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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
22 marzo 2016
, n. 5
Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89
(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo' e nel rispetto dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 e 2 febbraio 2010, n. 6' e delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
Art. 2
(Definizione)
1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 1/90, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della l. 1/1990, sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla l. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
5. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
Art. 3
(Qualificazione e formazione professionale)
1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 'Disciplina dell'attività di estetista', consente l'esercizio dell'attività di estetista come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia'. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
4. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.
Art. 4
(Responsabile Tecnico )
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 'Qualificazione e formazione professionale'.
Art. 5
(Esercizio dell'attività di estetista )
1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
2. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente art. 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l. 1/90.
Art. 6
(Avvio, ripresa, cessazione, subingresso e sospensione dell'attività di estetista)
1. L'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso della attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una Comunicazione Unica Regionale resa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.
2. Ai fini della presentazione della Comunicazione Unica Regionale è utilizzata la modulistica unica regionale pubblicata sul BURL.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
Art. 7
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
5. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale di cui al precedente art. 6 comma 1.
Art. 8
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1è effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 9
(Informazioni sui trattamenti)
1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.
Art. 10
(Attività di controllo e regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale'.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della l.r. 11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.
4. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni previste dalla legge 713/86 sono applicabili in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria.
Art. 11
(Regolamento comunale)
Art. 12
(Attività di monitoraggio)
1. Entro 30 giorni dall'adozione del regolamento di cui all'art. 11 i Comuni inoltrano alla Direzione Generale competente della Giunta Regionale il regolamento adottato.
Art. 13
(Disposizione transitoria)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, si applicano le sanzioni richiamate all'art. 10 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale n. 95/80.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia