Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-27;19

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3(1)
Art. 4(1)
Art. 5(1)
Art. 6(1)
Art. 7(1)
Art. 8(1)
Art. 9(1)
Art. 10(1)
Art. 11(1)
Art. 12(1)
Art. 13(1)
Art. 14(1)
Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La mancata approvazione della legge istitutiva di un nuovo comune, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), comporta l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di quanto previsto dall'articolo 25 bis della l.r. 12/2005.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 12/2005, il vigente piano regolatore generale del comune di Sedriano conserva efficacia fino all'approvazione del piano di governo del territorio e comunque non oltre la data del 30 giugno 2015, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater, della stessa legge.
4. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al comma 3 , trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r. 34/1978, come sostituito dalla presente legge, si applicano ai procedimenti legislativi che hanno inizio dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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