REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo d’applicazione.
1. Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 2.
Definizioni.
1. Nel presente regolamento:
a) il termine " unità nautica " indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell’acqua o sotto di essa;
b) il termine " unità nautica motorizzata " o " unità nautica a motore " indica una unità nautica a propulsione meccanica;
c) il termine " convoglio " indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;
d) il termine " convoglio rimorchiato " indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;
e) il termine " convoglio spinto " indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;
f) il termine " rimorchio di fianco " indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all’unità nautica motorizzata che assicura la propulsione;
g) il termine " impianto galleggiante " indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito d’installazioni per i lavori in acqua;
h) il termine " installazione galleggiante " indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;
i) il termine " unità nautica a vela " indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;
j) il termine " unità nautica in servizio regolare " indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;
k) il termine " unità nautica a remi " indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;
l) il termine " unità da diporto " indica una nave, un’imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (legge 11 febbraio 1971, n. 50 " Norme sulla navigazione da diporto " e successive integrazioni e modificazioni);
m) il termine " unità nautica minore " indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
n) i termini " lunghezza " e " larghezza " dell’unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;
o) il termine " unità nautica in stazionamento " indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiata alla riva o arenata;
p) il termine " unità nautica in navigazione " o " unità nautica in rotta " indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;
q) il termine " notte " indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;
r) il termine " giorno " indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
s) il termine " luce intermittente " indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;
t) il termine " luce lampeggiante " indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
u) il termine " luce cadenzata " indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
v) il termine " a monte " significa la direzione verso la sorgente;
w) il termine " a valle " la direzione verso la foce;
x) i termini " lato destro " e " lato sinistro " del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE
Art. 3.
Comandante dell’unità nautica, responsabile dell’installazione galleggiante.
1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.
2. Il comandante è responsabile dell’osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l’autorità di un persona che sarà responsabile dell’osservanza del presente regolamento.
Art. 4.
Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo.
1. I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza del presente regolamento.
2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.
Art. 5.
Doveri di precauzione.
1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:
a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c) di intralciare la navigazione o la pesca;
d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.
Art. 6.
Comportamento in circostanze di pericolo.
1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.
Art. 7.
Carico e numero di persone.
1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l’unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell’unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l’unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.
4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.
Art. 8.
Utilizzazione della via navigabile.
1. La lunghezza, la larghezza, l’altezza, il pescaggio e la velocità dell’unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.
2. Nel caso in cui l’unità nautica danneggi un’opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
Art. 9.
Oggetti pericolosi, perdite d’oggetti, ostacoli.
1. È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2. Quando una unità nautica o un’installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell’installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.
Art. 10.
Protezione dei segnali della via navigabile.
1. È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.
Art. 11.
Protezione delle acque.
1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.
3. Il comandante dell’unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d’altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.
Art. 12.
Protezione contro le immissioni nocive.
1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.
Art. 13.
Incidenti ed assistenza.
1. In caso d’incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.
Art. 14.
Unità nautiche incagliate o affondate.
1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovranno essere avvertite senza indugio le Autorità nautiche territorialmente competenti.
Art. 15.
Ordinanze delle autorità.
1. I comandanti ed i responsabili d’installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
2. I comandanti ed i responsabili d’installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
Art. 16.
Collaborazione con le autorità di vigilanza.
1. I comandanti ed i responsabili d’installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
Art. 17.
Autorizzazione di manifestazioni.
1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso delle Autorità nautiche territorialmente competenti.
2. L’organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.
Titolo III
SEGNALAZIONE DELLE UNITÀ NAUTICHE
Capo I
Segnalazioni a vista
Art. 18.
Generalità.
1. Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.
Art. 19.
Disposizione e visibilità dei fanali.
1. I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225º, vale a dire di 112º 30’ su ogni lato. La loro distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse dell’unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull’unità nautica di testa.
2. Due fanali laterali sono disposti sull’unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112º 30’. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell’unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.
3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135º, vale a dire 67º 30’ su ogni lato.
4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d’orizzonte di 360º.
Art. 20.
Fanali.
1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.
2. Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Tipo di fanale
Bianco o giallo
Rosso o verde
chiaro
4 km
3 km
ordinario
2 km
1,5 km

3. Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri
Intensità in candela internazionale
4
9,60
3
4,10
2
1,40
1,5
0,70

Art. 21.
Tavole, bandiere e palloni.
1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un’altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un’altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.
2. I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
Art. 22.
Segnali a vista non ammessi.
1. È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Art. 23.
Fanali di soccorso.
1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.
2. Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l’intero orizzonte.
Art. 24.
Lampade e riflettori.
1. È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.
2. L’uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.
Art. 25.
Unità nautiche motorizzate.
1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:
a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica, se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile.
2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.
3. Per le unità nautiche minori:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;
c) fanali laterali collocati uno accanto all’altro a prua, ciòè consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri;
d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d’albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.
Art. 26.
Unità nautiche senza motore.
1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.
2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica;
c) una lanterna tricolore sulla punta dell’albero.
3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi d’altre unità nautiche.
Art. 27.
Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore.
1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:
a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali, questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all’altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell’asse dell’unità nautica;
b) un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali, questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell’albero.
2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:
a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un’altezza che lo renda visibile il più possibile.
Art. 28.
Unità nautiche in stazionamento.
1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.
2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
Art. 29.
Unità nautiche in servizio regolare.
1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero;
b) di giorno, un pallone verde.
2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;
b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.
Art. 30.
Protezione contro il moto ondoso.
1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;
b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quell’inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell’inferiore bianca.
Art. 31.
Ancoraggi pericolosi.
1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:
a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l’uno al di sopra dell’altro ad un intervallo di almeno 1 m;
b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.
2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ancora è inoltre segnalata, di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.
Art. 32.
Convogli.
1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:
a) due fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile.
2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:
a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile.
3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.
4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:
a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;
b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110 m.
5. Di notte, l’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.
6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati.
7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.
8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quando un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.
Art. 33.
Convogli spinti.
1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:
a) tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all’asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a 1,10 m dal fanale superiore;
b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio;
c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti a circa 1,25 m uno dall’altro ad un’altezza tale da essere ben visibile;
e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;
f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.
Art. 34.
Rimorchi di fianco.
1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:
a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica, se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le unità nautiche affiancate.
Art. 35.
Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose.
1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:
a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;
b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad un’altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.
Art. 36.
Segnali supplementari d’unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata.
1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m, con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad un’altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;
b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad un’altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.
2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l’unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:
a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;
b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero, la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;
c) il segnale internazionale "L", nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l’autorizzazione al passo.
Art. 37.
Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio.
1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari, due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.
Art. 38.
Unità nautiche da pesca.
1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 39.
Segnalazione durante le immersioni.
1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).
2. In caso d’immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull’unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.
3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull’unità nautica d’appoggio deve esservi una o più persone d’accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere d’altri unità nautiche in navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l’immersione deve essere autorizzata dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.
Capo II
Segnalazioni acustiche delle unità nautiche
Art. 40.
Generalità.
1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 2 devono essere emessi:
a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto.
2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni d’intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato, una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.
3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.
Art. 41.
Segnali acustici.
1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e d’altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:
a) un suono prolungato: "attenzione" oppure "mantengo la rotta";
b) un suono breve: "accosto a destra";
c) due suoni brevi: "accosto a sinistra";
d) tre suoni brevi: "faccio marcia indietro";
e) quattro suoni brevi: "sono impossibilitato a manovrare";
f) serie di suoni molto brevi: "pericolo di collisione".
Art. 42.
Uso di segnali acustici.
1. È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Titolo IV
SEGNALAZIONE DELLA VIA NAVIGABILE
Art. 43.
Generalità.
1. I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell’allegato 1.
Art. 44.
Segnalazione di particolari specchi d’acqua.
1. Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.
2. Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.
3. Gli specchi d’acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.
4. I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all’interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
Art. 45.
Entrata dei porti e degli imbarcaderi.
1. Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.
2. Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.
3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.
Art. 46.
Segnali di riferimento.
1. Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante installazioni fisse i segnali acustici previsti nell’allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.
Art. 47.
Segnali di navigazione sul fiume Po.
1. I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell’allegato 4.
Titolo V
REGOLE DI ROTTA E DI STAZIONAMENTO
Art. 48.
Regole generali di comportamento.
1. Il comandante deve regolare la velocità dell’unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.
3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.
Art. 49.
Navigazione alla deriva.
1. È vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.
Art. 50.
Rotta.
1. Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento.
Art. 51.
Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche.
1. In caso d’incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:
a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare;
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.
2. I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.
Art. 52.
Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali.
1. Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità.
Art. 53.
Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro.
1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che s’incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l’unità nautica che vede l’altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.
2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.
3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d’attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale "due suoni brevi". L’altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.
Art. 54.
Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali.
1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.
2. Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultima.
3. In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall’obbligo di spostarsi dalla rotta dell’unità nautica sorpassata.
Art. 55.
Incrocio e sorpasso su fiumi e canali.
1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2. In caso d’incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo "due suoni brevi". L’altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.
5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l’unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:
a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell’unità nautica da sorpassare;
b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell’unità nautica da sorpassare.
6. L’unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.
7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall’unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l’unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.
8. Se il sorpasso è impossibile senza pericolo d’abbordaggio, l’unità nautica che sta per essere sorpassato dovrà emettere cinque suoni brevi.
9. Se il sorpasso è possibile senza che l’unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità, l’unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.
Art. 56.
Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro.
1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l’una all’altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell’altra, nel modo seguente:
a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell’altra;
b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.
2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.
3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.
Art. 57.
Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche.
1. Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.
Art. 58.
Comportamento nei riguardi dei sommozzatori.
1. Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale d’immersione in atto (una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale).
2. Nel caso l’immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.
Art. 59.
Moto ondoso.
1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.
Art. 60.
Unità nautiche impossibilitate a manovrare.
1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno, una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da "quattro suoni brevi".
2. Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitati a manovrare.
Art. 61.
Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali.
1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti d’unità nautiche in servizio regolare o d’unità nautiche in difficoltà.
2. Le unità nautiche non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.
3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.
4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra;
b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra.
5. Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i seguenti segnali sonori: tre suoni prolungati.
6. Prima della fine dell’attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra;
b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.
Art. 62.
Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali.
1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:
a) circolare nella zona rivierasca interna salvo che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.
3. Il comma 1, lettera a, non si applica:
a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;
b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro.
4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.
5. Le Autorità nautiche territorialmente competenti possono limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a) le zone rivierasche sono vicine l’una all’altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.
Art. 63.
Pratica dello sci nautico o impiego d’altre attrezzature similari.
1. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
2. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3. Il comandante dell’unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
4. L’unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.
5. È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
6. È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti.
Art. 64.
Pratica dello sci nautico o impiego d’altre attrezzature analoghe su fiumi e canali.
1. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’altre attrezzature analoghe è autorizzato esclusivamente sui percorsi che sono segnalati.
Art. 65.
Navigazione in caso di scarsa visibilità.
1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.
2. Le unità nautiche senza radar come pure quelle che dispongono di un radiorivelatore devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.
3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un’installazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.
Art. 66.
Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità.
1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono "un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi", i convogli "due suoni prolungati", le altre unità nautiche "un suono prolungato". Questi segnali sono ripetuti almeno una volta al minuto.
2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:
a) rintocchi di campana continui per quattro secondi, oppure,
b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.
Art. 67.
Impiego del radar.
1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l’osservatore sa utilizzare l’apparecchio ed interpretarne le informazioni.
2. La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso d’impiego del radar.
Art. 68.
Unità nautiche in difficoltà.
1. Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
c) emettere una serie di suoni prolungati;
d) dare mediante mezzi acustici od ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse;
e) emettere una serie di rintocchi di campana;
f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall’alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.
Art. 69.
Stazionamento.
1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato sostare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.
2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.
3. L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.
4. All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.
5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzi e con a bordo un servizio di guardia permanente.
6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:
a) di giorno, un pallone nero posto ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;
b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato, per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.
7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:
a) di giorno, un pallone nero, ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;
b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.
8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:
a) l’unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;
b) quando l’unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.
Art. 70.
Stazionamento vietato su fiumi e canali.
1. Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.
Art. 71.
Convogli.
1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.
2. È proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni d’ancoraggio e d’approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.
Art. 72.
Passaggio sotto i ponti.
1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato".
2. L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:
a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull’arcata di un ponte, significano che è consentito l’incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;
b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell’altro senso;
c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;
d) un fanale a luce bianca posto sull’arcata del ponte indica la mezzeria della campata navigabile.
Art. 73.
Passaggio delle conche di navigazione.
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità della conca di navigazione l’unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l’uscita d’altre unità nautiche dalla conca di navigazione.
3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell’ordine d’arrivo, in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.
4. Dopo l’autorizzazione ad entrare all’interno della conca di navigazione, l’unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca, l’unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
6. Dal momento dell’ormeggio fino all’autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.
7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.
8. Le unità nautiche hanno l’obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.
Art. 74.
Entrata ed uscita dalla conca di navigazione.
1. L’accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:
a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano "divieto d’accesso";
b) lo spegnimento del fanale in basso o l’accensione dello stesso con luce verde significano "divieto d’accesso – porte in procinto di aprirsi";
c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano "accesso autorizzato".
2. L’uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:
a) uno o due fanali a luce rossa significano "uscita proibita";
b) uno o due fanali a luce verde significano "uscita autorizzata".
3. In assenza di segnali, l’accesso dalla conca di navigazione e l’uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.
Art. 75.
Passaggio di ponti mobili.
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità del ponte mobile l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione.
3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.
4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra d’apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l’unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.
5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:
a) uno o più fanali a luce rossa, significano "divieto di passaggio";
b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano "divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia";
c) uno più fanali a luce verde, significano "passaggio autorizzato".
Art. 76.
Attraversamento su fiumi e canali.
1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.
2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.
Art. 77.
Virata.
1. Le unità nautiche possono virare se ciòè possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.
2. Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra;
b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se vogliono virare alla loro sinistra.
Art. 78.
Segnalamento d’impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate.
1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:
a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;
b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quell’inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell’inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.
2. Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati.
3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.
Art. 79.
Installazioni galleggianti.
1. Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
Titolo VI
MANIFESTAZIONI, TRASPORTI SPECIALI E DI MERCI
Capo I
Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Art. 80.
Manifestazioni nautiche.
1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti.
2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni.
Art. 81.
Trasporti speciali.
1. I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.
Capo II
Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci
Art. 82.
Linea d’immersione.
1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d’immersione disposte rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.
2. Le linee d’immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.
Titolo VII
PESCA E IMMERSIONI
Art. 83.
Pesca.
1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:
a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;
b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.
2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e d’altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
3. È vietato qualsiasi tipo d’allevamento all’interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all’interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.
Art. 84.
Immersioni.
1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;
b) nelle strettoie;
c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE
Art. 85.
Regolamenti particolari.
1. L’Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.
Art. 86.
Deroghe.
1. Le Autorità nautiche territorialmente competenti, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:
a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello d’attrezzi per il volo in determinati settori;
b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi.
Art. 87.
Disposizioni finali.
1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall’inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.
Art. 88.
Disposizioni transitorie.
1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell’allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.
Art. 89.
Ambito d’applicazione.
1. Le norme sulla segnaletica, di comportamento e sulla precedenza, si applicano ad ogni idrovia. Per quanto concerne gli usi demaniali delle acque lacuali che consistono anche in forme speciali di navigazione, quali sport al traino o attività subacquea, rimangono in vigore le vigenti norme.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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