LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 1.
Accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.
1. Gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 11 febbraio 1980, n. 18 sono effettuati dalle commissioni di prima e di seconda istanza previste dalla presente legge e, per quanto in essa non disposto, secondo le vigenti leggi dello Stato.
Art. 2.
Commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.(2)
1. Le commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e di sordomutismo operano nell’ambito di ciascuna USSL e sono nominate dal Comitato di gestione dell’Ente responsabile dei servizi di zona.
2. Esse sono composte:
a) dal responsabile del Servizio di assistenza sanitaria specialistica dell’USSL o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede;
b) da un medico specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale;
c) da un medico in possesso di diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o di diploma equipollente o affine, ovvero che abbia svolto nell’ultimo decennio, presso servizi che svolgono attività continuativa di medicina legale, almeno cinque anni di ruolo o di contratto di impiego, risultante da dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della USSL e/o di enti previdenziali e/o di enti locali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981;
d) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo d’invalidità da accertare;
e) da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio.
3. I medici di cui alle precedenti lett. b) e c) possono essere scelti:
- tra i medici iscritti nel ruolo regionale del S.S.N., o che abbiano titolo all’iscrizione medesima;
- tra docenti universitari di ruolo, in mancanza dei primi;
- tra i medici che esercitano la propria attività nella USSL in regime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in mancanza dei precedenti.
4. Il Comitato di gestione nomina altresì un medico specialista per ciascuna delle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente terzo comma; tra essi il Presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante, che risulta dalla certificazione medica presentata dall’interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fine dell’accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di psichiatria o neurologia, ortopedia o fisiatria, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero di discipline equipollenti od affini.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso la USSL del ruolo amministrativo o tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione.
Art. 3.
Modalità di funzionamento e delle commissioni di prima istanza.
1. Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui al precedente art. 1 devono essere presentate, in carta libera, dagli interessati alla commissione di prima istanza dell’USSL nel cui ambito essi hanno la residenza anagrafica, corredate da un certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante.
2. Le commissioni devono pronunciarsi su tali domande entro 90 giorni dalla data del ricevimento, ovvero dal termine del periodo di osservazione previsto dal successivo art. 6, terzo comma.
3. In relazione al flusso delle domande, il comitato di gestione può nominare più commissioni fino ad un massimo di una commissione ogni 100 mila abitanti o frazione superiore a 50.000, stabilendone altresì l’ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base.
4. La sede della commissione è stabilita dal comitato di gestione dell’ente responsabile; al fine di facilitare l’accesso da parte dell’utenza, il comitato di gestione può autorizzare la commissione stessa ad effettuare sedute in sedi decentrate.
5. Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all’interessato l’esito dell’accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, alla prefettura territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
5 bis. Nei successivi 10 giorni il segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente.(3)
Art. 4.
Commissione di seconda istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.(4)
1. Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro 60 giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l’interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione di seconda istanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La commissione di seconda istanza è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
a) un medico appartenente al ruolo del personale regionale di 8° livello o altro medico di livello apicale iscritto o avente titolo all’iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N. con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica che la presiede;
b) due medici di cui uno specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale, uno specializzato in medicina legale e delle assicurazioni o in disciplina equipollente od affine, scelti indifferentemente tra:
- medici di livello apicale iscritti o aventi titolo alla iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N.;
- docenti universitari di ruolo;
- primari di Istituti a carattere scientifico;
- medici operanti nelle USSL della Lombardia in conformità all’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) medici operanti nelle USSL della Lombardia in conformità all’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti a livello regionale.
3. Per la scelta del medico legale e delle assicurazioni si applica quanto previsto dal precedente art. 2, lett. c), ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981.
4. La Giunta regionale nomina altresì medici specialisti nelle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui alla precedente lett. b); tra essi il Presidente individua, tenuto conto della natura dell’infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall’interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell’accertamento dell’invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di ortopoedia o fisiatria, psichiatria o neurologia, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero discipline equipollenti od affini.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale, di livello non inferiore al 6., designato dalla Giunta regionale.
6. I componenti della commissione di cui al presente articolo non possono essere componenti di commissione di prima istanza.
7. La commissione si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.
8. Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario deve comunicare all’interessato ed alla competente commissione di prima istanza l’esito dell’accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nei casi in cui l’invalidità, dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l’esito dell'accertamento medico-legale dovrà essere comunicato, a cura del segretario della commissione di prima istanza, entro 10 giorni dal ricevimento alla Prefettura territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
10. Entro il termine di cui al precedente comma lo stesso segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente.
11. La commissione ha sede in Milano; in relazione al flusso dei ricorsi e ferma restando la composizione della commissione, la Giunta regionale può deliberare la costituzione di più sezioni, determinandone altresì la sede e l’ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 5.
Norme comuni alle commissioni di prima e seconda istanza.(5)
1. Per ciascun membro effettivo delle commissioni di prima e di seconda istanza, ivi compresi i membri di cui ai precedenti articoli 2, secondo comma e 4, secondo comma, devono essere nominati, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, due supplenti, uno dei quali partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
2. Le dimissioni di un componente devono essere presentate all’organo che ne ha deliberato la nomina, il quale provvede alla sostituzione con le stesse modalità; le commissioni durano in carica 5 anni e i loro membri possono essere riconfermati.
3. Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro sessanta giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.
4. Le commissioni deliberano con la presenza di tutti i componenti; ogni decisione è espressa a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le commissioni possono incaricare due propri componenti medici di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente all’invalidità in esame, di procedere alla visita medica e di predisporre una relazione scritta; qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, le commissioni, su richiesta documentata dell'interessato, possono disporre che detta visita medica sia effettuata presso il domicilio dello stesso.
6. Nella prima seduta successiva, le commissioni, valutate le relazioni di cui al comma precedente, decidono sull'accertamento delle condizioni di invalidità, con la presenza di tutti i loro componenti.
7. Per l’accertamento davanti alle predette commissioni il cittadino interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Art. 6.
Compiti delle commissioni.
1. La commissione di prima istanza, previa verifica che la causa invalidamente – di origine fisica, psichica o sensoriale – rientra nella propria sfera di competenza, accerta l’esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado della minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con D.P.R. a cura del ministero della sanità.
2. La commissione svolge altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi della USSL e all’interessato al fine di tutelarne la salute e il recupero funzionale e sociale.
3. La valutazione dello stato di inabilità permanente e totale deve essere preceduta da approfonditi accertamenti diagnostici e, ove necessario, dopo adeguato periodo di osservazione.
4. In ogni caso per la valutazione definitiva dovrà essere rispettato il periodo massimo di cui al precedente art. 3.
Art. 7.
Utilizzo dei servizi dell’USSL
1. Le commissioni di cui al precedente art. 1, al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione, e di un corretto recupero funzionale e sociale dell’interessato, possono consultare i competenti servizi della USSL o delle strutture convenzionate specializzate per la riabilitazione e richiedere ad esse accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
Art. 8.
Collocamento obbligatorio al lavoro.
1. L’accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati secondo le norme di legge vigenti in materia.
Art. 9.
Raccolta dati statistici ed epidemiologici.
1. Le commissioni di prima istanza trasmettono al comitato di gestione dell’ente responsabile i dati sull’attività svolta e sul numero delle domande in attesa di esame, secondo le modalità previste per il sistema informativo delle USSL.
2. Le associazioni di volontariato e di categoria e gli enti o istituti interessati alla gestione dei servizi a favore dei soggetti portatori di handicap possono chiedere al comitato di gestione le informazioni e i dati in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale.
Art. 10.(6)
Art. 11.
Congedo straordinario per cure.
1. L’autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per cure di cui all’art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , è rilasciata dal responsabile del competente servizio della USSL nel cui ambito territoriale risiede l’interessato.
Art. 12.
Contrassegno parcheggio a favore degli invalidi.
1. Il competente servizio dell’USSL, provvede, su richiesta dell’interessato, a rilasciare la dichiarazione comprovante che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta dai comuni ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 .
Art. 13.
Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.(7)
1. I collegi medici indicati dall’art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 sono nominati dall’Assemblea generale dell’Ente responsabile dei servizi di zona di Milano e dal Comitato di gestione degli Enti responsabili degli ambiti territoriali n. 3, 11, 22, 29, 51, 41, 47, 77, di cui all’allegato A) alle LL.RR. 5 aprile 1980, nn. 35 e 36, sentiti i Comitati di gestione delle altre USSL interessate.
2. Ciascun collegio è composto:
a) dal responsabile del Servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della USSL o, per sua delega, da un medico del predetto Servizio, che la presiede;
b) da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro;
c) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti) operanti a livello provinciale, il quale partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare;
d) da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio.
3. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente in servizio presso la USSL, del ruolo amministrativo, tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione.
4. Il funzionamento dei collegi medici è disciplinato dalle norme relative alle commissioni di prima istanza e, per quanto non previsto, secondo quanto contenuto nell'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 14.
Ambiti territoriali dei collegi medici di cui al precedente art. 13.
1. I collegi medici di cui all’articolo precedente operano nelle USSL di seguito elencate, con competenza estesa agli ambiti territoriali rispettivamente indicati:
USSL n. 29: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
USSL n. 51: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 51, 52, 53;
USSL n. 75: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
USSL n. 3: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
USSL n. 11: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80;
USSL n. 22: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 20, 21, 22, 23, 24;
USSL n. 41: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;
USSL n. 47: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49, 50;
USSL n. 77: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 77, 78, 79.
Art. 15.
Spese di funzionamento.(8)
1. Le modalità di corresponsione e l’entità del compenso omnicomprensivo, per seduta, spettante al presidente e ai componenti delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, dell’handicap e della disabilità sono determinate con delibera della Giunta regionale.
Art. 16.
Nomina delle commissioni.
1. Gli organismi di cui agli artt. 2, 4 e 13 della presente legge devono essere nominati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16 bis(9)
1. Il Comitato di gestione dell’Ente responsabile dei servizi di zona, qualora accerti l’impossibilità di costituire la commissione di cui al precedente art. 2, promuove le opportune intese con altro Ente responsabile dei servizi di zona viciniore al fine di garantire l’esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità dei cittadini residenti nel proprio territorio.
2. L’accertamento degli stati di invalidità civile dei cittadini residenti nel territorio dell’Ente responsabile dei servizi di zona n. 80 (Campione d’Italia) è effettuato dall'Ente responsabile dei servizi di zona n. 11 (Como).
Art. 17.
Norma transitoria.
1. Le commissioni attualmente operanti sul territorio lombardo ai sensi delle leggi 118/71 e successive modificazioni, 382/70, 381/70, art. 20, anche se scadute, proseguiranno la loro attività fino all’insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.
2. Fino a quando non saranno nominati i responsabili di servizio, la presidenza delle commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, condizioni visive e sordomutismo di cui all’art. 2, nonché del collegio medico di cui all’art. 13 della presente legge, è attribuito al coordinatore sanitario della USSL o ad altro medico, suo delegato, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.
Art. 17 bis(10)
1. Il comitato di gestione dell’Ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima dell’entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l’esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.
Art. 18
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell’art. 3 4 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
5. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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