Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 1
(Disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Introduzione dell’articolo 18 bis nella l.r. 24/2006, modifica dell’articolo 27 della l.r. 24/2006 e modifica degli articoli 45 e 61 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
'Art. 18 bis
(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione)
1. Per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e al fine di tutelare la qualità dell'aria ed evitare impatti diretti sulla salute, impregiudicate le limitazioni previste dall'articolo 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, disposizioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione e, nei casi previsti dallo stesso articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, sospende, differisce o vieta la combustione dei materiali nei comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, facendo salve le deroghe previste dalla normativa di settore per motivi di carattere fitosanitario.';
b) dopo il comma 11 bis dell'articolo 27 è inserito il seguente:
'11 ter. L'inosservanza delle disposizioni di sospensione, differimento e divieto, concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, e delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.'.
2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, è comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4.';
b) il comma 5.1 dell'articolo 61 è abrogato;
c) al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite' sono sostituite dalle seguenti: 'L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 10, è punita'.
Art. 2
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 172 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'172.1. Le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate mediante il supporto dei dipartimenti competenti delle agenzie di tutela della salute (ATS). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie di supporto per la prevenzione e tutela relative alle attività minerarie di cui al precedente periodo, nonché le modalità e le tempistiche con le quali tale supporto sarà fornito.'.
2. Alle spese per l'esercizio, da parte delle ATS, delle attività di supporto previste dall'articolo 3, comma 172.1, della l.r. 1/2000, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate in euro 10.000,00 annuali, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)
1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 dopo le parole 'da parte degli enti locali,' sono inserite le seguenti: 'di progetti di polizia locale finalizzati alla promozione dell'educazione alla convivenza, della sicurezza stradale e della diffusione della cultura della legalità, nonché';
b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 le parole 'di sicurezza urbana' sono soppresse;
c) al primo periodo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 28 le parole 'le associazioni del volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),' e le parole 'queste associazioni' dalle seguenti: 'questi enti';
d) al secondo periodo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 28 le parole 'le associazioni di volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti del terzo settore';
e) al comma 4 dell'articolo 28 le parole 'dalle associazioni di volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli enti del terzo settore';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 26, comma 1, riconosce agli enti locali, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, i costi sostenuti dagli enti del terzo settore che collaborano con i medesimi enti locali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 25.'.
2. Alle spese derivanti dalla modifica all'articolo 28 della l.r. 6/2015, di cui alla lettera f) del comma 1, previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede con le risorse allocate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 4
1. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 46 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(5) sono inseriti i seguenti:
'1 septies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, del r.r. 4/2014 e dai successivi atti amministrativi attuativi, adottano un layout delle tessere di riconoscimento conforme agli standard regionali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024'. In caso di inutile decorso del suddetto termine, i competenti uffici della Giunta Regionale applicano, nei confronti delle medesime aziende, una sanzione amministrativa pecuniaria che tenga conto del volume complessivo di traffico, in termini di bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi, realizzato nell'anno solare, così determinata:
a) euro 10.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico inferiore a 1 milione;
b) euro 50.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico tra 1 milione e 5 milioni;
c) euro 100.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico maggiore di 5 milioni.


1 octies. In caso di reiterazione della violazione nei successivi dodici mesi dall'irrogazione della sanzione, l'importo della sanzione è raddoppiato e resta confermato per i periodi successivi di dodici mesi ciascuno sino all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 septies.

1 nonies. Il dato relativo a bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi è rilevato dagli uffici della Giunta regionale tramite il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, prendendo a riferimento il dato annuale più recente ivi certificato dalla medesima azienda al momento della commissione della violazione.

1 decies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 septies e 1 octies sono applicate secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).'.
Art. 5
1. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(6)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole 'e la modifica alla legge regionale n. 18/2010 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),' sono sostituite dalle seguenti: 'e le modifiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), g), k), l), m), n) ed o),'.
2. Alle spese derivanti dalla modifica del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022, stimate in euro 5.700,00 per l'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
Art. 6
1. Alla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3 (Istituzione della Giornata regionale per le Montagne)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3è aggiunto il seguente:
'1 bis. A decorrere dall'esercizio 2024 le spese di cui al comma 1 sono quantificate in euro 60.000,00 annui e vi si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e successivi, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.'.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2022, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 2020, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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