REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2002 , N. 5

Nuovo sistema tariffario(1)

(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 26 Luglio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-23;5

Parte I
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Parte II
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Sezione I
Art. 13.
Art. 14.
Definizione delle classi chilometriche di distanza e delle tariffe.(1)
1. Per il modello lineare, la suddivisione dell’ampiezza delle classi chilometriche di distanza è la seguente:
a) distanza pari a cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro,
b) distanza pari a dieci chilometri dal quarantesimo al centesimo chilometro,
c) distanza pari a venti chilometri oltre il centesimo chilometro.
2. Per la determinazione delle tariffe uniche di riferimento, denominate per brevità TUR, la Regione si avvale della seguente metodologia:
a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è ottenuta dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile. La componente variabile è data dal prodotto tra la distanza espressa in chilometri considerata e il prezzo unitario chilometrico. Il prezzo unitario chilometrico decresce all’aumentare della distanza;
b) la tariffa dell’abbonamento mensile è ottenuta come prodotto della tariffa di corsa semplice per un corrispondente moltiplicatore, diverso per le modalità di trasporto automobilistico e ferroviario fino al completamento dell’allineamento dei livelli tariffari di cui all’art. 7, comma 5 della l.r. 1/2002 ;
c) la tariffa dell’abbonamento settimanale con validità sette giorni, dal lunedì alla domenica, è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per il divisore 3,5;
d) la tariffa dell’abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all’importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell’abbonamento mensile per dodici.
3. Le Tariffe Uniche Regionali di riferimento per il biglietto di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili sono individuate nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 Tariffe Uniche Regionali di riferimento


Classi chilometriche
Corsa semplice
Abbonamento settimanale 7 gg. a vista
Abbonamento mensile a vista
Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea
Servizi automobilistici di linea
Servizi ferroviari di II classe
Servizi automobilistici di linea
Servizi ferroviari di II classe
0-5
0,95
6,60
5,20
23,00
18,00
5,1-10
1,20
8,40
6,60
29,50
23,00
10,1-15
1,45
10,20
7,90
35,50
28,00
15,1-20
1,70
11,90
9,30
41,50
32,50
20,1-25
1,95
13,50
10,50
47,50
37,00
25,1-30
2,25
15,10
11,80
53,00
41,00
30,1-35
2,50
16,60
12,90
58,00
45,50
35,1-40
2,75
18,00
14,00
63,00
49,00
40,1-50
3,25
20,40
15,90
71,50
55,50
50,1-60
3,75
22,60
17,60
79,00
61,50
60,1-70
4,15
23,80
18,60
83,50
65,00
70,1-80
4,60
24,90
19,40
87,00
68,00
80,1-90
5,00
25,70
20,10
90,00
70,00
90,1-100
5,40
26,30
20,50
92,00
72,00
100,1-120
6,25
27,40
21,50
96,00
75,00
120,1-140
7,05
28,60
22,40
100,00
78,50
140,1-160
7,90
29,70
23,40
104,00
82,00
160,1-180
8,70
30,90
24,40
108,00
85,50
180,1-200
9,55
32,00
25,40
112,00
89,00
200,1-220
10,35
33,10
26,30
116,00
92,00
220,1-240
11,20
34,30
27,30
120,00
95,50
240,1-260
12,00
35,40
28,30
124,00
99,00
260,1-280
12,85
36,60
29,20
128,00
102,50
280,1-300
13,70
37,70
30,20
132,00
106,00
300,1-320
14,50
38,90
31,20
136,00
109,00
320,1-340
15,35
40,00
32,20
140,00
112,50
340,1-360
16,15
41,10
33,10
144,00
116,00


Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:
a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di 0,80 Euro per le tariffe di 2ª classe e di 1,25 Euro per le tariffe di 1ª classe;
b) la tariffa dell’abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell’abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di 3,50 per tariffe di 2ª classe e di 5,00 per tariffe di 1ª classe;
c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell’abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro.
4. La tariffa comunale è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. La tariffa comunale così determinata si applica a decorrere dal 1º agosto 2003, a seguito dell’emanazione del provvedimento regionale di aggiornamento delle tariffe di cui all’art. 11, comma 1. È lasciata facoltà ai Comuni Capoluoghi di determinare la tariffa dei servizi di area urbana pari alla tariffa dei servizi comunali.
5. Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono ottenute moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe ferroviarie di seconda classe individuate nella Tabella 1.
6. Le tariffe dei servizi finalizzati individuati all’art. 1, comma 2, lett. c) e d) del presente regolamento sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea indicati nella Tabella 1.
7. Agli Enti competenti che applicano il modello lineare per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.
Sezione II
Art. 15.
Sezione III
Art. 16.
Sezione IV
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Definizione delle tariffe di riferimento.(1)
1. Gli enti competenti procedono alla puntuale individuazione delle tariffe per le diverse zone sulla base dei valori individuati dalla Regione, tenendo conto dei valori storici e dei ricavi tariffari. Gli enti competenti, definiscono la ripartizione degli introiti per la copertura di eventuali minori introiti rispetto a quelli storici.
2. La definizione delle tariffe da parte degli enti competenti deve tenere presente le seguenti finalità:
a) riequilibrio del prelievo tariffario in funzione della quantità e della qualità del servizio offerto;
b) promozione dell’utilizzo del mezzo pubblico;
c) promozione di un riequilibrio della mobilità a favore di fasce orarie e porzioni di territorio a più bassa congestione;
d) promozione della compatibilità del servizio sul piano ambientale e del traffico;
e) promozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate;
f) economicità del servizio.
3. Per la determinazione della tariffa, è possibile assegnare ad una specifica zona un peso unitario maggiore di uno, laddove esigenze di mobilità ne giustificano la scelta, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

Vedi “Immagine 2” sezione allegati.
4. I valori minimi e massimi indicati nella seguente Tabella 2 costituiscono il riferimento per la puntuale definizione della tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice o nel caso siano previsti sistemi a carnet, del singolo titolo di viaggio in corrispondenza della soluzione più conveniente. I valori della tabella sono calcolati sommando una componente fissa ed una variabile. La componente variabile è determinata dal prodotto tra il numero delle zone/semi zone attraversate e l’unità tariffaria corrispondente alla singola zona.
Tabella 2: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone

Tariffe per 20 zone in Euro (arrotondamento 0,05 euro)
Zone
Tariffa Minima
Tariffa Massima
1
0,90
1,10
2
1,20
1,50
3
1,50
1,85
4
1,85
2,25
5
2,15
2,60
6
2,45
3,00
7
2,75
3,35
8
3,05
3,75
9
3,35
4,10
10
3,65
4,50
11
3,95
4,85
12
4,30
5,20
13
4,60
5,60
14
4,90
5,95
15
5,20
6,35
16
5,50
6,70
17
5,80
7,10
18
6,10
7,45
19
6,40
7,85
20
6,70
8,20

5. Agli Enti competenti che applicano il modello a zone per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.
6. Le tariffe dei titoli di viaggio di abbonamento mensile e settimanale sono calcolati come multipli della tariffa di corsa semplice in base ad un coefficiente moltiplicativo individuato dall’organismo locale, tenuto conto dell’ampiezza delle zone individuate e delle politiche tariffarie che intende promuovere.
Sezione V
Art. 20.
Art. 21.
Esazione suppletiva in vettura.(1)
1. Le aziende garantiscono la possibilità di acquisto da parte degli utenti dei titoli di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie e/o delle rivendite secondo gli standard definiti dagli Enti competenti.
2.
3. L’Ente affidante ha facoltà di individuare nei contratti di servizio i casi particolari in cui gli utenti possono acquistare il titolo di viaggio di corsa semplice a bordo senza maggiorazioni di prezzo. In tal caso il contratto di servizio deve prevedere adeguate forme di comunicazione all’utenza della casistica individuata.
Art. 22.
Rimborso titoli di viaggio.(1)
1. È ammesso il rimborso di titoli di viaggio acquistati e non obliterati prima della scadenza previa richiesta dell’utente all’azienda di trasporto. Il rimborso è riconosciuto:
a) per l’abbonamento annuale, nella misura del 90% della quota relativa ai mesi interi successivi a quello in cui viene restituito;
b) per tutti i titoli di viaggio, in misura pari al 90% del prezzo di vendita.
2. A seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all’adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi.
3. La Regione e gli Enti Locali hanno facoltà di disciplinare nei rispettivi contratti di servizio le modalità di riconoscimento di un indennizzo ai viaggiatori, con particolare riferimento agli utenti abbonati, nel caso in cui il livello di servizio erogato sia inferiore a standard minimi di servizio e di qualità. La definizione dei criteri standard e delle modalità di riconoscimento dell’indennizzo è rinviata al provvedimento di adeguamento tariffario di cui al comma 1 dell’art. 11 del presente regolamento dell’anno 2004.
Art. 23.
Art. 24.
Parte III
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Parte IV
Art. 28.
Art. 29.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato dall'art. 42, comma 6 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4 salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 4 e 5, dell'art. 37, comma 1 e dall'art. 40, comma 1 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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