Legge Regionale 28 dicembre 2011 , n. 25

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-28;25

Art. 1(1)
Art. 2
(Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)
1. I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, secondo tempi, procedure e modalità definite dal presente articolo e dalle linee guida di cui al comma 2 e, in caso di comprensori interregionali, dalle intese tra le regioni interessate.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) nei comprensori i cui perimetri non hanno subito alcuna modificazione a seguito della ridelimitazione, di cui all'articolo 79 bis, comma 1, della legge 31/2008, e in quelli che hanno subito modificazioni inferiori al trenta per cento del territorio, continuano a operare, fino al rinnovo, gli organi in carica dei consorzi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
b) per ogni comprensorio diverso da quello di cui alla lettera a), in cui operano consorzi privi delle caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito organismo collegiale, composto dai presidenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado in esso operanti e presieduto da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla sua costituzione, effettua la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del consorzio di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008 e predispone una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo consorzio.
4. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di amministrazione e al revisore dei conti dei consorzi soggetti a fusione per l'espressione di un parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
5. La ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva nei successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURL entro dieci giorni dalla sua adozione.
6. Dalla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione di approvazione di cui al comma 5, diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale, ad eccezione dei comprensori interregionali, la cui efficacia è subordinata all'aggiornamento delle intese stipulate con le regioni interessate.
7. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione, previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi consorzi, i consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio. In caso di necessità di promuovere o assumere determinate professionalità, i consorzi ne danno preventiva motivata comunicazione alla Giunta regionale ai fini di una valutazione di coerenza rispetto al complessivo processo di riordino. In tale periodo è inoltre vietata l'alienazione dei beni di titolarità dei consorzi interessati dal riordino. Per eventuali situazioni particolari è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.
9. I consorzi di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, derivanti dalla fusione di preesistenti consorzi di bonifica di primo grado e di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 5. Dalla data indicata in ciascun decreto:
a) sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi consortili, fatto salvo il revisore dei conti;
b) sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
10. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b):
a) assume la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;
b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012;
c) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, all'adozione dello statuto provvisorio del nuovo ente.
11. La riscossione dei contributi consortili, di cui all'articolo 90 della l.r. 31/2008, continua ad effettuarsi in base al piano di classificazione degli immobili adottato dai preesistenti consorzi, fino all'approvazione del nuovo piano da parte della Giunta regionale.
12. Entro un congruo tempo dall'insediamento, stabilito nelle linee guida di cui al comma 2, i nuovi organi provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza del consorzio anche in relazione alla ridelimitazione del comprensorio. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro una data scadenza, nomina un commissario, che provvede in via sostitutiva entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico. Nelle more di tale adeguamento, continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dai preesistenti consorzi.
13. I consorzi di bonifica procedono all'assunzione di personale attivando prioritariamente procedure di mobilità del personale in servizio presso gli altri consorzi di bonifica della Regione e, in subordine, di promozione di personale già in servizio in possesso di necessari requisiti. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contrattazione collettiva di lavoro.
14. Gli oneri per il riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività dei commissari e dei componenti dell'organismo collegiale, di cui al comma 2, lettera b), sono a carico dei bilanci dei consorzi soggetti a fusione.
15. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche delle linee guida per la redazione degli statuti consortili e del regolamento regionale(2) per la disciplina del procedimento elettorale di cui all'articolo 82 della l.r. 31/2008. Il nuovo statuto consortile può prevedere la suddivisione del comprensorio in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio stesso. I consorzi operanti in comprensori interregionali adottano statuto e regolamento elettorale nel rispetto delle intese interregionali, nonché dei criteri dettati dall'articolo 82 della l.r. 31/2008 e del regolamento regionale, ove non in contrasto con tali intese.(3)
16. A ciascuno dei componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), è attribuita un'indennità nella misura prevista dal secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 31/2008. In caso di nomina del commissario, nell'ipotesi di cui al comma 7, l'indennità dell'organismo collegiale è ridotta di un terzo.
17. Il compenso spettante ai commissari di cui ai commi 7 e 12 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico.
Art. 2 bis
(Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)(4)
1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.
2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all’esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1.(5)
4. L’attività dei commissari regionali di cui al comma 3è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un’indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell’importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 82 della l.r. 31/2008, in ragione di condizioni di particolare complessità rilevate ai fini della predisposizione della ricognizione di cui al comma 3. Il consorzio di bonifica o l’Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, sentiti i consorzi da sopprimere, quantifica l’eventuale indennità da corrispondere al commissario, tenuto conto dei criteri e parametri di cui al comma 4 ter.(6)
4 bis. L’incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata.(7)
4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, sono stabilite le condizioni di particolare complessità che comportano la corresponsione della stessa indennità e che concorrono a determinare la durata dell’incarico del commissario regionale, tenuto conto dei seguenti criteri e parametri:(7)
a) consistenza del patrimonio e, in particolare, delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
b) numero di personale a tempo indeterminato e a contratto;
c) numero di rapporti giuridici in essere;
d) numero di consorziati;
e) entità media del conto consuntivo degli ultimi tre anni.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.
6. La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante. I consorziati dei consorzi di bonifica soppressi, in quanto titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo nell'ambito del consorzio di bonifica o dell'Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008, alle spese del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante. Nelle more dell'approvazione del piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante, l'entità del contributo di cui al precedente periodo viene determinata in base al piano di classificazione degli immobili o anche al riparto delle spese del consorzio soppresso; l'entità del contributo dovuto, ove non esistenti il piano di classificazione o anche il riparto delle spese del consorzio soppresso, è determinata, in via provvisoria, in base alla deliberazione annuale di riparto della contribuenza approvata dal consorzio o Associazione incorporante.(8)
7. Gli oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
8. Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:
a) Est Ticino Villoresi;
b) Muzza Bassa Lodigiana;
c) Della Media Pianura Bergamasca;
d) Dugali, Naviglio, Adda Serio;
e) Oglio - Mella;
f) Chiese;
g) Garda Chiese;
h) Territorio del Mincio;
i) Navarolo - Agro Cremonese Mantovano;
j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.
9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.
9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali”. I procedimenti di riordino avviati ai sensi del comma 3 per i quali, alla scadenza del termine di cui al precedente periodo, non risultino ancora approvate le correlate deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 5, sono conclusi entro e non oltre due anni da tale scadenza.(9)
9 ter. Al fine di razionalizzare il processo di riordino dei consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale può nominare quale commissario regionale di cui al comma 3, il commissario del consorzio di bonifica incorporante, già incaricato ai sensi dei commi da 5 a 7 dell’articolo 92 della l.r. 31/2008, prorogando, se necessario, il termine dell’incarico, fino ad un massimo di quindici mesi rispetto al termine previsto dall’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 92 della l.r. 31/2008. Fermo restando il trattamento economico spettante ai sensi dell’articolo 92, comma 7, della l.r. 31/2008, il commissario, nominato secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, della stessa l.r. 31/2008, svolge a titolo gratuito le ulteriori attività di competenza del commissario di cui al comma 3 del presente articolo, conferite dalla Giunta regionale. Gli organi ordinari di amministrazione del consorzio incorporante commissariato devono essere ricostituiti entro il termine della proroga stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del presente comma.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi