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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Definizioni.
1. Nel presente regolamento:
a) il termine " unità nautica " indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell’acqua o sotto di essa;
b) il termine " unità nautica motorizzata " o " unità nautica a motore " indica una unità nautica a propulsione meccanica;
c) il termine " convoglio " indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;
d) il termine " convoglio rimorchiato " indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;
e) il termine " convoglio spinto " indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;
f) il termine " rimorchio di fianco " indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all’unità nautica motorizzata che assicura la propulsione;
g) il termine " impianto galleggiante " indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito d’installazioni per i lavori in acqua;
h) il termine " installazione galleggiante " indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;
i) il termine " unità nautica a vela " indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;
j) il termine " unità nautica in servizio regolare " indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;
k) il termine " unità nautica a remi " indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;
l) il termine " unità da diporto " indica una nave, un’imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (legge 11 febbraio 1971, n. 50 " Norme sulla navigazione da diporto " e successive integrazioni e modificazioni);
m) il termine " unità nautica minore " indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
n) i termini " lunghezza " e " larghezza " dell’unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;
o) il termine " unità nautica in stazionamento " indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiata alla riva o arenata;
p) il termine " unità nautica in navigazione " o " unità nautica in rotta " indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;
r) il termine " giorno " indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
s) il termine " luce intermittente " indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;
t) il termine " luce lampeggiante " indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE
Art. 3.
Comandante dell’unità nautica, responsabile dell’installazione galleggiante.
1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.
2. Il comandante è responsabile dell’osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e loro successive integrazioni e modificazioni.
Art. 4.
Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo.
Art. 5.
Doveri di precauzione.
1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:
Art. 7.
Carico e numero di persone.
1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l’unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell’unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
Art. 8.
Utilizzazione della via navigabile.
Art. 9.
Oggetti pericolosi, perdite d’oggetti, ostacoli.
1. È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2. Quando una unità nautica o un’installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell’installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
Art. 11.
Protezione delle acque.
1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
Art. 13.
Incidenti ed assistenza.
1. In caso d’incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
Art. 14.
Unità nautiche incagliate o affondate.
1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovranno essere avvertite senza indugio le Autorità nautiche territorialmente competenti.
Art. 15.
Ordinanze delle autorità.
Titolo III
SEGNALAZIONE DELLE UNITÀ NAUTICHE
Capo I
Segnalazioni a vista
Art. 19.
Disposizione e visibilità dei fanali.
1. I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225º, vale a dire di 112º 30’ su ogni lato. La loro distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse dell’unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull’unità nautica di testa.
2. Due fanali laterali sono disposti sull’unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112º 30’. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell’unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.
Art. 20.
Fanali.
1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.
Art. 21.
Tavole, bandiere e palloni.
1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un’altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un’altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un’altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.
Art. 23.
Fanali di soccorso.
1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.
Art. 24.
Lampade e riflettori.
Art. 25.
Unità nautiche motorizzate.
1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:
a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica, se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.
3. Per le unità nautiche minori:
b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;
Art. 26.
Unità nautiche senza motore.
1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.
Art. 27.
Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore.
1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:
Art. 28.
Unità nautiche in stazionamento.
Art. 29.
Unità nautiche in servizio regolare.
1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:
2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:
Art. 30.
Protezione contro il moto ondoso.
1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari:
Art. 31.
Ancoraggi pericolosi.
Art. 32.
Convogli.
1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:
a) due fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:
a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.
5. Di notte, l’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.
6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati.
7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.
8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quando un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.
Art. 33.
Convogli spinti.
1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:
a) tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all’asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a 1,10 m dal fanale superiore;
b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio;
c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
Art. 34.
Rimorchi di fianco.
1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:
a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica, se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
Art. 35.
Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose.
Art. 36.
Segnali supplementari d’unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata.
1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare i seguenti segnali supplementari:
2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l’unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:
a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;
Art. 38.
Unità nautiche da pesca.
1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 39.
Segnalazione durante le immersioni.
1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).
2. In caso d’immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull’unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.
3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull’unità nautica d’appoggio deve esservi una o più persone d’accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere d’altri unità nautiche in navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l’immersione deve essere autorizzata dalle Autorità nautiche territorialmente competenti.
Capo II
Segnalazioni acustiche delle unità nautiche
Art. 40.
Generalità.
1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 2 devono essere emessi:
Titolo IV
SEGNALAZIONE DELLA VIA NAVIGABILE
Art. 44.
Segnalazione di particolari specchi d’acqua.
1. Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.
2. Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.
3. Gli specchi d’acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.
4. I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all’interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
Art. 45.
Entrata dei porti e degli imbarcaderi.
1. Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.
Titolo V
REGOLE DI ROTTA E DI STAZIONAMENTO
Art. 48.
Regole generali di comportamento.
Art. 51.
Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche.
1. In caso d’incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
Art. 53.
Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro.
1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che s’incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l’unità nautica che vede l’altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.
2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.
3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d’attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale "due suoni brevi". L’altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.
Art. 54.
Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali.
1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.
Art. 55.
Incrocio e sorpasso su fiumi e canali.
1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2. In caso d’incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo "due suoni brevi". L’altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.
5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l’unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:
7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall’unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l’unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
Art. 56.
Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro.
1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l’una all’altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell’altra, nel modo seguente:
Art. 58.
Comportamento nei riguardi dei sommozzatori.
Art. 59.
Moto ondoso.
1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.
Art. 60.
Unità nautiche impossibilitate a manovrare.
1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno, una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da "quattro suoni brevi".
Art. 61.
Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali.
1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti d’unità nautiche in servizio regolare o d’unità nautiche in difficoltà.
2. Le unità nautiche non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.
3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.
4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:
Art. 62.
Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali.
1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:
2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.
4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.
Art. 63.
Pratica dello sci nautico o impiego d’altre attrezzature similari.
1. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
2. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3. Il comandante dell’unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
Art. 65.
Navigazione in caso di scarsa visibilità.
1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.
2. Le unità nautiche senza radar come pure quelle che dispongono di un radiorivelatore devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.
3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un’installazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.
Art. 66.
Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità.
Art. 67.
Impiego del radar.
Art. 68.
Unità nautiche in difficoltà.
Art. 69.
Stazionamento.
1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato sostare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.
2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.
3. L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.
4. All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.
5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzi e con a bordo un servizio di guardia permanente.
Art. 71.
Convogli.
Art. 72.
Passaggio sotto i ponti.
1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato".
2. L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:
a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull’arcata di un ponte, significano che è consentito l’incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;
b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell’altro senso;
Art. 73.
Passaggio delle conche di navigazione.
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità della conca di navigazione l’unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l’uscita d’altre unità nautiche dalla conca di navigazione.
3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell’ordine d’arrivo, in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.
4. Dopo l’autorizzazione ad entrare all’interno della conca di navigazione, l’unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca, l’unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
Art. 74.
Entrata ed uscita dalla conca di navigazione.
1. L’accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:
Art. 75.
Passaggio di ponti mobili.
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità del ponte mobile l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione.
4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra d’apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l’unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.
Art. 76.
Attraversamento su fiumi e canali.
Art. 77.
Virata.
Art. 78.
Segnalamento d’impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate.
1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:
a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;
b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quell’inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell’inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.
Titolo VI
MANIFESTAZIONI, TRASPORTI SPECIALI E DI MERCI
Capo I
Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Capo II
Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci
Titolo VII
PESCA E IMMERSIONI
Art. 83.
Pesca.
1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:
2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e d’altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE
Art. 86.
Deroghe.
Art. 87.
Disposizioni finali.
1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall’inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.
Art. 88.
Disposizioni transitorie.
1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell’allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia