Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 34

Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;34

Art. 1
(Principi e finalità)
1. Regione Lombardia riconosce e tutela sul proprio territorio il diritto universale di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente come diritto umano fondamentale per tutti gli individui.
2. Regione Lombardia persegue l'eliminazione sul proprio territorio di ogni forma di malnutrizione e cattiva alimentazione che metta a rischio la sopravvivenza e la salute degli individui.
3. Regione Lombardia persegue politiche di contrasto alla povertà come forma atta ad aumentare il più possibile l'autonomia delle persone e creare un ambiente favorevole affinché possano scegliere e procurarsi il quantitativo sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente che soddisfi le necessità alimentari personali e permetta una vita attiva.
4. Regione Lombardia, anche in conformità alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto (Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE) e alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 (Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare e assume quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro il 2025, secondo le modalità e gli ambiti di sua competenza.
5. Regione Lombardia introduce norme e sostiene politiche volte a promuovere i sistemi agroalimentari locali e sostenibili che garantiscono, tra gli altri, la riduzione dello spreco e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati.
6. Regione Lombardia persegue le finalità della presente legge secondo la logica dell'intervento integrato, nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, sanitarie, formative, produttive, agricole, territoriali, paesaggistiche, ambientali, del commercio, economiche, di sviluppo rurale da essa promosse, anche valorizzando, nella loro attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici e privati che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela del diritto di accesso al cibo di cui al comma 1.
7. Regione Lombardia persegue il raggiungimento del pieno diritto al cibo anche ricorrendo a una gamma di strumenti trasversali comprendenti misure e incentivi che favoriscano e promuovano sistemi alimentari più sostenibili e un consumo sostenibile; il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la transizione a regimi agricoli e alimentari sostenibili; lo stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini al processo di transizione del modello alimentare regionale.
8. Regione Lombardia promuove la coerenza di tutte le politiche e i programmi con gli obiettivi della presente legge, al fine di rendere effettivo sul proprio territorio il diritto di accesso al cibo di cui al comma 1.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per diritto al cibo, come introdotto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e definito dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite e dalle Linee Guida della FAO del 2004, l'obbligo di ogni Stato e amministrazione pubblica di rispettare, proteggere e realizzare il diritto di ogni essere umano residente nel suo territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) spreco alimentare, il determinarsi di pratiche dettate da leggi e normative, regolamenti, abitudini, logiche produttive, commerciali o organizzative, che generino eccedenze alimentari ancora utilizzabili per il consumo umano, per l'alimentazione animale o destinabili ad usi alternativi quali la produzione di beni o energia ma che diventano rifiuti alimentari;
b) eccedenze alimentari, gli alimenti, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prodotti a qualsiasi stadio della filiera agroalimentare che non siano stati raccolti, venduti, acquistati, somministrati e le derrate alimentari di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), destinate in via prioritaria all'utilizzo umano;
c) alimenti, l'insieme degli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che non sono esclusi dal circuito commerciale.
3. Ai fini della presente legge il riferimento all'agricoltura va inteso come comprendente l'insieme delle attività agricole, zootecniche, silvicole e ittiche.
Art. 3
(Accesso al sostentamento alimentare)
1. Regione Lombardia introduce norme e sostiene politiche di contrasto alla povertà per garantire a tutti pieno accesso ai mezzi necessari al sostentamento alimentare.
2. Regione Lombardia sostiene, incentiva e favorisce l'attività e le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela del diritto di accesso al cibo di cui all'articolo 1.
Art. 4
(Contrasto allo spreco alimentare)
1. Regione Lombardia promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica per rendere i soggetti della filiera agroalimentare e i consumatori consapevoli degli sprechi alimentari e dei conseguenti impatti ambientali, economici e sociali, nonché per fornire indicazioni per un acquisto sostenibile, e per la conservazione, preparazione e smaltimento finale degli alimenti.
2. Regione Lombardia promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante la sensibilizzazione e la formazione degli addetti pubblici e privati, sia dei donatori di alimenti sia dei soggetti beneficiari, la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari, anche in collaborazione con le Aziende di Tutela della Salute (ATS).
3. Regione Lombardia realizza azioni e sostiene campagne di comunicazione locale volte alla riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare.
4. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle società del sistema regionale (SIREG) rivolti a imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un criterio premiale alle imprese in grado di garantire i più ridotti volumi di spreco alimentare.
5. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che aderiscano a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello di cui al comma 4.
6. Regione Lombardia, nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari, promuove lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali e sostenibili in quanto capaci di garantire una significativa riduzione di tali sprechi.
7. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per gli operatori del settore alimentare inclusi quelli della ristorazione sanitaria, scolastica ed assistenziale e per tutti gli operatori pubblici e privati della filiera agroalimentare che donano alimenti o cedono gratuitamente eccedenze alimentari o che operano nell'ottica della riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare.
Art. 5
(Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari)
1. Regione Lombardia, in continuità con quanto disposto dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 (Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e ridistribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto della soglia di povertà o comunque in grave difficoltà economica.
2. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle società del SIREG rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera attribuisce, nel rispetto del d.lgs. 163/2006, un criterio premiale, a parità di volumi di eccedenze alimentari prodotte di cui all'articolo 4, comma 4, alle imprese che garantiscano la ridistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari a favore dei cittadini meno abbienti e che promuovano azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi accordando la preferenza ad alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.
3. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che liberamente scelgano di aderire a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello di cui al comma 2.
4. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità e agevolazioni a tutti i soggetti privati e pubblici che hanno sede operativa e operano nel territorio della Regione con una progettualità di rete nel recupero, distribuzione, stoccaggio e ridistribuzione di alimenti e di eccedenze alimentari.
5. Regione Lombardia promuove la sussidiarietà orizzontale al fine di costruire reti strutturate lungo tutta la filiera che mettano in stretta relazione tutti gli attori e consentano di ottimizzare l'utilizzo degli invenduti e non raccolti, in modo efficiente e senza danno per la salute dei cittadini.
Art. 6
(Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo)
1. È istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la Regione, la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo, di seguito denominata Consulta, composta da quindici membri, di cui almeno nove scelti tra rappresentanti di categoria, rappresentanti di soggetti pubblici, privati e del settore non profit, esperti provenienti da Università e centri di ricerca.
2. Alla Consulta partecipano altresì l'assessore regionale competente o suo delegato, nonché cinque consiglieri regionali nominati nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.
3. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:
a) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo di Regione Lombardia per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo;
b) facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale, al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione, protezione e rispetto del diritto al cibo;
c) elaborare proposte volte a minimizzare tutte le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più ecocompatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;
d) proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari da parte di tutta la filiera agroalimentare;
e) commissionare, raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento e la tutela del diritto al cibo, in tutti i suoi aspetti;
f) promuovere, in riferimento all'articolo 4, comma 1, programmi e corsi scolastici e professionali che riducano lo spreco alimentare, introducendo il premio annuale 'Spreco Zero' dedicato alle migliori esperienze realizzate.
4. La Consulta elabora una relazione annuale destinata alla Giunta e al Consiglio regionale, fornendo loro osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e della tutela del diritto al cibo in Lombardia.
5. La Giunta regionale delibera, previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta.
Art. 7
(Alimentazione e salute)
1. Regione Lombardia promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare, anche attraverso programmi di sostegno psicologico e di promozione dell'attività fisica, per rendere i cittadini più consapevoli dell'importanza di una sana e corretta alimentazione e per fornire loro tutti gli strumenti per migliorare la propria salute psicofisica attraverso una dieta alimentare equilibrata e uno stile di vita più sano.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'accesso al cibo ai bisognosi, la riduzione degli sprechi e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, comprende una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti, in particolare in termini di riduzione degli sprechi, recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. Gli esiti delle attività della Consulta, di cui all'articolo 6, sono parte integrante della relazione al Consiglio.
4. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno previste rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 7, quantificate complessivamente per l'anno 2016 in € 200.000,00, si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo I 'Spese correnti' e della disponibilità di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 1 'Fondo di riserva' e corrispondente aumento della missione 16 'Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare' - Titolo I 'Spese correnti'.
2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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