Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 18

Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;18

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a concorrere al benessere e alla tutela dei minori che frequentano nidi e micronidi nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
Art. 2
(Linee d'intervento)
1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione con i comuni, gli enti del terzo settore e le autorità competenti, iniziative volte a:
a) individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico;
b) potenziare le azioni informative e formative rivolte agli operatori del settore e alle famiglie per sviluppare le capacità di ascolto dei minori e di rilevazione dei segnali di cui alla lettera a);
c) favorire lo scambio di informazioni utili a prevenire e contrastare fenomeni di maltrattamento;
d) assicurare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie;
e) definire e divulgare buone prassi in tema di segnalazione di condotte inappropriate;
f) garantire la diffusione sul territorio regionale delle campagne informative con il coinvolgimento delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
g) contrastare il disagio e il maltrattamento fisico o psichico dei minori, anche attraverso l'adozione di misure di carattere sperimentale.
2. La Regione promuove l'adozione di protocolli che impegnano le istituzioni e gli organismi firmatari a lavorare in rete per una più efficace collaborazione e un approccio multidisciplinare.
3. La Regione monitora, in collaborazione con gli enti locali, le ATS e le ASST, le azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micronidi.
Art. 3
(Contributi per l'installazione in via sperimentale di sistemi di videosorveglianza)
1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi e quale ulteriore linea d'intervento, l'installazione, su base volontaria, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno dei nidi e micronidi, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. I comuni che aderiscono a misure regionali concernenti agevolazioni per l'accesso ai nidi e ai micronidi, o che usufruiscono, direttamente o indirettamente, di risorse regionali destinate a sostenere nidi e micronidi, si impegnano a condividere le finalità della presente legge.
3. L'elenco dei nidi e micronidi dotati di sistemi di videosorveglianza è pubblicato sul sito internet della Regione.
4. Ai contributi di cui al presente articolo accedono le strutture censite nell'anagrafe regionale delle strutture sociali.
Art. 4
(Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi)
1. Presso la Giunta regionale è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi, di seguito denominata Consulta, di cui fanno parte:
a) l'assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o suo delegato, che la presiede;
b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
c) un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, sociosanitarie e di istruzione e formazione;
d) un rappresentante delle ATS e un rappresentante delle ASST, designati dal direttore generale competente in materia di politiche sociosanitarie.
e) un rappresentante di Anci Lombardia, designato dalla stessa associazione;
f) il responsabile della protezione dei dati della Regione o suo delegato.
2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive rispetto alle modalità di attuazione delle linee d'intervento.
3. Ai lavori della Consulta possono partecipare, previa intesa, rappresentanti dei Tribunali per i minorenni e delle prefetture. Possono partecipare, su invito del presidente della Consulta, anche altri soggetti pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.
Art. 5
(Modalità di attuazione delle linee d'intervento)
1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4 e la commissione consiliare competente, definisce le modalità di attuazione delle linee d'intervento e, in particolare, i criteri per l' erogazione dei finanziamenti, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela dei minori e il contrasto alle situazioni di maltrattamento fisico e psichico dei bambini che frequentano nidi e micronidi. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che informa sui seguenti aspetti:
a) le attività di natura informativa e formativa realizzate, la loro diffusione sul territorio, le eventuali criticità emerse e le possibili soluzioni;
b) le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) la diffusione sul territorio dei sistemi di videosorveglianza;
d) le risorse utilizzate per le iniziative previste agli articoli 2 e 3 e la loro distribuzione territoriale.
2. I comuni, gli enti del terzo settore, le autorità competenti, le ATS e le ASST e i soggetti percettori dei contributi di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio degli interventi e alla redazione della relazione, previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
4. Le misure sperimentali previste agli articoli 2 e 3 possono essere attuate nella forma della valutazione sperimentale prevista dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini).
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2018 ed euro 150.000,00 per l'anno 2019, si provvede con le risorse di cui alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' programma 1 'Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.
2. Alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', Programma 1 'Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 le spese di cui al comma 1 e, per gli esercizi successivi al 2020, le spese di cui al comma 2 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate, alla missione/programma di cui ai commi 1 e 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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