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Legge Regionale
23 maggio 2011
, n. 10
Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili
(BURL n. 21, suppl. del 27 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-05-23;10
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2
(Requisiti delle associazioni)
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri e consimili, a condizione che:
c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
Art. 3
(Registri provinciali e elenco regionale delle associazioni)
1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio provinciale.
Art. 4
(Modalità di iscrizione nei registri provinciali)
1. La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
2. Le province provvedono alla accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni trasmettono annualmente alla provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro provinciale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
Art. 5
(Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico)
1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:
b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia