LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984 , N. 27

Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90(1) in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale

(BURL n. 23, 2º suppl. ord. del 08 Giugno 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-06-04;27

Art. 1.(2)
Art. 2.
1. Le attività inerenti all’esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza regionale non delegate, ne sub delegate agli enti di cui all’art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 provvede l’amministrazione regionale; il presidente della giunta regionale individua, con proprio decreto, i dipendenti regionali, appartenenti a livelli funzionali non inferiori al 5º, preposti all’esercizio di dette funzioni.
2. Per i fini di cui al comma precedente il presidente della giunta regionale può incaricare guardie giurate di cui agli artt. 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1933 n. 773.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono contenere l’indicazione delle norme per la cui tutela i poteri sono conferiti.
4. Lo svolgimento dell’attività istruttoria relativa all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione di competenza del presidente della giunta regionale è assicurato dal servizio di settore della giunta regionale nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.
5. Per le finalità di cui al punto a) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 il suddetto servizio deve essere sempre indicato nel processo verbale di accertamento.
6. Ai fini della segnalazione ai competenti organi ed uffici regionali dei fatti cui può conseguire l’applicazione di sanzioni amministrative, la regione si avvale di enti pubblici e associazioni riconosciute operanti per la tutela dei beni ambientali, limitatamente ai compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali; l’individuazione degli enti ed associazioni è effettuata con deliberazione della giunta regionale che provvede altresì in ordine alla determinazione dei compiti loro attribuiti ed alle relative modalità di servizio.
Art. 3.(2)
Art. 4.(2)
Art. 5.(2)
Art. 6.
1. Fino a quando la regione non abbia provveduto al riordino delle sanzioni amministrative, l’ammontare del limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale è aumentato del cento per cento, fermo restando il limite massimo di L. 20.000.000 e il rapporto tra limite minimo e massimo previsti dall’art. 10 della legge 30 novembre 1981, n. 689.
Art. 7.
1. Il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, al tesoriere dell’ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.
2. Il pagamento dell’intera somma dovuta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
3. Il tesoriere dà comunicazione, rispettivamente, all’amministrazione regionale o all’ente delegato dell’avvenuto versamento della somma dovuta entro i 30 giorni successivi alla data della sua effettuazione.
4. Con l’ordinanza-ingiunzione, su motivata richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che il pagamento della somma dovuta sia effettuato in rate trimestrali, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, d’importo non inferiore a L. 90.000 ciascuna; in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
5. La richiesta di cui al comma precedente può essere contenuta, anche come istanza subordinata, negli scritti difensivi di cui all’art. 5, primo comma, lett. g) della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
Art. 8.(2)
Art. 9.(2)
Art. 10.
Clausola di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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