica, per i quali sussiste comunque la possibilità di espropriazione.' .
Art. 14
(Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell’Unione europea)
1. L'organismo pagatore regionale, di seguito denominato OPR, a seguito di controlli effettuati dagli enti competenti dai quali risulti il mancato rispetto delle regole di condizionalità ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, comunica agli interessati, secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'avvio del procedimento per la determinazione della corrispondente riduzione dell'importo del contributo dell'Unione europea che può estendersi all'intero ammontare.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all'OPR eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Qualora gli interessati facciano pervenire o rendano noto quanto indicato al comma 2, l'OPR valuta, in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di conclusione del procedimento stesso o con recupero delle somme indebitamente erogate.
4. In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, l'OPR provvede alla chiusura del procedimento, con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.
5. Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:
a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;
b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, l'OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).
Titolo III
Ambito sociale e sanitario
Art. 15
(Modifica all’art. 2 della l.r. 23/2015 e norma finanziaria)
1. Al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità))(12)è apportata la seguente modifica:
a) la parola 'due' è sostituita dalla seguente: 'cinque'.
2. Alla spesa derivante dalla proroga di cui al comma 1 quantificabile in euro 141.490,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse destinate alle spese di personale allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli esercizi finanziari successivi al 2022 detta spesa è autorizzata con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 16
(Inserimento dell'art. 18 bis nella l.r. 33/2009 e norme transitorie)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(13)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 18è inserito il seguente:
'Art. 18 bis
(Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico)
1. I nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, in relazione ai rispettivi enti sanitari di riferimento:
a) valutano la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
b) verificano la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
c) verificano la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
d) valutano la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
e) concorrono a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
f) esercitano le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

2. Ciascun nucleo di valutazione è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del direttore generale dell'ente sanitario. Dura in carica tre anni ed è composto da tre esperti esterni alla struttura o alla fondazione di cui uno con funzioni di presidente. Uno dei componenti è selezionato tra il personale in servizio presso la Giunta regionale partecipante all'avviso pubblico. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale, diploma di laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento. Ciascun componente può far parte di un solo nucleo di valutazione e può essere rinnovato una sola volta presso lo stesso ente sanitario, previo avviso pubblico.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', sono definiti:
a) le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un'effettiva indipendenza;
b) l'importo dell'indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti di ciascun nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell'ente sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell'indennità prevista dell'articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;
c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l'individuazione delle strutture organizzative di supporto;
d) le modalità di raccordo con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale regionale competente in materia di sanità.' .
2. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 18 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dal comma 1, continuano a trovare applicazione le 'Linee guida per i nuclei di valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari' approvate con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2016, n. X/5539.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 33/2009, le strutture sanitarie pubbliche e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 18 bis della l.r. 33/2009, avviano le procedure per la costituzione dei nuclei di valutazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla stessa data di pubblicazione.
4. I nuclei di valutazione costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi nuclei.
Art. 17
1. All'articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 9, le parole 'e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico' sono soppresse;
b) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dai seguenti: Le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico redigono un programma annuale di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile corredato di apposita relazione che indichi la destinazione dei proventi e attesti la non incidenza della correlata diminuzione patrimoniale sul perseguimento degli scopi istituzionali. Il programma è approvato dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Giunta regionale.' .
Art. 18
(Inserimento dell'art. 27 quater 1 nella l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(15)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 27 quater è inserito il seguente:
'Art. 27 quater 1
(Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)
1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell’evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020”, la Giunta regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in ordine all’applicazione della disposizione sull’esenzione temporanea di cui al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione recante i suddetti criteri e indicazioni operative.'.
Art. 19
(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)
1. All'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole 'ASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di: - Monza - Desio' sono sostituite dalle seguenti: 'ASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL di Monza';
b) le parole 'ASST DI VIMERCATE, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di: - Carate Brianza - Seregno - Vimercate' sono sostituite dalle seguenti: 'ASST DELLA BRIANZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di: - Carate Brianza - Seregno - Vimercate - Desio.'.
2. Le modifiche apportate all'Allegato 1 della l.r. 33/2009 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020 oppure, qualora risultasse necessario a seguito delle risultanze del lavoro del tavolo tecnico appositamente istituito presso la Direzione generale Welfare, dalla diversa data, comunque non successiva al 31 dicembre 2020, stabilita con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 1° luglio 2020 e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
(Modifiche alla l.r. 11/2012)
1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge' ;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 2è aggiunto il seguente:
'1 bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s'intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s'intendono gli orfani nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).';
c) dopo l'articolo 7è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita)
1. La Regione promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.';
d) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'c bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita;';
e) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all'articolo 7 bis è autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Titolo IV
Ambito territoriale
Art. 21
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(18)è inserito il seguente:
'3.1. In caso di subentro nella concessione di polizia idraulica per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale, al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l’onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, ai fini della corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti in relazione a subentri successivi all’entrata in vigore del presente comma, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020'.
Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(19) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'In caso di accoglimento della richiesta di regolarizzazione, la Regione, i comuni e i consorzi di bonifica possono concedere, in relazione al reticolo demaniale di rispettiva competenza, su istanza dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. A tutela delle entrate pubbliche, per la rateizzazione sono dovuti:
a) gli interessi nella misura legale;
b) la prestazione di idonea garanzia, in caso di indennità di occupazione superiore all'importo stabilito con la deliberazione di cui al precedente periodo.'.
2. La modifica dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2016, prevista al comma 1 del presente articolo, si applica anche alle eventuali richieste di regolarizzazione con relativa istruttoria in corso alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2016.
Art. 23
(Ratifica dei protocolli d'intesa interregionali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche del Sole, VENTO e del Garda)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono ratificati e costituiscono parte integrante della presente legge:
a) il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia - Romagna, quale Regione capofila, Regione Lombardia, Regione Toscana e Regione Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica 'Ciclovia del Sole', sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all'allegato 1;
b) il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Piemonte, Regione Lombardia, quale Regione capofila, Regione Emilia – Romagna e Regione Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica “VENTO” da Venezia a Torino, sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all’allegato 2;
c) il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, quale Provincia Autonoma capofila, per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica “Ciclovia del Garda”, sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all’allegato 3.
2. Le disposizioni dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 assumono efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dai protocolli medesimi, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo.
3. Alla spesa derivante dall'attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 si provvede con i trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)), e all'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), allocati sul bilancio regionale alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' e con risorse regionali complessivamente pari a euro 1.000.000,00, stanziate per il biennio 2019-2020 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti'.
Art. 24
(Ratifica dell''Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate')
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è ratificata l'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate, di cui all'allegato 4 che costituisce parte integrante della presente legge, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e sottoscritta dalle parti il 24 ottobre 2019.
2. L'intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultimo atto di ratifica della stessa intesa da parte delle Regioni interessate. Da tale data cessa di avere efficacia la convenzione regolante i rapporti tra le Regioni di cui alla precedente intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1177 del 10 marzo 1999, fermi restando gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione della stessa convenzione.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa di cui al comma 1, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del comma 2.
4. Alla spesa per l'attuazione di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, prevista in euro 2.100.000,00 per il 2019 e in euro 2.800.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse regionali di cui alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale già stanziate per l'anno 2019 e autorizzate con legge di approvazione del bilancio di previsione del bilancio 2020-2022 per il triennio 2020-2022.
Art. 25
(Ratifica del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio, di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante della presente legge, sottoscritto dall'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni della Regione Lombardia e dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano il 18 luglio 2019.
2. La Giunta regionale, in attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, compie gli atti necessari a definire la partecipazione della Regione, anche tramite un ente del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007)), alla costituzione, con la Provincia Autonoma di Bolzano, di una società a capitale interamente pubblico per la valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio.
3. Per la partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui al comma 2è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00, cui si provvede con le risorse allocate a tal fine, con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 3 'Spese per incremento di attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. L'efficacia del protocollo d'intesa di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dallo stesso protocollo d'intesa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e quella di cui al precedente periodo.
Art. 26
(Modifiche agli articoli 7 e 28 della l.r. 6/2012 in tema di servizi di collegamento al sistema aeroportuale)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera p) del comma 13 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'p bis) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio.' ;
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28 la parola 'autorizzata' è soppressa;
c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28è sostituito dal seguente: 'I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma sono esercitati dalle imprese di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all'Agenzia per il trasporto pubblico locale nel cui territorio di competenza è ubicato il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta.';
d) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 28 le parole 'L'autorizzazione deve comunque prevedere che siano assicurati' sono sostituite dalle seguenti: 'La SCIA deve essere presentata garantendo';
e) al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 28 le parole ', ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma,' sono soppresse.
2. Al fine di consentire alle agenzie per il trasporto pubblico locale di acquisire le necessarie competenze per l'esercizio efficace ed efficiente delle funzioni a esse trasferite con le modifiche di cui al comma 1, nonché di aggiornare la modulistica regionale per la presentazione in modalità telematica della SCIA alle medesime agenzie, fino alla data indicata nel regolamento regionale che adegua il regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 (Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale) alle modifiche alla l.r. 6/2012 previste al comma 1, le imprese di trasporto continuano a presentare la SCIA e ogni altra comunicazione prevista dal r.r. 8/2015 alla Regione, che esercita altresì le funzioni di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6 del r.r. 8/2015 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
Art. 27
(Modifiche agli articoli 15, 17, 64 e 67 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l'erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';
b) al comma 8 dell’articolo 17 le parole “a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei” sono sostituite dalle seguenti: “a copertura dei maggiori oneri per”;
c) al comma 8 dell’articolo 17 dopo le parole “calamità naturali,” sono inserite le seguenti: “nel caso di eventi straordinari verificatisi in aree di difficile accessibilità dovuta alle caratteristiche morfologiche del territorio,”;
d) dopo il comma 11 dell’articolo 64 è aggiunto il seguente:
“11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.”;
e) dopo il comma 13 quater dell'articolo 67 è inserito il seguente:
'13 quater 1. Sino all'avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell'articolo 17.'.
Art. 28
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(22)è sostituito dal seguente: 'Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), e può svolgere anche i compiti derivanti dal consolidamento del bilancio aziendale dell'ALER con propri eventuali soggetti partecipati e con Regione Lombardia, nonché ogni altro compito previsto dalla normativa regionale vigente.'.
2. Ai soli fini del carattere onnicomprensivo dell'indennità spettante ai componenti effettivi del collegio dei sindaci ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 16/2016, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 16/2016, come modificata dal comma 1, si applica alle nomine dei collegi dei sindaci delle ALER effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
(Introduzione del Titolo V bis alla l.r. 9/2001 in tema di accesso dei veicoli alle ZTL)
1. Dopo il Titolo V della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(23)è inserito il seguente:
'TITOLO V BIS
REGISTRO REGIONALE PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLE ZTL
Art. 17 bis
(Registro regionale per la gestione coordinata dell'accesso dei veicoli alle ZTL)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.
2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679. Il registro regionale è alimentato e aggiornato dai comuni aderenti sulla base di appositi accordi stipulati con la Regione nei quali sono definite, in particolare, le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema dell'accordo da stipulare tra Regione e comune ai sensi del comma 2 e sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento del registro regionale con particolare riguardo a:
a) individuazione del tracciato dei dati effettivamente necessari al registro;
b) modalità di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei comuni aderenti, nonché successivo e costante aggiornamento degli stessi;
c) modalità di interazione degli organi di polizia locale dei comuni aderenti, tramite apposita interfaccia dotata di sistemi di autenticazione e profilazione, limitatamente ai dati contenuti nel registro regionale, al fine di compiere i dovuti accertamenti e conseguentemente non dare corso alle procedure sanzionatorie a carico dei proprietari dei veicoli di cui al comma 1;
d) gestione e conservazione dei dati contenuti nel registro regionale, anche in relazione alle misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate.

4. Per i veicoli la cui targa è inserita nel registro regionale da uno dei comuni aderenti non è più necessario provvedere alla comunicazione del relativo numero di targa agli altri comuni aderenti nei casi di transito nelle rispettive ZTL. A tal fine, nella deliberazione di cui al comma 3 sono altresì individuate le modalità atte a garantire un'adeguata e periodica informazione ai cittadini in merito ai comuni aderenti.
5. Per la progettazione e realizzazione del registro regionale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 nel 2020 cui si provvede nel 2020 tramite incremento di euro 350.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione nel 2020 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
6. Alle spese di gestione del registro regionale, stimate in euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, si provvede tramite incremento di euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 6 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Art. 30
(Modifiche alla l.r. 17/2003)
1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente:
'Art. 1 ter
(Iniziative per la rimozione dell'amianto)
1. In attuazione del primo periodo del comma 2 bis dell'articolo l, la Regione prevede incentivi, anche in forma di contributi in capitale a fondo perduto, finalizzati alla rimozione di manufatti contenenti amianto.
2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti criteri, termini, modalità, tipologie di incentivi e categorie di beneficiari ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui al comma 1 e della presentazione delle relative domande, da parte degli enti o anche dei soggetti privati che vi possono accedere.
3. Agli incentivi di cui al comma 1, come specificati ai sensi del comma 2, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
;
b) dopo il comma 2 sexies dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'2 septies. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1 ter è autorizzata per l'anno 2021 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 1.000.000,00. All'autorizzazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Art. 31
(Obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
1. La presente norma disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1 quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, da parte dei seguenti soggetti:
a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
b) operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni scadute, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), su richiesta della Regione;
c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall'annualità 2020, a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione ai servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi del comma 3, fermo restando che la fornitura di energia è destinata almeno al 50 per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni, come previsto all'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999.
3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, definisce:
a) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che i soggetti di cui al comma 1 sono annualmente obbligati a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione idroelettrica, in ragione della seguente espressione: Efornitura [kWh/anno] = (220 kWh*potenza nominale media di concessione espressa in kW);
b) la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima di cui al comma 2, graduabile in relazione a ciascun territorio provinciale in base alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi, e da destinare a servizi pubblici e categorie di utenti eventualmente anche diversi da quelli destinatari della percentuale minima di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto ai sensi della lettera f) del presente comma; la percentuale di energia destinata ai territori interessati dalle derivazioni può essere determinata fino al 100 per cento per il territorio della provincia interamente montana ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));
c) le modalità per l'attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche, ove non venga destinata integralmente l'energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in base alla lettera b);
d) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
e) le modalità di riparto per la fornitura dell'energia gratuita tra la Regione e le altre Regioni o le Province Autonome interessate, previa intesa con le stesse, nel caso di grandi derivazioni che interessano anche il territorio delle Regioni o Province Autonome confinanti;
f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui al presente articolo e i criteri di riparto, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, sentite le province e la Città metropolitana interessate;
g) le forme di controllo del ciclo di fornitura dell'energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell'energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all'utilizzo del beneficio;
h) le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.
4. La Provincia interamente montana di cui al comma 3, lettera b), provvede, in luogo della Regione, nell'ambito delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti, nonché dei criteri di riparto individuati dalla Regione ai sensi di quanto previsto alla lettera f) dello stesso comma 3, alla individuazione dei soggetti beneficiari. La stessa Provincia provvede ai sensi del precedente periodo anche qualora la Regione si determini secondo quanto previsto al comma 7.
5. L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie, individuate dalla Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana territorialmente competenti in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le province o la Città metropolitana interessate e i soggetti di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce gli schemi-tipo delle convenzioni di cui al precedente periodo e dei relativi eventuali aggiornamenti.
6. Le convenzioni di cui al comma 5 stabiliscono i punti di consegna dell'energia fornita da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la quantità della stessa energia espressa in kWh/anno.
7. In alternativa alla fornitura di energia di cui al comma 3, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire. In tal caso, la deliberazione di cui al precedente periodo definisce anche i contenuti di cui al comma 3, lettere da b) ad h).
8. In caso di monetizzazione ai sensi del comma 7, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo basato sul controvalore in euro [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria secondo la seguente espressione: Ce = [Vanno/Eanno] * Efornitura dove: Ce = Controvalore energia [€]; Vanno = Valore dell'energia oraria immessa in rete [€] ottenuta come sommatoria del prodotto dell'energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh]; Eanno = Sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno]; Efornitura = Quantità di energia da fornire gratuitamente nell'anno [kWh/anno].
9. La Regione, ove proceda ai sensi del comma 7:
a) entro il 30 novembre di ogni anno eroga gli importi corrisposti ai sensi del comma 8 ai beneficiari dalla stessa individuati nell'ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri di riparto di cui al comma 3, lettera f), e al comma 7, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
b) entro il 31 ottobre di ogni anno trasferisce alla Provincia interamente montana di cui al comma 3, lettera b), gli importi spettanti per la relativa attribuzione, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente comma, ai beneficiari individuati dalla stessa Provincia ai sensi del comma 4.
10. In riferimento ai benefici disposti ai sensi del presente articolo la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano applicano, ove necessario e per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
11. I benefici acquisiti tramite la fornitura di energia o la monetizzazione della stessa secondo quanto disposto ai precedenti commi costituiscono risorse aggiuntive a favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 3, lettera f), del comma 4 e del comma 7, specificamente destinate al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.
12. In sede di definizione delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, commi 1 bis e 1 ter, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la Regione può definire specifiche disposizioni, anche diverse da quelle di cui al presente articolo, sull'obbligo di fornitura gratuita di energia anche in forma di monetizzazione della stessa.
13. Gli effetti finanziari derivanti dalle previsioni del presente articolo sono recepiti con legge di assestamento al bilancio 2020-2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale in relazione a quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
Art. 32
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 3 luglio 2012, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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