Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2016 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (Allegato 1).
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in € 3.699.036.928,76 di cui € 2.619.398.618,88 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e € 1.079.638.309,88 riferiti al conto ordinario, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale della gestione 2016, è quantificato in € -538.871.476,26. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a € 404.023.592,64 mentre la quota vincolata a € 687.112.503,73. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2016 è quantificato in € 1.630.007.572,63 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.630.007.572,63 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2016 è rideterminato per l'anno 2016 in € 1.630.007.572,63.
3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2017/2019 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2017/2019.
4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2016 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2017-2019 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestitì -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 319.992.427,37;
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente è incrementata di € 1.630.007.572,63;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente è ridotta di € 1.950.000.000,00.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. In attuazione delle politiche regionali culturali di cui alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) e con l'obiettivo di favorire la partecipazione e la fruizione culturale dei cittadini lombardi, aumentando l'attrattività dei territori, a sostegno dell''Anno della cultura' che ha preso avvio il 29 maggio 2017 e si concluderà il 29 maggio 2018, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di € 500.000,00 a valere sulle risorse di cui alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. In sede di prima applicazione delle linee guida di cui al comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), nel caso non provvedano gli enti partecipanti, per l'anno 2017 è riconosciuto un contributo straordinario alle associazioni Fondazione bresciana per l'educazione monsignor Giuseppe Cavalleri - Scuola Audiofonetica e Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti per l'anno scolastico 2017-2018, al fine di evitare l'interruzione dei servizi garantiti dalle stesse associazioni.
3. Il contributo di cui al comma 2è fissato in un massimo di euro 250.000,00 per il Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti e 1.000.000,00 per il Centro Fondazione bresciana per l'educazione monsignor Giuseppe Cavalleri - Scuola Audiofonetica; allo stesso si provvede per euro 1.250.000,00 nell'ambito delle risorse stanziate alla missione 12, programma 5 - Titolo 1.
4. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, con popolazione fino a 5.000 abitanti, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi previsti al comma 3 bis, in funzione delle necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali.';
b) prima del comma 1 dell'articolo 14è aggiunto il seguente:
'01. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 3 bis, quantificate in € 160.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in € 350.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 2 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti'. Dalle successive annualità si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5.1 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)(2) sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. E' istituita apposita sezione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 8, alla quale può iscriversi, alla rispettiva sezione provinciale, il comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1, ove costituito in organizzazione di volontariato di protezione civile per le finalità indicate allo stesso comma 1.
1 ter. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali', disciplina i requisiti e le procedure per l'iscrizione di cui al comma 1 bis con il regolamento regionale di cui all'articolo 9 ter, comma 1, lettera a).'.
6. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 5è autorizzata per il biennio 2018-2019 la maggiore spesa di € 120.000,00 annui, a valere sulle risorse di cui alla missione 11 'Soccorso civile', programma 1 'Sistema di protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
7. Al fine di sostenere sul territorio lombardo l'integrazione tra la produzione, i servizi e la tecnologia nella filiera costruzioni legno-arredo-casa, in attuazione delle politiche regionali per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde previste dalla legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 (Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0), il 'Fondo Smart Living', istituito con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2016, n. 5520 (Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa, in attuazione della strategia 'Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde' - approvazione dei criteri attuativi) e in gestione presso Finlombarda spa, è incrementato per l'anno 2017 di € 10.500.000,00 a valere sulle risorse della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
8. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione del Fondo di cui al comma 7 provvedendo al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 al soggetto gestore a seguito della definitiva individuazione del destinatario finale della spesa regionale.
11. In applicazione dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011 alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019 è istituito il 'Fondo per passività potenziali' con un accantonamento per il 2017 pari a € 2.629.554,00. Sul Fondo non è possibile impegnare e pagare e a fine esercizio le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del d.lgs. 118/2011. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
12. Per l'anno 2017 la restituzione dell'anticipazione finanziaria relativa al Fondo FRIM-FESR, autorizzata con legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), pari a € 30.000.000,00 è introitata al Titolo 4 'Entrate in conto capitale' tipologia 500 'Altre entrate in conto capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2017-2019 attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate per il POR FESR 2014-2020.
13. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015-2017)(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'5. Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa di cui al comma 4, la Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto della gestione sanitaria, nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati, sulla base delle effettive esigenze di liquidità per assicurare una gestione ottimale del flusso di cassa regionale.'.
14. La tabella di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017-2019)(5) viene integrata con i seguenti grandi eventi sportivi e per gli importi complessivi pari a € 85.000,00 nel 2017 e a € 100.000,00 nel 2018, suddivisi così come di seguito riportati:

DISCIPLINA
EVENTO
DATA
LUOGO
CONTRIBUTO RL
Corsa di montagna
CAMPIONATO MONDIALE World Mountain Race Festival - Disciplina Classica -Lunghe Distanze
30 luglio 6 Agosto
Premana (LC)
€ 30.000,00 (integrazione del contributo precedente)
Sci d'erba
Coppa del Mondo
24 e 25 Agosto 2017
Santa Caterina Valfurva (SO)
€ 15.000,00
Tiro a Volo
World Cup World Shooting Para Trap
Dal 12 al 17 Settembre 2017
Lonato del Garda
€ 20.000,00
Motonautica
Campionato del Mondo di Motonautica Endurance 68° Centomiglia del Lario
15 e 16 Settembre 2017
Lago di Como (CO)
€ 20.000,00
Snowboard e Freestyle ski
World cup Big Air
Dal 10 al 24 novembre
Rho
€ 0,00
Ciclismo
Giro d'Italia
Maggio- Giugno 2018
Comuni sul territorio lombardo
€ 100.000,00

15. Alla spesa per i grandi eventi sportivi del comma 14 si provvede per l'anno 2017 con le risorse già appositamente stanziate alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2017/2019; per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2017/2019.
16. E' autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 50.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per contribuire al patrimonio archivistico dell'Università degli Studi dell'Insubria, in particolare in vista dell'istituzione del Fondo 'Gianfranco Miglio'.
17. Per la realizzazione del progetto che prevede la riapertura dell'antico collegamento interno fra Palazzo Ducale e Basilica Palatina al fine di valorizzare ulteriormente un complesso architettonico unico nel suo genere e nella sua articolazione è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 20.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017 - 2019.
18. Per l'anno 2017 la Regione eroga un contributo straordinario finalizzato al proseguimento del restauro del complesso monumentale del Duomo di Milano, simbolo di Milano e della Lombardia nel mondo. A tal fine è autorizzata sull'esercizio finanziario 2017 la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
19. In occasione dell'Anno della Cultura 2017-2018 al fine di sostenere le produzioni teatrali del Teatro alla Scala di Milano, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 100.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione attività culturali', programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti', nonché la spesa di € 400.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
20. Per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni in materia di servizi abitativi pubblici delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in stato di disequilibrio economico-finanziario ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 24/2014, è istituito alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 il 'Fondo per interventi di recupero e manutenzione delle unità abitative destinati a servizi abitativi pubblici' con la dotazione finanziaria di € 17.000.000,00 nel 2017.
21. Per l'esercizio finanziario 2017 è autorizzata la spesa di € 10.000.000,00 alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per l'erogazione di un contributo finalizzato al recupero e all'adeguamento delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzati per carenze manutentive, di proprietà dell'ALER di Milano.
22. La Giunta regionale autorizza la concessione del contributo straordinario di cui al comma 21 sulla base di un programma d'intervento presentato dall'ALER di Milano.
23. Ai fini del finanziamento del Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), per ciascuno degli esercizi finanziari degli anni 2018 e 2019 è autorizzata un'ulteriore spesa di euro 3.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
24. Nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), per l'anno 2017 la Regione eroga un contributo straordinario finalizzato al sostegno degli investimenti e delle attività del Parco Tecnologico Padano-Science park (PTP) di Lodi con l'obiettivo di facilitare il trasferimento tecnologico alle imprese e favorire la creazione di nuove attività. A tal fine è autorizzata sull'esercizio finanziario 2017 la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
25. Con provvedimento di Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 24, assicurando il rispetto degli adempimenti amministrativi correlati agli obblighi della normativa in materia di aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 11bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
26. Nell'ambito delle politiche regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 40.000,00 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' da destinare alla Fondazione Fojanini a sostegno delle attività svolte in campo agroalimentare.
27. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 26, assicurando il rispetto degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
28. Per l'adesione del Consiglio regionale all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è autorizzata la spesa annua di euro 50.000,00, destinata alla Federazione regionale della Lombardia. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prevede annualmente i necessari stanziamenti nello schema di bilancio. In coerenza e in conformità con quanto previsto dall'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio regionale può, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, mettere a disposizione i locali per le attività della Federazione regionale AICCRE della Lombardia assumendone le relative spese di gestione, comprese quelle relative alle risorse umane interne, necessarie al suo funzionamento. La Federazione regionale AICCRE della Lombardia presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in cui si dà conto anche dell'utilizzazione delle somme ricevute.(6)
29. Alla spesa per l'adesione del Consiglio regionale all'AICCRE, di cui al comma 28, si fa fronte con le risorse destinate, nel bilancio regionale, al funzionamento del Consiglio regionale.
30. La Regione autorizza l'erogazione al Comune di Varedo di un contributo straordinario rispettivamente nel 2017 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica economica della risoluzione del passaggio a livello di via Umberto I in Varedo e nel 2018 per la realizzazione della passerella pedonale. A tal fine è stanziata la spesa di € 250.000,00 nel 2017 e di € 1.300.000,00 nel 2018 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.
31. Nell'ambito delle politiche regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 11 (Nuove norme di valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) è autorizzata e integrata per l'anno 2017 la spesa di euro 25.000,00 alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 01 'Sistema di Protezione Civile' - Titolo 1 'Spese correnti'.
32. Al fine di contribuire alla qualità dei servizi erogati dal comune di Brescia è autorizzata per l'esercizio fiananziario 2018 la spesa di euro 9.000.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
33. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2017-2019 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).
34. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
Art. 5
(Promozione dello sport)
1. Al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva nonché di accrescere la visibilità della Regione Lombardia in materia di educazione allo sport, per il grande evento sportivo nazionale e internazionale del 74° Open d’Italia (ottobre 2017 – Monza) è previsto un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Al relativo onere si provvede fino a euro 187.856,00 con le risorse già appositamente stanziate nel 2017 alla missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019 ed è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 312.144,00 nel 2017 a valere sulle risorse di cui alla missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”– Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019.
Art. 6
(Modifiche alla l.r. 10/2003 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 38 è inserito il seguente:
“6 bis. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2017, tra le condizioni di esonero di cui al comma 6 non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in quanto non si tratta di provvedimento dal quale discende l’indisponibilità del veicolo.”;
b) al comma 5 dell’articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La modalità di calcolo in dodicesimi della tassa automobilistica regionale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, se il veicolo, introdotto in Italia la prima volta da oltre un anno, è utilizzato da un soggetto residente da oltre trecentosessantacinque giorni.”;
c) dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente:
“Art. 49 bis
(Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica)
1. Al fine di contrastare l’evasione della tassa automobilistica e dell’imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli in locazione o di proprietà di persone, fisiche e giuridiche, aventi residenza o sede legale nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al d.lgs. 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie, di competenza della Regione, riscosse a seguito delle attività di cui al comma 4.
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono, inoltre, le modalità di scambio anche bilaterale di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell’articolo 86 del d.p.r. 602/1973 e con le modalità del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall’articolo 214 del d.lgs. 285/1992.
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall’articolo 96 del d.lgs. 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale ovvero con sistemi o apparecchi in grado di documentare, in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al d.lgs. 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all’eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del d.lgs. 285/1992.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per contrastare il fenomeno della circolazione dei veicoli con targa estera che non sono in regola con le disposizioni dell’articolo 40, comma 5, della presente legge e dell’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, la Regione trasmette gli elenchi di cui al comma 3, nonché l’elenco dei veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento fiscalità locale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri, al Ministero dell’Interno e alla Guardia di Finanza. Con le amministrazioni di cui al primo periodo possono essere definite, mediante accordi, le modalità di trasmissione telematica dei predetti elenchi e di ogni altra informazione utile, nonché le misure idonee all’individuazione e identificazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica o alle prescrizioni di cui all’articolo 80, comma 14, del d.lgs. 285/1992.
6. La Regione provvede ad aggiornare la banca dati della tassa automobilistica e a inoltrare al PRA le conseguenti informazioni per l’aggiornamento del medesimo pubblico registro automobilistico, che costituisce ruolo della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 38, nonché per il recupero dell’imposta provinciale di trascrizione eventualmente dovuta.”;
d) dopo il comma 6 septies dell’articolo 77, sono aggiunti i seguenti:
“6 octies. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, è azzerata l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per le nuove imprese che esercitano attività commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché attività artigianali, come definite al comma 2, lett. f), dell’articolo 4 del medesimo d.lgs. 114/1998, purchè prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, localizzate all'interno dei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo, nonché, in via sperimentale per il primo semestre del 2018, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
6 novies. La misura dell’agevolazione di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
6 decies. Per accedere al beneficio di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 6 octies devono aprire la sede principale o l’unità locale commerciale all'interno dei centri storici urbani e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.
6 undecies. Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
6 duodecies. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il 31 dicembre 2018. Inoltre qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6 terdecies. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto stabilito ai commi da 6 octies a 6 duodecies e, decorso il periodo di sperimentazione di cui al comma 6 octies, può ridefinire i comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale.”;
e) all’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 91, la parola “consecutive”è soppressa;
f) dopo il comma 3 bis dell’articolo 92 è aggiunto il seguente:
“3 ter. A seguito di ingiunzione di pagamento inevasa e prima dell’avvio delle azioni esecutive, su richiesta dell’interessato, il soggetto incaricato della riscossione coattiva dispone il pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un massimo di settantadue, se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 50.000,00 con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973. Nel piano di rateizzazione sono computati gli oneri accessori maturati dalla data di notifica dell’ingiunzione. Il mancato versamento di due rate determina la decadenza dal beneficio.”;
g) dopo il comma 3 dell’articolo 93, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 trovano applicazione in relazione ai tributi regionali secondo quanto previsto al medesimo articolo 11.
3 ter. Con apposito provvedimento si stabiliscono le modalità attuative di quanto disposto dall’articolo 11 del d.l. 50/2017 relativamente ai tributi di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, per i quali la Regione è controparte nelle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.”.
2. La disposizione di cui al comma 6 bis dell’articolo 38 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), come introdotto dalla lettera a) del comma 1, acquista efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione della presente legge. A tal fine il periodo d’imposta di riferimento è quello in vigore al momento della trascrizione del fermo amministrativo presso il PRA.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 discendono per il bilancio regionale i seguenti effetti finanziari:
a) dalle lettere a) e g) derivano rispettivamente maggiori e minori entrate stimate in € 800.000,00 annui, con effetti complessivamente neutri per il bilancio regionale;
b) dalla lettera d) non discendono nel triennio 2017-2019 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l’allargamento della base imponibile generata dalla agevolazione fiscale. Dalle annualità successive al 2020 sono appostate a bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, le maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante;
c) le restanti lettere del comma 1 non comportano impatti finanziari in termini di minori entrate per il bilancio regionale.
Art. 7
(Acquisto materiale rotabile)
1. Ai fini del miglioramento del trasporto pubblico ferroviario Regione Lombardia autorizza la spesa pari a € 1.607.000.000,00 per gli anni dal 2017 al 2032, per l’acquisto e il rinnovo di materiale rotabile ferroviario.
2. Alla spesa complessiva di cui al comma 1 si provvede rispettivamente:
a) per € 30.000.000,00 nel 2017 con incremento della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale“ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019;
b) per € 25.500.000,00 nel 2018 con incremento della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017 – 2019;(8)
c) per € 35.000.000,00 nel 2019 con incremento della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione per un importo di € 29.100.000,00 della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” e per un importo di € 5.900.000,00 tramite riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” di previsione delle spese del bilancio 2017-2019;
d) la spesa restante, pari a € 1.516.500.000,00, è stanziata dal 2020 fino al 2032 alla missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” in quote annuali la cui disponibilita' è assicurata col ricorso al debito nella misura pari alle rate di rimborso della quota capitale già in ammortamento e per la restante parte dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale; (9)
e) il costo del debito di cui alla lettera d) a partire dall’esercizio 2020 è posto a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale rispettivamente per quanto riguarda la quota interessi alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 1 “Spese correnti” e per quanto riguarda la quota capitale alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 4 “Rimborso prestiti”. A tale onere è data copertura con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
3. L’esposizione di Regione Lombardia può essere ridotta a seguito di efficientamento nell’erogazione del servizio o incremento di ricavi che dovessero rendersi disponibili, nonché con assegnazioni statali per l’acquisto di materiale rotabile.
Art. 8
(Ulteriori misure straordinarie relative a ASAM Spa)
1. Nell’ambito del piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate di cui all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) ai fini dell’adeguamento agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nelle more del completamento del processo di scioglimento dell’Azienda Sviluppo Ambiente Mobilità (ASAM) Spa, la Regione è autorizzata a subentrare, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM Spa assumendosi l’accollo del relativo debito.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1:
a) all’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 – 2019)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è abrogato;
2) al comma 2 le parole “gli esercizi 2017 e 2018” sono sostituiti dalle seguenti: “per l’esercizio 2017” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il valore massimo della comfort letter è pari a € 6.067.359,67 e corrisponde al valore dell’anticipazione.”;
3) al comma 3 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
4) il comma 4è abrogato;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L'anticipazione finanziaria è concessa nel 2017 ad ASAM Spa a copertura degli oneri derivanti dalla gestione e dal servizio del debito. Le risorse necessarie ai fini della copertura finanziaria sono individuate nelle disponibilità dei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A. per un valore di euro 6.067.359,67.”;
b) all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2017”;
2) il comma 3è abrogato.
4. Il costo del debito di cui al comma 1 sino al 2021 e comunque sino alla sua naturale scadenza è posto a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale, rispettivamente, per quanto riguarda la quota interessi, alla missione 50 “Debito pubblico”, programma 01” - Titolo 1 “Spese correnti” e per quanto riguarda la quota capitale alla missione 50 “Debito pubblico”, programma 02 - Titolo 4 “Rimborso prestiti”.
5. Agli oneri di cui al comma 4, stimati come di seguito indicato, è data copertura finanziaria rispettivamente:
a) per l’anno 2017 per € 5.690.000,00 con le risorse in disponibilità dei fondi in giacenza presso Finlombarda Spa negli esercizi 2015 e 2016;
b) per l’anno 2018 fino a € 8.607.000,00 con le risorse in disponibilità dei fondi in giacenza presso Finlombarda Spa e per la restante parte, pari a € 2.626.000,00, mediante riduzione delle risorse stanziate alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;
c) per l’anno 2019 per € 11.046.000,00 mediante riduzione delle risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;
d) per l’anno 2020 per € 10.890.000,00 e per l’anno 2021 per € 69.310.000,00 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 9
(Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2017 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2017 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 302.614.191,37 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 1.893.415.164,76; per il 2018 e il 2019 risulta rispettivamente aumentato di € 245.670.185,00 e di € 123.671.300,00 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2017 diminuito rispettivamente quanto alla previsione di competenza di € 302.614.191,37 e quanto alla previsione di cassa di € 106.584.835,24; per il 2018 e il 2019 risulta rispettivamente aumentato di € 245.670.185,00 e di € 123.671.300,00 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2017/2019 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2017/2019 come da allegata Tabella 2 c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2017/2019 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
10. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017 - 2019), nel rispetto dell’articolo 62 del d.lgs. 118/2011, dell’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) come sostituito dall’articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2009’) e dall'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2004’), dagli articoli della presente legge non discendono variazioni.
Art. 10
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019 e approvazione ulteriori allegati dell’assestamento al bilancio 2017-2019)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 36/2016(13) di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), i), j), l), m), o), p) e r).
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2017-2019 (allegato 9);
d il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10 a) b) c));
e l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 11);
f il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (allegato 12);
g) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura; (allegato 13);
h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 14);
i) il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) (allegato 15).
3. E’ altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all’articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall’articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8bis dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) (allegato 16).
Art. 11
(Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. All’articolo 79 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(14), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2017, n. 6 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è abrogato;
b la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) l’offerta in prelazione delle sedi farmaceutiche istituite dai comuni;”;
c) dopo il comma 3è aggiunto il seguente:
“3 bis. I comuni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio, trasmettono alla competente struttura regionale le delibere riguardanti l’istituzione e la variazione delle sedi farmaceutiche.”.
2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 5, il comma 4 bis dell’articolo 10 e il comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(15), come inseriti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), f) e g), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), sono abrogati.
3. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)(16)è apportata la seguente modifica:
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici di cui all’articolo 5 e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui all’articolo 6, quantificabili per l’anno 2017 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse già appostate alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale“ dello stato di previsione delle spese di bilancio 2017-2019.
4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziate annualmente alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale.”.
4. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)(17)è apportata la seguente modifica:
a) nel primo periodo del comma 8 e al comma 9 dell’articolo 2 le parole “superficie lorda di pavimento (SLP)” sono sostituite dalle seguenti: “superficie lorda (SL)”.
5. Alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 (Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:
1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.”;
b) le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse.
6. Alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano)(19)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dal servizio bibliotecario nazionale;”.
7. Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) le previsioni di cui al comma 5 si applicano anche ai dipendenti di cui agli articoli 20, comma 7, 66, comma 8, e 67, comma 8, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
8. Il comma 12 dell’articolo 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)(20), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è abrogato.
Art. 12
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 7/2017)
1. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e dei seminterrati esistenti)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente periodo:“Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.”;
b) al comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione.”;
c) il comma 3 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e successive eventuali modifiche e integrazioni.”;
d) dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.
3 ter. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
3 quater. Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell’unità.
3 quinquies. Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
3 sexies. Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.”;
e) al comma 1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2017”;
2) le parole “e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge” sono sostituite dalle seguenti:“entro il 31 ottobre 2017”.
Art. 13
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’ e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
“4. L’attività dei commissari regionali di cui al comma 3 è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un’indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell’importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 82 della l.r. 31/2008, in ragione di condizioni di particolare complessità rilevate ai fini della predisposizione della ricognizione di cui al comma 3. Il consorzio di bonifica o l’Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, sentiti i consorzi da sopprimere, quantifica l’eventuale indennità da corrispondere al commissario, tenuto conto dei criteri e parametri di cui al comma 4 ter.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 2 bis sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. L’incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata.
4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, sono stabilite le condizioni di particolare complessità che comportano la corresponsione della stessa indennità e che concorrono a determinare la durata dell’incarico del commissario regionale, tenuto conto dei seguenti criteri e parametri:
a) consistenza del patrimonio e, in particolare, delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
b) numero di personale a tempo indeterminato e a contratto;
c) numero di rapporti giuridici in essere;
d) numero di consorziati;
e) entità media del conto consuntivo degli ultimi tre anni.”.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011, come modificato al comma 1, si applicano anche alle procedure di riordino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
(Modifiche agli articoli 17 e 60 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale,”;
b) al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 17 le parole “Con il medesimo provvedimento” sono soppresse;
c) al comma 3 dell’articolo 60 le parole “entro venti mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dall’approvazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 2.”;
d) al comma 4 dell’articolo 60 le parole “entro ventinove mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dall’approvazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 2.”;
e) al comma 7 dell’articolo 60 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui al presente comma sono trasferite, senza eccezione alcuna e nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.”.
Art. 15
1. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 – 2019)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “dall’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2018”;
b) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “di tutte le risorse”.
Art. 16
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8‘Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda’ e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 4 bis, dopo le parole “legge regionale recante” le parole “Legge di semplificazione 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
b) al comma 5, dell’articolo 4 bis, dopo le parole “specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza” sono inserite le seguenti: “e di decoro urbano”.
Art. 17
(Integrazioni agli articoli 12 e 18 della l.r. 33/2009 e sostituzione dei riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, 70, 71, 72 e 75 della medesima legge)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 16 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
“16 bis. Ai segretari dei consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, nominati secondo le previsioni dei rispettivi statuti, si applica il trattamento economico e previdenziale di livello dirigenziale del personale di cui all’articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
16 ter. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta, in caso di nomina di dipendenti di ruolo regionali, il contestuale collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 79 della l.r. 20/2008. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente riassume automaticamente la posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.”;
b) dopo il comma 8 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente:
“8 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, nel rispetto della normativa statale e della contrattazione collettiva di riferimento, linee guida in ordine all’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario.”;
c) al comma 3 dell’articolo 69 e al comma 1 dell’articolo 71 la parola “ASL”è sostituita dalla seguente: “ASST”;
d) al comma 5 dell’articolo 70, ai commi 3 e 4 dell’articolo 72, alle lettere a) e c) del comma 6 e ai commi 8 e 9 dell’articolo 75 la parola “ASL”è sostituita dalla seguente: “ATS”.
Art. 18
(Modifica dell’art. 2 della l.r. 23/2015)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità’)(27)è apportata la seguente modifica:
a) al primo periodo del comma 10 dell’articolo 2 le parole “Entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro ventiquattro mesi”.
Art. 19
(Modifiche alla l.r. 86/1983 e modifiche alla l.r. 28/2016)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 22 ter dopo le parole “l’elezione” sono inserite le seguenti: “e la revoca”;
b) la rubrica dell’articolo 33 è sostituita dalla seguente: “Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell’ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili.
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.”.
2. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)(29)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco. Regione Lombardia subentra sia negli obblighi sia nelle assemblee dei parchi sostituendo le Province e la Città Metropolitana che entro il 31 dicembre 2017 non hanno versato le quote obbligatorie, trattenendo le relative risorse trasferite a Province e Città Metropolitana destinate alla funzione ambiente.”.
Art. 20
(Modifica alla l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(30)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 68 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66 e dal comma 2 dell’articolo 67, ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e alle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata massima, il rinnovo e la proroga dei contratti e per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui all’articolo 23, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.”.
Art. 21
(Modifica alla l.r. 19/2010)
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2011)(31)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.”.
Art. 22
(Modifiche all’art. 1 della l.r. 19/2014)
1. All’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale)(32) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Anche in attuazione dell'Agenda Lombardia Semplice, il Presidente della Regione presenta annualmente al Consiglio regionale, di norma entro il mese di marzo, un progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione, nonché la relazione annuale sulla semplificazione. Il progetto di legge di cui al primo periodo può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, nonché disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il progetto di legge di cui al comma 3 è esaminato e approvato dal Consiglio regionale, secondo le procedure definite nel Regolamento generale del Consiglio.”.
Art. 23
(Norme transitorie per l’incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 17/2017)
1. Alla legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006)(33)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai comuni che hanno indetto il referendum consultivo per l’incorporazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006 entro la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 29/2006 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 24
(Istituzione di un Fondo pensione su base territoriale regionale)
1. La Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e assistenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare nei modi e nelle forme previste dal d.lgs. 252/2005.
3. Per favorire l’istituzione del fondo di cui al comma 2, la Regione, senza alcun nuovo o aggiuntivo onere per la finanza regionale, istituisce un comitato di esperti di previdenza complementare coinvolgendo tutti gli attori interessati tra cui le università del territorio, le associazioni di categoria, le Camere di commercio, gli ordini professionali, gli enti strumentali della Regione, i centri specializzati di ricerca pubblici e privati e personalità ed esperti indicati dal Consiglio regionale.
4. Per l’istituzione del fondo di cui al presente articolo la missione 1, programma 10 – Titolo 1 è aumentata di € 100,00 per l’anno 2017, mediante riduzione della missione 20, programma 1 – Titolo 1.
Art. 25
(Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/1993)
1. All’articolo 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti.”;
b) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
“1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:
a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.”;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “€ 100,00” sono sostituite dalle seguenti: “€ 120,00”;
2) al secondo periodo le parole “o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto,” sono soppresse;
3) al secondo periodo dopo le parole “o per la mancata sorveglianza dei cani” sono soppresse le parole “da caccia”.
Art. 26(35)
Art. 27
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 12 ottobre 2015, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 22 maggio 2004, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2015, n. 19 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 28 aprile 2020, n. 6. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016 , n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 ottobre 2015, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2017, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 2 maggio 2017, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Vedi avviso di rettifica BURL 6 dicembre 2017, n. 49, suppl. Si rinvia alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2012, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 17 novembre 2016, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 23 dicembre 2010, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
33. Si rinvia alla l.r. 6 luglio 2017, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. L'articolo è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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